Acciaio strutturale: la normativa in evoluzione. Come identificarlo, certificarlo e controllarlo attraverso le NTC ed il nuovo CPR 305/2011
La nuova UNI EN 1090-1 Agrigento, 18 giugno 2014
Geom. Raffaello Dellamotta Tel. 0541-322.324
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Acciaio strutturale: la normativa in evoluzione
UNI EN 1090-1:2012
Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio – Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali
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EN 1090-1:2009/AC:2010 Inizio del periodo transitorio 01/01/2011 Fine del periodo transitorio ed inizio dell’obbligo 01/07/2014
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Scopo e campo di applicazione Questa Norma armonizzata specifica i requisiti per la valutazione della conformità delle caratteristiche di “componenti strutturali” in acciaio e alluminio e per “prodotti in kits” immessi sul mercato come prodotti da costruzione. La valutazione di conformità si riferisce alle caratteristiche del prodotto e quando applicabile alle caratteristiche strutturali di progetto. Questa norma armonizzata copre anche i componenti in acciaio utilizzati in strutture composte da acciaio e calcestruzzo… (tipo travi REP/PREM che non rientrano nel par.4.6 delle NTC) La norma si applica a componenti strutturali sia prodotti in serie che non, inclusi i kits. www.giordano.it
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Quindi, l’attestazione ministeriale sarà ancora applicabile?
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11.3.4. COMPONENTI IN ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE E PER STRUTTURE COMPOSTE 11.3.4.1 GENERALITA’ Per la realizzazione di strutture metalliche e di strutture composte si dovranno utilizzare acciai conformi alle norme armonizzate della serie UNI EN 10025, UNI EN 10210 e UNI EN 10219-1, recanti la Marcatura CE, cui si applica il sistema di attestazione della conformità o di valutazione e verifica della costanza della prestazione 2+, e per i quali si rimanda a quanto specificato al punto A del § 11.1. Solo per i prodotti per cui non sia applicabile la marcatura CE si rimanda a quanto specificato al punto B del § 11.1 e si applica la procedura di cui al § 11.3.4.11.1. Per gli acciai inossidabili si veda il § 11.3.4.8. Per la realizzazione di componenti o sistemi strutturali in acciaio in serie nelle officine di produzione di carpenteria metallica e nelle officine di produzione di elementi strutturali si applica quanto specificato al punto 11.1, caso A), in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN1090-1. Nei casi in cui i tali componenti strutturali sono fabbricati in conformità ai dettagli di progetto (disegni, specifiche per i materiali, ecc.) predisposti dal progettista delle opere sulla base delle presenti norme tecniche, per la suddetta marcatura CE si applicheranno le modalità di dichiarazione delle prestazioni ed etichettatura previste dalle specifiche tecniche armonizzate in applicazione del Metodo 3, “Riferimento ai
documenti di progettazione delle opere o dell'ordine del cliente”, di cui al Documento Guida “L” – Applicazione degli Eurocodici – concernente la Dir. 89/106/CEE ed emanato dalla Commissione Europea. Negli altri casi, per la marcatura CE, si applicheranno le modalità di dichiarazione delle prestazioni ed etichettatura previste dalle specifiche tecniche armonizzate in applicazione del Metodo 1, “Indicazione dei dati geometrici del
componente e delle proprietà dei materiali e dei prodotti costituenti utilizzati”, di cui allo stesso Documento Guida “L”. In entrambi i casi il Direttore dei lavori, in fase di accettazione dei componenti o sistemi strutturali, prima della loro istallazione, verificherà la conformità di quanto dichiarato ai requisiti stabiliti dalla presente norma e dai documenti progettuali. In alternativa, e comunque non oltre il termine del periodo di coesistenza della predetta norma europea armonizzata UNI EN 1090-1 pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, potrà applicarsi quanto riportato al successivo § 11.3.4.10. Per l’accertamento delle caratteristiche meccaniche indicate nel seguito, il prelievo dei saggi, la posizione nel pezzo da cui essi devono essere prelevati, la preparazione delle provette e le modalità di prova devono rispondere alle prescrizioni delle norme UNI EN ISO 377:1999, UNI ISO/TR 12735-2:2009, UNI EN ISO 6892-1:2009, UNI EN ISO 148-1:2011.
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Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Servizio Tecnico Centrale CHIARIMENTI IN MERITO ALL’APPLICAZIONE DELLA NORMA EUROPEA ARMONIZZATA EN 1090-1 PER I MATERIALI E PRODOTTI IN CARPENTERIA METALLICA AD USO STRUTTURALE ED INTERAZIONE CON LA NORMATIVA TECNICA PER LE COSTRUZIONI DI CUI AL DM 14.01.2008 Giungono a questo Servizio Tecnico Centrale molteplici quesiti riguardanti l’applicabilità della norme europea armonizzata EN 1090-1 “Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali”, anche in relazione all’applicazione, per i prodotti in carpenteria metallica ad uso strutturale, degli obblighi previsti dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni. Si ritiene pertanto opportuno fornire, anche sulla base di un recente parere della Prima Sezione del Consiglio Superiore dei LL.PP. (parere n. 71 del 10.12.2013), i seguenti elementi di chiarimento. La Norma europea armonizzata EN 1090-1, Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali, che prevede la marcatura CE dei prodotti oggetto delle norma armonizzata stessa, è applicabile in via volontaria dal 1 gennaio 2011, nella versione UNI EN 1090-1:2009, e dal 1 settembre 2012 nella versione EN 1090-1:2009+A1:2011 o UNI EN 1090-1:2012. Pertanto da tali date è possibile marcare CE i prodotti oggetto della norma stessa. Dalla fine del periodo di coesistenza della norma armonizzata, ad oggi stabilito al 1 luglio 2014 (da ultimo: Comunicazione della Commissione Europea in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 2013/C 186/02 del 28 giugno 2013), la suddetta marcatura CE diventerà obbligatoria per la commercializzazione di tali prodotti. Stante il dettato del Capitolo 11 delle vigenti Norme Tecniche per le costruzioni, di cui al DM 14.01.2008, da leggersi in relazione agli obblighi comunitari in materia di prodotti da costruzione ad oggi riportati nel Regolamento (UE) n.305/2011 (si veda a riguardo, ad esempio, l’articolo 8), risulta che la suddetta marcatura CE costituisce, per i prodotti in serie ricadenti nel campo di applicazione delle norma europea armonizzata EN 1090-1, modalità di qualificazione del prodotto sufficiente anche ai sensi del §11.1, caso A), del DM 14.01.2008. Pertanto il fabbricante di elementi di carpenteria metallica per uso strutturale, qualora in possesso di marcatura CE per tali prodotti sulla base della EN 1090-1, non necessita dell’attestato di deposito della documentazione quale Centro di trasformazione di carpenteria metallica, rilasciato ai sensi dei §§11.3.4.10 e 11.3.1.7 del DM 14.01.2008. Dalla fine del periodo di coesistenza della norma europea armonizzata EN 1090-1, detta marcatura CE sarà l’unica modalità di qualificazione dei prodotti rientranti nel campo di applicazione di detta norma armonizzata, ai fini dell’impiego dei prodotti stessi nelle opere. Da tale data, per tali prodotti in carpenteria metallica coperti dalla EN 1090-1, il Servizio Tecnico centrale non rilascerà più l’attestazione di avvenuta dichiarazione dell'attività di centro di trasformazione di carpenteria metallica. Tale attestazione sarà invece rilasciata soltanto, nel caso residuale, di prodotti in carpenteria metallica non coperti dalla EN 1090-1 (ad esempio perché provenienti da materiali base non marcati CE e quindi dotati di qualificazione nazionale ai sensi dei §§ 11.3.4.1 e 11.3.4.11.1 del DM 14.01.2008) o da marcatura CE sulla base di apposito ETA (Valutazione tecnica europea), risultando, per tali prodotti, ancora obbligatoria ai fini dell’impiego nelle opere. p.1/2
Resta comunque l’obbligo di impiegare, in ogni caso (§11.3.4.1 del DM 14.01.2008), materiale base qualificato mediante marcatura CE o con con qualificazione nazionale. Si rammenta altresì che che, comunque sia qualificato il prodotto (quindi anche nel caso di componenti marcati CE) resta fermo l’obbligo del Direttore dei Lavori, in fase di accettazione, di: - verificare la conformità di quanto riportato nella documentazione di qualificazione o marcatura CE (Dichiarazione di Prestazione), con i requisiti richiesti dal DM 14.01.2008 edc (eventualmente, se superiori) dello specifico progetto; - controllare che la documentazione di qualificazione o la marcatura CE facciano riferimento agli effettivi componenti pervenuti in cantiere, assicurandosi quindi, nei limiti delle proprie competenze, dell’effettiva rintracciabilità dei prodotti; - effettuare le previste prove di accettazione. Resta ovviamente ferma in ogni caso, per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere strutturali in carpenteria metallica, e per i relativi adempimenti presso i competenti uffici tencici territoriali (c.d. Deposito o autorizzazione “sismica”), l’applicazione delle L.1086/71, L.64/74 e del DPR 380/01.
Roma, 5 giugno 2014
p.2/2
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Definizioni Constituent products (Prodotti costituenti): Materiali o prodotti utilizzati in produzione che contribuiscono alle prestazioni o ai calcoli strutturali ovvero risultano coinvolti nelle prestazioni meccaniche e/o di resistenza al fuoco inclusi gli aspetti di durabilità e funzionalità.
Evaluation method (Metodo di valutazione): Il metodo di valutazione intende verificare che le caratteristiche dei componenti possano ottemperare i valori dichiarati e ogni altro valore utilizzato per la valutazione di conformità per caratteristiche come proprietà dei materiali, geometrie e caratteristiche strutturali. (quando sono effettuate delle prove deve essere utilizzato il termine ″metodo di prova″),
Manufacturing (Produzione): Operazioni che portano alla realizzazione del prodotto e possono comprendere: fabbricazione, saldature, fissaggio meccanico, assemblaggio, prove e documentazione delle caratteristiche dichiarate (progettazione e specifiche del componente).
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Structural characteristics (caratteristiche strutturali): Proprietà dei componenti connesse alla loro capacità di assolvere correttamente il proprio compito.
Structural components (componenti strutturali): Componenti utilizzati con caratteristiche portanti progettati per fornire resistenza meccanica e stabilità e/o resistenza al fuoco inclusi gli aspetti di durabilità e funzionalità che possono essere utilizzati direttamente come forniti o possono essere incorporati nella costruzione in opera.
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REQUISITI (§ 4 UNI EN 1090-1:2012) Prodotti costituenti I componenti strutturali in acciaio e in alluminio devono essere valutati come “Prodotti costituenti” in accordo con le seguenti norme:
UNI EN 1090-2:2011 Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 2: Requisiti tecnici per strutture di acciaio
UNI EN 1090-3:2008 Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 3: Requisiti tecnici per le strutture di alluminio
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Sistema di Valutazione della Costanza della Prestazione (VVCP) per componenti strutturali in acciaio e alluminio
2+
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Prove iniziali di tipo
Controllo di produzione
- Ispezioni - Prove
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Compiti per la valutazione di conformità per componenti strutturali in acciaio e alluminio
Contenuti
Clausula applicabile
Prove iniziali di tipo
Parametri relativi alle caratteristiche del prospetto ZA.1
6.2
FPC
Parametri relativi alle caratteristiche del prospetto ZA.1
6.3
Caratteristiche principali del prospetto ZA.1
Tabella 2
Ispezione iniziale
Parametri relativi alle caratteristiche del prospetto ZA.1
6.3 e annesso B
Sorveglianza continua
Parametri relativi alle caratteristiche del prospetto ZA.1
6.3 e annesso B
Compiti
Compiti del fabbricante
Campionamento, prove e ispezioni
Compiti dell'organismo
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Certificazione del FPC da parte dell’ON sulla base di
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CARATTERISTICHE ESSENZIALI •Tolleranze dimensionali e forme •Saldabilità •Carico di rottura e resistenza all’impatto (resilienza) •Capacità portante •Deformazione allo stato limite di esercizio •Resistenza alla fatica •Resistenza al fuoco •Reazione al fuoco •Rilascio di cadmio e suoi composti •Emissione di radioattività •Durabilità CARATTERISTICHE STRUTTURALI www.giordano.it
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Tolleranze dimensionali e forme Le tolleranze vengono specificate nelle rispettive UNI EN 1090-2 e UNI EN 1090-3 e devono essere applicate a tutti i componenti. Se vengono applicate tolleranze differenti deve essere specificato.
Saldabilità Quando i prodotti vengono dichiarati saldabili devono essere realizzati con materiali costituenti conformi alle UNI EN 1090-2 o EN 1999-1.
Carico di rottura e resistenza all’impatto (resilienza) Le caratteristiche meccaniche dei componenti costituenti devono soddisfare i requisiti meccanici richiesti, quando i materiali costituenti soddisfano i requisiti di carico di rottura si considerano soddisfatti anche i requisiti di resistenza all’impatto.
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Capacità portante E’ necessario dichiarare la capacità portante del prodotto o sotto forma del carico di progetto, o come carico che il prodotto è in grado di sopportare o in riferimento alla resistenza della sezione trasversale del componente.
Deformazione allo stato limite di esercizio La deformazione limite deve essere valutata considerando la combinazione delle azioni (variabili e permanenti). I limiti, verticali e orizzontali, devono essere definitinel progetto o si fa riferimento alle Specifiche Europee.
Resistenza alla fatica La dichiarazione della resistenza alla fatica di un componente strutturale deve specificare il riferimento a quale forza/azione si riferisce.
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Resistenza al fuoco e Reazione al fuoco La Resistenza al fuoco (caratteristica strutturale) e la Reazione al fuoco vengono valutate rispettivamente secondo le norme EN 13501-2 e EN 13501-1.
Rilascio di cadmio e suoi composti ed Emissione di radioattività Se i prodotti costituenti soddisfano i requisiti specificati nella UNI EN 1090-2 per i prodotti in acciaio e nella UNI EN 1090-3 per i prodotti in alluminio il requisito si considera soddisfatto a meno che non venga utilizzato un materiale di rivestimento per il quale non è disponibile stabilire possibili emissioni in maniera indiretta (ad es schede tecniche).
Durabilità Non viene definito un metodo diretto per questa prestazione che viene valutata in maniera indiretta considerando l’esposizione dei componenti e valutando i requisiti di protezione superficiale forniti nelle specifiche dei componenti. www.giordano.it
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SPECIFICA DEL COMPONENTE
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Cosa deve contenere la specifica di componente? Elenco dei requisiti
Processo di produzione
Raccolta di documentazione tecnica www.giordano.it
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Contenuto della specifica di componente (esempio)
1. Progettazione 2. Sistemi produttivi standard 3. Dettagli di realizzazione e trattamenti speciali 4. Controlli 5. Fornitura
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PER COMPONENTE O PER COMMESSA?
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Produttore: Compiti e Responsabilità Attività
Metodo 1
Metodo 2
Metodo 3 b
Metodo 3 a
Basata sui requisiti generali richiesti contrattualmente dal cliente
Non effettuata
Progettazione strutturale del componente
Non effettuata
Progettazione basata su Eurocodici
Specifiche del componente
Predisposta dal produttore
Predisposta dal produttore
Predisposta dal produttore
Predisposta dal cliente
Dichiarazione delle prestazioni del componente
Informazioni tecniche e geometriche relative al materiale e ogni altra informazione necessaria all’esecuzione del progetto
Fornitura di componenti progettati secondo Norme Europee con le caratteristiche di resistenza meccanica dichiarate a progetto
Fornitura di componenti realizzati secondo la MPCS per i quali deve essere fornita la tracciabilità con l’ordine del cliente
I componenti forniti dovranno essere conformi a quanto richiesto nella PPCS
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Dichiarazione di prestazione (dal 1 luglio 2013) • Numero identificativo della D.o.P. • Codice identificativo unico del prodotto-tipo • Identificazione del prodotto da costruzione immesso sul mercato • Nome e Indirizzo del Fabbricante • Il sistema di valutazione della costanza della prestazione • Identificazione dell’Organismo di Certificazione (se appropriato) • Attività svolta dall’Organismo di certificazione • Documentazione rilasciata dall’Organismo di certificazione • Numero di riferimento della documentazione tecnica specifica (se utilizzata) • La prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione concernenti l'uso o gli usi previsti tenendo conto delle disposizioni del luogo ove il prodotto è immesso sul mercato • L'elenco delle caratteristiche essenziali • Norma armonizzata o Documento di valutazione tecnico di riferimento • La prestazione di almeno una delle caratteristiche essenziali • Per le caratteristiche essenziali elencate, per le quali non sia dichiarata la prestazione, le lettere «NPD» • La prestazione, espressa in livelli o classi, o in una descrizione, del prodotto da costruzione in relazione a tutte le caratteristiche essenziali contenute nella corrispondente valutazione tecnica europea • Identificazione del Soggetto che rilascia la Dichiarazione di Prestazione www.giordano.it
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Dichiarazione di Prestazione
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Dichiarazione di prestazione (art. 4 CPR 305/2011)
n.123-07-13 1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: *********** 2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l’identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4: *********** 3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: *********** 4. Nome e indirizzo del Fabbricante ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2: *********** 5. Mandatario: n.a. 6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: sistema 2+ 7. L’organismo notificato Istituto Giordano SpA (numero 0407) ha effettuato l’ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione di fabbrica, la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo di produzione di fabbrica e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica 8. Valutazione tecnica europea: n.a. 9. Prestazione dichiarata Caratteristiche essenziali
Prestazione
Specifica tecnica armonizzata
10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9 Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.
Luogo e data del rilascio
firma nome e funzione
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La dichiarazione deve essere accompagnata da un certificato di controllo della produzione di fabbrica (certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica) redatto dall'ente autorizzato che deve contenere quanto segue: - nome e indirizzo dell'ente autorizzato; - numero del certificato di controllo della produzione di fabbrica; - condizioni e periodo di validità del certificato, se necessario; - attività oggetto del controllo di produzione (progettazione, saldatura, ecc); - classe di esecuzione e metodo di dichiarazione di conformità; - nome e qualifica della persona incaricata di firmare il certificato. La dichiarazione sopra citata deve essere presentata nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato Membro in cui il prodotto deve essere impiegato. www.giordano.it
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Etichettatura Il produttore o il suo rappresentante autorizzato con sede nella EEA è responsabile dell'applicazione della marcatura CE. Il simbolo di marcatura CE da applicare deve essere conforme alla Direttiva 93/68/CE e deve figurare sull'etichetta, sull'imballaggio o sui documenti commerciali di accompagnamento, per esempio una bolla di consegna.
Il simbolo di marcatura CE deve essere accompagnato dalle informazioni seguenti: www.giordano.it
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Etichettatura - numero di identificazione dell'ente di certificazione dell’FPC; - nome o marchio identificativo e indirizzo registrato del produttore; - le ultime due cifre dell'anno di applicazione della marcatura; - numero del certificato del controllo della produzione di fabbrica; - riferimento della presente norma europea (EN 1090-1:2009+A1:2011); - descrizione del prodotto: nome generico, materiale, dimensioni e impiego previsto; - informazioni sulle caratteristiche essenziali rilevanti elencate nei prospetti ZA.1; - "Nessuna prestazione determinata" (NPD) per caratteristiche ove ciò sia rilevante; - Classe di Esecuzione in conformità alle norme UNI EN 1090-2 e UNI EN 1090-3; - riferimenti alle specifiche dei componenti; - numero della dichiarazione di prestazione (CPR).
Informazioni aggiuntive È necessario, in funzione del metodo di marcatura, fornire informazioni tecniche aggiuntive sul prodotto. www.giordano.it
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ESEMPIO DI MARCATURA CE CON IL METODO 3-A (ZA.3.4) PER CHI REALIZZA LE STRUTTURE SU PROGETTO DI ALTRI
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE Geom. Raffaello Dellamotta Tel. 0541 322.324
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