Appunti di Chiara Pasquini
Appunti di Diritto Privato Corso di laurea in “Economia e gestione dei servizi turistici” Chiara Pasquini
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Appunti di Chiara Pasquini
Sommario CAPITOLO PRIMO ................................................................. ....................................................................................................................................... ........................................................................... ..... 10 IL DIRITTO PRIVATO PRIV ATO .................................................................................... ......................................................................................................................................... ..................................................... 10 Il diritto .......................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................ .................. 10 La norma giuridica ......................................................................................................................... ........................................................................................................................................... .................. 11 Il diritto e lo stato .................................................................................................... ............................................................................................................................................ ........................................ 12 Diritto privato e diritto pubblico ..................................................................................................... ..................................................................................................................... ................ 13 Diritto oggettivo e diritti soggettivi ........................................................................ ................................................................................................................. ......................................... 13 Fatti giuridici e atti giuridici .......................................................................... ............................................................................................................................. ................................................... 14 CAPITOLO SECONDO....................................... SECONDO........................................................................................................... ................................................................................................. ............................. 1 6 LE FONTI DEL DIRITTO PRIVATO ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... 16 Il sistema delle fonti del diritto ................................................................... ....................................................................................................................... .................................................... 16 La codificazione e il principio di uguaglianza .......................................................... ................................................................................................... ......................................... 16 I modelli di codificazione: dalla separazione fra codice civile e codice di commercio al codice c ivile unificato .................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................ ..... 18 Il diritto privato nella costituzione .................................................................................................................. ............................................................................................................. ..... 19 L’uniformità internazionale del diritto privato privato ........................................................................................ ............................................................................................... ........ 19 CAPITOLO TERZO TERZ O ........................................................................................................................... ............................................................................................................................................. .................. 2 1 L’APPLICAZIONE DEL DIRITTO PRIVATO .......................................................................................................... PRIVATO .......................................................................................................... 21 Efficacia della legge nel tempo ..................................................................... ........................................................................................................................ ................................................... 21 Il diritto internazionale privato........................................................................................................................ privato........................................................................................................................ 21 L’interpretazione della legge ........................................................................ legge ........................................................................................................................... ................................................... 23 La protezione giurisdizionale del diritto soggettivo ........................................................................................ ........................................................................................ 25 CAPITOLO QUARTO .............................................................. .................................................................................................................................... ........................................................................... ..... 28 I SOGGETTI DI DIRITTO .................................................................................................................. .................................................................................................................................... .................. 28 Condizione giuridica della persona: la capacità giuridica, il nome, la sede, la morte presunta...................... 28 La capacità capacità d’agire: condizione dei dei minori, degli interdetti, degli inabilitati. ................................................ inabilitati. ................................................ 29 la persona fisica e la persona giuridica ................................................................... ............................................................................................................ ......................................... 31 I diritti della personalità. ......................................................................................... ................................................................................................................................. ........................................ 32 I nuovi diritti della personalità. ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... 34 CAPITOLO QUINTO ............................................................... ..................................................................................................................................... ........................................................................... ..... 36 36 I BENI E LA PROPRIETA’ ..................................................................... ................................................................................................................................... .............................................................. 36 I beni ............................................................................................................. ................................................................................................................................................................ ................................................... 36 I diritti sulle cose: la proprietà e gli altri diritti reali ........................................................................................ ........................................................................................ 36
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Sommario CAPITOLO PRIMO ................................................................. ....................................................................................................................................... ........................................................................... ..... 10 IL DIRITTO PRIVATO PRIV ATO .................................................................................... ......................................................................................................................................... ..................................................... 10 Il diritto .......................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................ .................. 10 La norma giuridica ......................................................................................................................... ........................................................................................................................................... .................. 11 Il diritto e lo stato .................................................................................................... ............................................................................................................................................ ........................................ 12 Diritto privato e diritto pubblico ..................................................................................................... ..................................................................................................................... ................ 13 Diritto oggettivo e diritti soggettivi ........................................................................ ................................................................................................................. ......................................... 13 Fatti giuridici e atti giuridici .......................................................................... ............................................................................................................................. ................................................... 14 CAPITOLO SECONDO....................................... SECONDO........................................................................................................... ................................................................................................. ............................. 1 6 LE FONTI DEL DIRITTO PRIVATO ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... 16 Il sistema delle fonti del diritto ................................................................... ....................................................................................................................... .................................................... 16 La codificazione e il principio di uguaglianza .......................................................... ................................................................................................... ......................................... 16 I modelli di codificazione: dalla separazione fra codice civile e codice di commercio al codice c ivile unificato .................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................ ..... 18 Il diritto privato nella costituzione .................................................................................................................. ............................................................................................................. ..... 19 L’uniformità internazionale del diritto privato privato ........................................................................................ ............................................................................................... ........ 19 CAPITOLO TERZO TERZ O ........................................................................................................................... ............................................................................................................................................. .................. 2 1 L’APPLICAZIONE DEL DIRITTO PRIVATO .......................................................................................................... PRIVATO .......................................................................................................... 21 Efficacia della legge nel tempo ..................................................................... ........................................................................................................................ ................................................... 21 Il diritto internazionale privato........................................................................................................................ privato........................................................................................................................ 21 L’interpretazione della legge ........................................................................ legge ........................................................................................................................... ................................................... 23 La protezione giurisdizionale del diritto soggettivo ........................................................................................ ........................................................................................ 25 CAPITOLO QUARTO .............................................................. .................................................................................................................................... ........................................................................... ..... 28 I SOGGETTI DI DIRITTO .................................................................................................................. .................................................................................................................................... .................. 28 Condizione giuridica della persona: la capacità giuridica, il nome, la sede, la morte presunta...................... 28 La capacità capacità d’agire: condizione dei dei minori, degli interdetti, degli inabilitati. ................................................ inabilitati. ................................................ 29 la persona fisica e la persona giuridica ................................................................... ............................................................................................................ ......................................... 31 I diritti della personalità. ......................................................................................... ................................................................................................................................. ........................................ 32 I nuovi diritti della personalità. ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... 34 CAPITOLO QUINTO ............................................................... ..................................................................................................................................... ........................................................................... ..... 36 36 I BENI E LA PROPRIETA’ ..................................................................... ................................................................................................................................... .............................................................. 36 I beni ............................................................................................................. ................................................................................................................................................................ ................................................... 36 I diritti sulle cose: la proprietà e gli altri diritti reali ........................................................................................ ........................................................................................ 36
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Le cose oggetto di diritti: la classificazione dei beni ......................................................... ....................................................................................... .............................. 38 Proprietà pubblica e proprietà privata ................................................................... ............................................................................................................ ......................................... 40 La proprietà fondiaria ........................................................... ............................................................................................................................... ........................................................................... ....... 42 Le azioni a difesa della proprietà ................................................................. ..................................................................................................................... .................................................... 43 CAPITOLO SESTO........................................................ SESTO............................................................................................................................ ...................................................................................... .................. 4 5 IL POSSESSO ..................................................................................... ..................................................................................................................................................... ................................................................ 45 Concetto di possesso ............................................................ .................................................................................................................................. ........................................................................... ..... 45 Diritti del possessore nella restituzione al proprietario .................................................................................. .................................................................................. 46 Le azioni possessorie .......................................................................................................... ....................................................................................................................................... ............................. 47 Le azioni di nunciazione..................................................................... ................................................................................................................................... .............................................................. 48 CAPITOLO SETTIMO ............................................................................................... ......................................................................................................................................... .......................................... 4 9 I MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETA’ .......................................................................... PROPRIETA’ ........................................................................................................ .............................. 4 9 Acquisto a titolo originario e a titolo derivativo ................................................................ .............................................................................................. .............................. 49 L’occupazione e l’invenzione l’invenzione .................................................................................................................... .......................................................................................................................... ....... 49 L’accessione, l’unione e la commistione, la specificazione .................................... specificazione ............................................................................. ......................................... 5 0 Il possesso di buona fede dei beni mobili ....................................................................................................... ....................................................................................................... 51 L’usucapione L’usucapione .................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................ 51 CAPITOLO OTTAVO ............................................................................................................. .......................................................................................................................................... ............................. 5 2 I DIRITTI REALI SU COSA ALTRUI ...................................................................................................... ...................................................................................................................... ................ 52 Concetto di diritto reale su cosa altrui ......................................................................................... ............................................................................................................ ................... 52 Diritto di superficie ............................................................... ..................................................................................................................................... ........................................................................... ..... 52 L’usufrutto, l’uso, l’abitazione ......................................................... l’abitazione ......................................................................................................................... ................................................................ 5 2 L’enfiteusi ................................................................................................................ L’enfiteusi ........................................................................................................................................................ ........................................ 53 Le servitù prediali ....................................................................................................................................... ............................................................................................................................................ ..... 53 53 Gli oneri reali .............................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... ..... 54 54 CAPITOLO NONO .................................................................. ........................................................................................................................................ ........................................................................... ..... 55 55 LA COMUNIONE.................................................................... .......................................................................................................................................... ........................................................................... ..... 55 La comunione in generale ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... 55 Il condominio c ondominio negli edifici.................................................................. ................................................................................................................................ .............................................................. 56 CAPITOLO DECIMO ........................................................................................................................ .......................................................................................................................................... .................. 57 L’OBBLIGAZIONE L’OBBLIGAZIONE ............................................................................................................................ ............................................................................................................................................. .................. 57 Diritto reale e diritto di obbligazione .............................................................................................................. .............................................................................................................. 57 Il rapporto obbligatorio ................................................................................................................. ................................................................................................................................... .................. 57 Obbligazioni con pluralità di soggetti o oggetti ................................................................. ............................................................................................... .............................. 59 Fonti delle obbligazioni......................................................... obbligazioni............................................................................................................................. ........................................................................... ....... 60 www.tesionline.it
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CAPITOLO UNDICESIMO .................................................................................................................................. 61 L’ADEMPIMENTO E L’INADEMPIMENTO ......................................................................................................... 61 L’adempimento delle obbligazioni .................................................................................................................. 61 Le obbligazioni pecuniarie ............................................................................................................................... 62 L’inadempimento dell’obbligazione ................................................................................................................ 6 3 Mora del debitore e mora del creditore ......................................................................................................... 64 Estinzione dell’obbligazione per cause diverse dall’adempimento ................................................................ 65 CAPITOLO DODICESIMO .................................................................................................................................. 67 IL CONTRATTO ................................................................................................................................................. 67 Il contratto e l’autonomia contrattuale........................................................................................................... 67 Il contratto e l’atto unilaterale come negozi giuridici ..................................................................................... 68 I requisiti del contratto: l’accordo delle parti .................................................................................................. 68 I limiti all’autonomia contrattuale ................................................................................................................... 69 La causa ........................................................................................................................................................... 70 L’oggetto .......................................................................................................................................................... 71 La forma........................................................................................................................................................... 72 La trascrizione del contratto............................................................................................................................ 73 Il contratto preliminare ................................................................................................................................... 73 CAPITOLO TREDICESIMO ................................................................................................................................. 74 VALIDITA’ E INVALIDITA’ DEL CONTRATTO ...................................................................................................... 74 Le cause di nullità del contratto ...................................................................................................................... 74 Il contratto illecito ........................................................................................................................................... 75 Le cause di annullabilità: l’incapacità di contrattare ....................................................................................... 7 5 I vizi del consenso: l’errore motivo e l’errore ostativo.................................................................................... 76 Il dolo e la violenza morale .............................................................................................................................. 77 Le conseguenze della nullità e dell’annullabilità ............................................................................................. 7 8 CAPITOLO QUATTORDICESIMO ....................................................................................................................... 80 EFFICACIA E INEFFICACIA DEL CONTRATTO..................................................................................................... 80 Invalidità e inefficacia del contratto ................................................................................................................ 80 Il termine e la condizione del contratto .......................................................................................................... 80 La simulazione del contratto ........................................................................................................................... 81 Il contratto fiduciario e il contratto indiretto .................................................................................................. 82 I contratti fra professionista e consumatore ................................................................................................... 83 CAPITOLO QUINDICESIMO .............................................................................................................................. 84 LA RAPPRESENTANZA ...................................................................................................................................... 84 www.tesionline.it
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Il contratto in nome altrui ............................................................................................................................... 84 Rappresentanza e ambasceria......................................................................................................................... 8 5 Mandato con e mandato senza rappresentanza ............................................................................................. 85 CAPITOLO SEDICESIMO.................................................................................................................................... 87 GLI EFFETTI DEL CONTRATTO .......................................................................................................................... 87 Gli effetti del contratto fra le parti .................................................................................................................. 87 Contratti con effetti obbligatori e con effetti reali; contratti consensuali e contratti reali ............................ 87 Gli effetti del contratto rispetto ai terzi .......................................................................................................... 88 CAPITOLO DICIASSETTESIMO .......................................................................................................................... 89 RISOLUZIONE E RESCISSIONE DEL CONTRATTO .............................................................................................. 89 La risoluzione del contratto ............................................................................................................................. 89 Risoluzione per inadempimento ..................................................................................................................... 89 Risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione; risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta ................................................................................................................................................... 90 La rescissione del contratto ............................................................................................................................. 91 CAPITOLO DICIOTTESIMO ................................................................................................................................ 92 CRITERI DI COMPORTAMENTO DEI CONTRAENTI E DI INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO ......................... 92 La buona fede contrattuale ............................................................................................................................. 92 L’interpretazione del contratto (interpretazione oggettiva) ........................................................................... 9 2 CAPITOLO DICIANNOVESIMO .......................................................................................................................... 94 I FATTI ILLECITI ................................................................................................................................................. 94 La responsabilità da fatto illecito .................................................................................................................... 94 La responsabilità indiretta ............................................................................................................................... 95 La responsabilità oggettiva .............................................................................................................................. 95 Il risarcimento del danno................................................................................................................................. 96 Espansione della responsabilità oggettiva: il danno da prodotti .................................................................... 96 CAPITOLO VENTESIMO .................................................................................................................................... 98 ALTRI ATTI O FATTI FONTE D’OBBLIGAZIONE .................................................................................................. 98 Altri atti: le promesse unilaterali ..................................................................................................................... 98 Altri fatti: la gestione di affari .......................................................................................................................... 98 Il pagamento d’indebito, l’arricchimento senza causa .................................................................................... 99 CAPITOLO VENTUNESIMO ............................................................................................................................. 100 RESPONSABILITA’ DEL DEBITORE E GARANZIA DEL CREDITORE ................................................................... 100 La responsabilità patrimoniale ...................................................................................................................... 100 Le garanzie reali: il pegno .............................................................................................................................. 100 www.tesionline.it
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L’ipoteca ........................................................................................................................................................ 101 Le garanzie personali: la fideiussione ............................................................................................................ 102 Il concorso dei creditori e le cause di prelazione .......................................................................................... 102 I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale ................................................................................... 102 Altri mezzi di tutela preventiva del credito ................................................................................................... 103 CAPITOLO VENTIDUESIMO ............................................................................................................................ 104 CIRCOLAZIONE E ALTRE VICENDE DEL CREDITO E DEL CONTRATTO ............................................................. 104 La cessione del credito .................................................................................................................................. 104 La delegazione, l’accollo, l’espromissione ..................................................................................................... 104 La cessione del contratto............................................................................................................................... 105 Il pagamento con surrogazione ..................................................................................................................... 105 CAPITOLO VENTIQUATTRESIMO.................................................................................................................... 106 L’IMPRENDITORE ........................................................................................................................................... 106 Il concetto d’imprenditore ............................................................................................................................ 106 Imprenditore commerciale e imprenditore agricolo..................................................................................... 106 Il piccolo imprenditore .................................................................................................................................. 107 CAPITOLO VENTOTTESIMO............................................................................................................................ 1 08 I CONTRATTI X LA CIRCOLAZIONE DeI BENI ................................................................................................... 108 La vendita e la permuta ................................................................................................................................. 108 La vendita obbligatoria .................................................................................................................................. 108 Il contratto estimatorio ................................................................................................................................. 109 La somministrazione, la concessione di vendita, il franchising, il factoring .................................................. 109 CAPITOLO VENTINOVESIMO.......................................................................................................................... 110 I CONTRATTI X IL GODIMENTO DEI BENI ....................................................................................................... 110 La locazione ................................................................................................................................................... 110 La locazione di immobili urbani ..................................................................................................................... 110 L’affitto .......................................................................................................................................................... 111 Il leasing o locazione finanziaria .................................................................................................................... 111 CAPITOLO TRENTESIMO ................................................................................................................................ 112 I CONTRATTI X LA PRODUZIONE DI BENI O L’ESECUZIONE DI SERVIZI .......................................................... 112 L’appalto ........................................................................................................................................................ 112 Il contratto d’opera ....................................................................................................................................... 112 Il trasporto ..................................................................................................................................................... 1 12 Il deposito ...................................................................................................................................................... 1 13 CAPITOLO TRENTUNESIMO ........................................................................................................................... 114 www.tesionline.it
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I CONTRATTI X IL COMPIMENTO O PER LA PROMOZIONE DI AFFARI ........................................................... 114 Il mandato...................................................................................................................................................... 114 La commissione e la spedizione .................................................................................................................... 114 I contratti per la promozione d’affari: la mediazione, l’agenzia ................................................................... 115 CAPITOLO TRENTADUESIMO ......................................................................................................................... 116 I CONTRATTI DI PRESTITO .............................................................................................................................. 116 Il comodato .................................................................................................................................................... 116 Il mutuo ......................................................................................................................................................... 116 CAPITOLO TRENTATREESIMO ........................................................................................................................ 117 I CONTRATTI DI BANCA E DI BORSA............................................................................................................... 117 La banca ......................................................................................................................................................... 117 Il deposito bancario ....................................................................................................................................... 117 L’apertura di credito, l’anticipazione bancaria .............................................................................................. 117 Lo sconto bancario ........................................................................................................................................ 117 Il conto corrente di corrispondenza, i servizi bancari accessori .................................................................... 118 I contratti di borsa: la vendita a termine, il riporto ....................................................................................... 118 CAPITOLO TRENTAQUATTRESIMO ................................................................................................................ 119 I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE E DI RENDITA............................................................................................. 119 Il contratto di assicurazione .......................................................................................................................... 119 L’assicurazione contro i danni ....................................................................................................................... 119 L’assicurazione sulla vita ............................................................................................................................... 120 Il contratto di rendita .................................................................................................................................... 120 CAPITOLO TRENTACINQUESIMO ................................................................................................................... 121 I CONTRATTI NELLE LITI ................................................................................................................................. 121 La transazione................................................................................................................................................ 121 Il sequestro convenzionale, la cessione dei beni ai creditori, l’anticresi ...................................................... 121 CAPITOLO TRENTASEIESIMO ......................................................................................................................... 122 LE ASSOCIAZIONI ........................................................................................................................................... 122 Il concetto di associazione ............................................................................................................................. 122 Associazione riconosciuta e associazione non riconosciuta come persona giuridica ................................... 122 Il contratto di associazione e le sue vicende ................................................................................................. 123 Gli organi dell’associazione ........................................................................................................................... 123 Libertà dell’associazione e libertà nell’associazione ..................................................................................... 124 CAPITOLO TRENTASETTESIMO ...................................................................................................................... 125 LE FONDAZIONI E I COMITATI........................................................................................................................ 1 25 www.tesionline.it
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Le fondazioni ................................................................................................................................................. 125 I comitati ........................................................................................................................................................ 125 CAPITOLO TRENTOTTESIMO .......................................................................................................................... 126 LE SOCIETà ..................................................................................................................................................... 126 Il concetto di società...................................................................................................................................... 126 Società e comunione ..................................................................................................................................... 126 Società di persone e società di capitali ......................................................................................................... 126 CAPITOLO QUARANTUNESIMO ..................................................................................................................... 128 LE SOCIETà COOPERATIVE ............................................................................................................................. 128 CAPITOLO QUARANTATREESIMO .................................................................................................................. 129 LA FAMIGLIA .................................................................................................................................................. 129 Famiglia in senso stretto e famiglia in senso ampio ...................................................................................... 129 La famiglia legittima ...................................................................................................................................... 129 La famiglia di fatto ......................................................................................................................................... 129 Gli alimenti..................................................................................................................................................... 130 CAPITOLO QUARANTAQUATTRESIMO .......................................................................................................... 131 IL MATRIMONIO ............................................................................................................................................ 131 Il matrimonio come atto................................................................................................................................ 131 Le condizioni x contrarre matrimonio ........................................................................................................... 131 La nullità del matrimonio .............................................................................................................................. 131 CAPITOLO QUARANTACINQUESIMO ............................................................................................................. 133 IL RAPPORTO MATRIMONIALE ...................................................................................................................... 133 Diritti e doveri che derivano dal matrimonio ................................................................................................ 133 La separazione personale dei coniugi ............................................................................................................ 133 Lo scioglimento del matrimonio .................................................................................................................... 133 CAPITOLO QUARANTASEIESIMO ................................................................................................................... 135 I RAPPORTI PATRIMONIALE NELLA FAMIGLIA ............................................................................................... 135 Comunione e separazione dei beni ............................................................................................................... 135 L’impresa familiare ........................................................................................................................................ 135 CAPITOLO QUARANTASETTESIMO ................................................................................................................ 136 LA FILIAZIONE ................................................................................................................................................ 136 La filiazione legittima ..................................................................................................................................... 136 La filiazione naturale ..................................................................................................................................... 136 L’adozione ...................................................................................................................................................... 136 L’affidamento dei minori ............................................................................................................................... 137 www.tesionline.it
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CAPITOLO QUARANTOTTESIMO .................................................................................................................... 138 LE SUCCESSIONI A CAUSA DI MORTE ............................................................................................................ 138 I rapporti trasmissibili a causa di morte ........................................................................................................ 138 L’eredità e le diverse forme della successione .............................................................................................. 1 38 Capacità a succedere e successione x rappresentazione .............................................................................. 139 L’accettazione dell’eredità e la separazione dei beni.................................................................................... 140 La comunione ereditaria e la divisione .......................................................................................................... 140 CAPITOLO QUARANTANOVESIMO................................................................................................................. 142 LE SUCCESSIONI PER LEGGE .......................................................................................................................... 142 La successione legittima ................................................................................................................................ 142 La successione necessaria dei legittimari ...................................................................................................... 142 CAPITOLO CINQUANTESIMO ......................................................................................................................... 143 LA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA E LA DONAZIONE ................................................................................... 143 Il testamento ................................................................................................................................................. 143 L’istituzione di erede ed i legati ..................................................................................................................... 143 La condizione, il termine, l’onere .................................................................................................................. 1 43 Invalidità del testamento .............................................................................................................................. 144 La donazione e le altre liberalità fra vivi ........................................................................................................ 144 CAPITOLO CINQUANTUNESIMO .................................................................................................................... 1 45 LA TRASCRIZIONE........................................................................................................................................... 145 La pubblicità dei fatti giuridici in genere ....................................................................................................... 145 La trascrizione immobiliare e mobiliare ........................................................................................................ 145 CAPITOLO CINQUANTADUESIMO.................................................................................................................. 1 46 LE PROVE ....................................................................................................................................................... 146 L’onere della prova ........................................................................................................................................ 146 La prova documentale ................................................................................................................................... 146 La prova testimoniale, la confessione, il giuramento, le presunzioni ........................................................... 146 CAPITOLO CINQUANTATREESIMO................................................................................................................. 1 48 LA PRESCRIZIONE E LA DECADENZA .............................................................................................................. 148 La prescrizione ............................................................................................................................................... 148 La decadenza ................................................................................................................................................. 148 CAPITOLO CINQUANTAQUATTREESIMO ....................................................................................................... 149 IL FALLIMENTO E LE ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI ............................................................................... 149
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CAPITOLO PRIMO IL DIRITTO PRIVATO Il diritto
Def. Diritto: sistema di regole x la soluzione di conflitti fra gli uomini, da quelli più familiari ossia entro l’ambito familiare a quelli da cui è percossa la società nel suo insieme. Funzione: proibire l’uso della violenza x la risoluzione di tali conflitti e risolverli con l’applicazione di regole predeterminate. Queste regole compongono nel loro insieme un sistema, un equilibrio generale. Tali regole mutuano nel tempo e si diversificano nello spazio. Organizzazione giuridica: x ordinare una società secondo il diritto è necessaria un’apposita organizzazione: -che a una superiore autorità sia riconosciuta la preliminare funzione di creare le regole per la soluzione dei conflitti -che alla medesima sia attribuita la funzione di far applicare tali regole nell’istante in cui insorgono conflitti. Nella nostra società ci sono 3 ordini di autorità: -lo stato (autorità nazionale) -Comunità ec-europea (autorità sovranaz) -Regioni ed enti locali (autorità infrastatuali) Il potere di creare il diritto spetta ad appositi organi di queste 3 autorità, mentre il potere di far applicare le leggi è separato e spetta all’autorità giudiziaria, un separato organo dello stato, e alla corte di giustizia, CEE. Il diritto presenta caratteri di estrema complessità (si pensi al codice civile italiano, quasi 3000 articoli e alle leggi che vengono varate ogni anno in ciascuno stato. Il diritto spesso e volentieri si rifà ad altri sistemi di regole che governano la convivenza umana (principi della morale, regole del costume, comandamenti religiosi), ma altre volte i contenuti non coincidono (x es. il matrimonio per la religione cattolica è indissolubile mentre il diritto ammette il divorzio). Se questi sistemi di regole sono rispettati è solo per una questione di adesione interiore ai valori che esprimo o non x costrizione. Il diritto invece si distingue per il carattere della coercitività, nel senso che impone l’osservanza delle proprie regole, attraverso sanzione x i casi in cui è possibile eliminare la trasgressione e con la pena per i reati più gravi.
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Perciò: il diritto vigente in un dato tempo e in un dato luogo è l’espressione della società in quel tempo e in quel luogo, esso vige perché accettato dalla maggior parte di coloro che vi sono sottoposti, perciò la sua legittimazione non è tanto l’ autorità bensì il consenso. Autorità e consenso sono termini che caratterizzano il perenne dibattito intorno al diritto. Le concezioni volontaristiche lo riducono tutto ad autorità mentre quelle organicistiche lo spiegano come spontanea organizzazione della società. La storia mostra che tra autorità e consenso c’è sempre stato uno scarto che è particolarmente sensibile nelle società governate da regimi dispotici dove il diritto si mostra come espressione d’autorità. A ridurre il più possibile tale scarto vi sono i regimi democratici nei quali il diritto è creato da assemblee elette a suffragio universale e periodicamente rinnovate. Sistemi politici sempre più perfezionati possono ridurlo ma non eliminarlo (Marx, estensione del diritto, società utopica). La norma giuridica
Def.: unità elementare del sistema del diritto. L’insieme delle norme che compongono il sistema viene definito ordinamento giuridico. Per indicare più norme, tra loro coordinate x assolvere una funzione unitaria si suole parlare di istituto. Ogni norma consiste in una proposizione percettiva, formulata in termini generali ed astratti. Il testo delle leggi è diviso in articoli, numerati in ordine progressivo e gli articoli sono spesso divisi in commi. Ciascun comma può contenere 1 o più norme, ossia 1 o più proposizioni percettive, che prescrivono cioè un dato comportamento. Il discorso delle norme giuridiche è sempre un discorso in funzione percettiva, esso si distingue dal discorso descrittivo con il quale si comunicano conoscenze o si esprimono convincimenti. (vedi es. pag. 8). A volte le norme giuridiche contengono definizioni, anche queste vanno assunte in senso percettivo: esse hanno la funzione di delimitare l’ambito da applicazione di altre norme. Norme giuridiche: precetti generali (si rivolgono ad una serie di persone e non al singolo) e astratti (non riguardano fatti concreti ma una serie ipotetica di fatti). Esse sono regole x la soluzione di conflitti, predeterminate prima che il conflitto insorga. Questa precostituzione delle regole x la soluzione dei conflitti assolve la funzione di assicurare uniformità di soluzioni e di predeterminarne l’assetto complessivo della società, di adeguarla ad un dato modello generale di convivenza sociale.
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Certezza del diritto: i singoli devono sapere in anticipo x potersi regolare di conseguenza, capire quali sono i comportamenti leciti e quelli illeciti. C’è da dire che un diritto x norme generale ed astratte soddisfa l’esigenza di certezza in modo relativo. Ciò perché, a causa della complessità del diritto e x la difficoltà d’interpretazione che spesso le singole norme presentano, non è sempre facile avere una sicura conoscenza preventiva di ciò che è lecito o illecito, né è possibile prevedere quale sarà la decisione del giudice. A questo modello di diritto precostituito s’oppone il diritto creato dal giudice, in relazione ad un conflitto già insorto; in tal caso deciderà non secondo diritto ma secondo equità. Diritto comune: sono le norme che si rivolgono indistintamente a chiunque e prendono in considerazione specifiche condizioni nelle quali chiunque può venirsi a trovare. (diritto privato) Diritto speciale: norme che delimitano la serie di soggetti a cui si rivolgono, sottraendoli all’applicazione del diritto comune. Riguardano specifiche categorie professionali, specifiche situazioni sociali, o temporali o locali. Il diritto e lo stato
Stato: è la fondamentale forma di organizzazione politica della convivenza umana. La nostra società si presenta frazionata in una pluralità di stati, ciascuno dei quali esercita la propria sovranità su un dato territorio e sulla collettività in esso stanziata. Sovranità: è il potere originario, ossia non derivante da alcun superiore potere. Di stato si può parlare in almeno 3 significati: -Stato - comunità: il popolo, insieme di cittadini di un dato stato. -Stato - ordinamento: insieme delle norme giuridiche poste da un medesimo potere sovrano. -Stato - apparato: sono gli apparati mediante i quali lo stato esercita la propria sovranità. Lo stato è la moderna forma di organizzazione politica della società, è l’unità e la concentrazione del potere (tutto il potere è nello stato). Lo stato normalmente si scompone in 3 elementi costitutivi: territorio – popolo – potere sovrano. Questi 3 elementi hanno comportato: -Un potere sovrano esercitato su un territorio esteso e dotato di risorse al fine di permettere una propria autonomia economica e militare. -Un potere sovrano basato sull’unità nazionale della collettività stanziata sul territorio.
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-Un potere sovrano concentrato che non ammette altri concorrenti politici entro il territorio dello stato e sul popolo che a questo appartiene. Il rapporto tra stato e diritto va considerato sotto un duplice aspetto: La statualità del diritto: ossia l’affermazione del concetto di nazionalità. Supremazia del diritto sullo stato: principio dello stato di diritto secondo il quale lo stato stesso è sottoposto al diritto vincolato al rispetto delle proprie leggi (negli stati assoluti il sovrano è al di sopra del diritto). Con la dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 in Francia si supera la concezione assoluta della sovranità. Le attribuzioni degli apparati dello stato e i loro poteri sono regolati dalla legge. Gli apparati sono regolati dal principio di legalità: essi possono esercitare solo i poteri consentiti loro dalla legge e solo nelle forme e nei modi da questa previsti. Nell’ 800 si svolge quindi il processo di statualizzazione del diritto regolatore delle società nazionali e la costituzione dello stato di diritto. Il primo si attua con i codici, il secondo attraverso le costituzioni. Diritto privato e diritto pubblico
Distinzione: il diritto privato corrisponde al diritto che regola i rapporti con fra privati mentre il diritto pubblico è il diritto che regola i rapporti ai quali partecipa lo stato o altro ente pubblico. (c’è da dire che i rapporti ai quali partecipa lo stato possono essere anche di natura privata). Il diritto privato attiene alla protezione d’interessi particolari mentre il diritto pubblico protegge l’interesse generale. Diritto oggettivo e diritti soggettivi
-norme giuridiche che prescrivono agli individui dati comportamenti -pretesa di un soggetto che altri applichino un comportamento prescritto in una norma (considerazione dei rapporti che le norme regolano: rapporti giuridici). Es. - diritto di proprietà: oggettivo, quando fa riferimento alle norme del codice civile e delle altre leggi. Soggettivo, quando fa rif. all’insieme delle pretese che quelle norme riconoscono al proprietario di una cosa nei confronti degli altri. Rapporto giuridico = ogni rapporto fra gli uomini regolato dal diritto oggettivo. Entro il rapporto giuridico possiamo distinguere: - soggetto passivo: soggetto al quale una norma impone un dovere. - soggetto attivo: nell’interesse del quale quel dovere è imposto. Perciò il diritto soggettivo è interesse protetto dal diritto oggettivo. Entro la categoria dei diritti soggettivi si distinguono 2 grandi sottocategorie: www.tesionline.it
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- Diritti assoluti: diritti che sono riconosciuti ad un soggetto nei confronti di tutti (es. diritto di proprietà). La violazione di questi comporta un risarcimento del danno. - Diritti relativi: diritti che spettano ad un soggetto nei confronti di una o più persone determinate o determinabili (es. diritto di risarcimento). La violazione di questi porta a conseguenze di responsabilità contrattuale. Oltre alle norme giuridiche che impongono obblighi e divieti vi sono altre norme che si riferiscono ad altre situazioni: la soggezione ricorre quando una norma espone un soggetto a subire passivamente le conseguenze di un atto altrui. La situazione attiva si definisce invece potere. Quest’ultimo può essere riconosciuto sia dal diritto pubblico che da quello privato. Nel 1°caso è un potere sovrano, nel 2° caso sono diritti potestativi (es. diritto dell’imprenditore di licenziare un proprio dipendente) che sono: l’onere: comportamento che il soggetto è libero d’osservare o no ma che deve osservare se vuole raggiungere un dato risultato (onere della prova) e la potestà: sono poteri propri del soggetto, anche se spettanti gli nell’interesse altrui (potestà dei genitori sui figli minori). Fatti giuridici e atti giuridici
Si suole definire fatto giuridico ogni accadimento naturale o umano produttivo di effetti giuridici. L’effetto giuridico può essere: -naturale: del tutto indipendente dall’opera dell’uomo (fiume p 24) -umano: è il caso in cui la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto giuridico si produce solo come effetto di un consapevole e volontario comportamento dell’uomo. (es fatto doloso e colposo: il termine fatto è usato come riferimento ad un comportamento umano, sia esso doloso, intenzionale o colposo, dovuto ad imprudenza). I fatti umani si classificano in: leciti (conformi al diritto/comportamenti discrezionali/il soggetto è libero di compierli) & illeciti (contrari/dovuti/obbligato (pag. debito). I fatti giuridici producono effetti nei confronti del soggetto che li ha compiuti sul solo presupposto che questi goda della capacità di intendere e di volere. Una sottocategoria dei fatti giuridici è quella degli atti giuridici definiti come atti destinati a produrre effetti giuridici. Perché essi producano effetti non basta solo la capacità naturale di intendere e di volere, occorre la legale capacità d’agire. Se ne conoscono 2 specie fondamentali:
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- Le dichiarazioni di volontà: si distinguono x lo specifico ruolo che in essi svolge la volontà dell’uomo. L’effetto giuridico non si ricollega alla sola volontarietà del comportamento umano, ma anche alla volontà degli effetti. Ossia non basta, come x il fatto umano in genere, che il soggetto abbia voluto il fatto, qui occorre, perché l’effetto giuridico si produca, che il soggetto abbia anche voluto l’effetto. (es. contratto = atto giuridico). Si produce un atto perché vi è volontà a produrlo. - Le dichiarazioni di scienza: con questi il soggetto dichiara di avere conoscenza di un fatto giuridico; l’effetto di tali dichiarazioni è di provare l’esistenza di fatti giuridici, di x sé costitutivi, modificativi o estintivi di rapporti. Si tratta perciò di fatti umani, produttivi di effetti solo in quanto siano consapevoli e volontari, indipendentemente dalla circostanza che ne siano voluti gli effetti. (es. dichiarazione con cui un venditore dichiara di aver ricevuto il pagamento del proprio credito). Possiamo dire che se i fatti giuridici hanno valore anche al di fuori del diritto (es. fatti della realtà naturale), gli atti giuridici si distinguono x essere fatti solo giuridici; essi hanno valore solo nel mondo del diritto ed esclusivamente x gli effetti giuridici che producono.
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CAPITOLO SECONDO LE FONTI DEL DIRITTO PRIVATO Il sistema delle fonti del diritto
Di fonti del diritto si può parlare in 2 sensi: - Fonti di produzione: sono i modi di formazione delle norme giuridiche (parlamento) - Fonti di cognizione: sono i testi che contengono le norme giuridiche (gazzetta ufficiale) Le fonti del diritto che interessano il nostro paese sono di 2 ordini: - Fonti del diritto nazionale basate sulla sovranità dello stato italiano - Fonti del diritto sovranazionale basate sui poteri della comunità europea. A indicare le fonti del diritto vi sono le preleggi anche se oggi incomplete perché si limitano ad indicare come fonti del diritto 1)le leggi 2)i regolamenti 3)gli usi. Oggi il sistema delle fonti prevede (gerarchia delle fonti): - Il trattato della CE e i regolamenti comunitari - La costituzione e le leggi costituzionali - Le leggi ordinarie dello stato - Le leggi regionali - I regolamenti - Gli usi La codificazione e il principio di uguaglianza
I codici possono essere identificati come semplici leggi ordinarie collocate quindi nella gerarchia delle fonti. Si distinguono sia x la loro estensione, sia x un carattere di ordine qualitativo: sono fonti di diritto generale estesi x tecnica legislativa, nel senso che devono essere raccolte in unità di contesto ordinate x settori dell’ordinamento giuridico (diritto privato e codice civile, diritto penale e codice penale ecc.). Alla base dell’idea di codice vi è il principio di uguaglianza che si diffonde in Europa a partire dalla rivoluzione francese. L’idea di codice nasce infatti in Francia con la costituzione del 1971. Uguaglianza intesa come “la legge deve essere uguale per tutti”. Storicamente prevaleva il diritto della classe più potente e il diritto statuale, sovranità dello stato.
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In mancanza di particolari diritti si applicava il diritto romano concepito come diritto dell’impero che conservò il vigore nei vari stati come diritto di ragione o di natura. Le classi aristocratiche sostenevano che un qualsiasi vantaggio, anche economico, si potesse conseguire solo in virtù di una norma giuridica che riconoscesse ad alcuni maggiori diritti rispetto che ad altri. La borghesia invece era convinta che imporre una legge uguale x tutti significasse:- sopprimere i privilegi di classe,- instaurare un’economia di mercato (da questo sarebbero poi nate nuove disuguaglianze, non più giuridiche, formali, ma economiche, sostanziali). 1° codice dell’era moderna: codice civile francese del 1804. In Italia i codici del secolo scorso vennero sostituiti da nuovi codici fra il 1931 e il 1942. I diversi codici dovevano differenziarsi tra loro x le diverse funzioni ec. o le diverse situazioni occasionali del cittadino (es. cittadino in quanto proprietario->codice civile, cittadino commerciante->codice di commercio). CRISI DELLA CODIFICAZIONE La legiferazione x codici si è attenuata nel XX sec. sostituita soprattutto dalla proliferazione delle leggi speciali. L’antica tecnica di legiferazione si basava sui criteri di: CODICI-> si dovevano ritrovare quelle norme che erano destinate a regolare la generalità dei rapporti; dovevano essere poste le norme destinate a valere x un tempo illimitato. LEGGI SPECIALI-> dovevano figurare le norme regolatrici di rapporti caratterizzati da particolari qualificazioni sogg e ogg al fine di restringere la cerchia dei destinatari; dovevano trovare luogo norme ispirate dalle situazioni e soggette a continue modifiche. L’odierna tecnica di legiferazione è mutata; il codice civile oggi conserva grande importanza come fonte di cognizione del diritto, però ha perso la sua antica importanza come fonte di produzione del diritto. Alle nuove esigenze di legiferazione si tende oggi a rispondere con specifiche leggi che s’aggiungono al codice civile anziché il rifacimento dello stesso codice. Vedi art. 3 Costituzione Il principio di uguaglianza limita il potere legislativo nell’emanazione di norme di diritto speciale che discriminino tra loro i cittadini. Sancisce l’uguaglianza formale del cittadino premettendo cmq che vige ancora la disuguaglianza. È una direttiva x derogare il principio di uguaglianza formale e deve creare disuguaglianze formali quando ciò sia necessario x rimuovere gli ostacoli di ordine ec. e sociale che impediscono ai cittadini di essere uguali fra loro sostanzialmente. www.tesionline.it
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I modelli di codificazione: dalla separazione fra codice civile e codice di commercio al codice civile unificato
Il codice civile italiano attuale entrò in vigore nel 1942 sostituendo 2 distinti codici: il codice civile e il codice di commercio. Si è contrapposto al modello di codificazione del diritto privato introdotto all’inizio dell’800 in Francia e ancora vigente in molti paesi europei. La differenza non sta solo nell’unificazione dei 2 codici ma più che altro nell’unificazione del sistema del diritto privato. L’antica duplicazione dei codici rifletteva le divisioni interne della borghesia. Più precisamente il codice civile era il codice della borghesia fondiaria, mentre il codice di commercio era il codice della borghesia commerciale e di quella nascente industriale. Il codice civile grava attorno al diritto di proprietà considerato il diritto fondamentale, mentre il codice di commercio prendeva in considerazione la ricchezza mobiliare e la sua valorizzazione (perciò se il 1°considerava la proprietà x cui i beni immobili, il 2°considerava i contratti x cui i beni mobiliari). Già alla fine del secolo scorso si erano levate in Italia voci favorevoli ad una riforma che unificasse il diritto privato. Nella duplicazione dei codici si era vista una lesione dell’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge mentre l’unificazione dei codici veniva vista come un’equilibrata società civile dove gli interessi della classe mercantile fossero coordinati con quelli dei proprietari, dei consumatori e dei lavoratori. S’era guardato al modello anglosassone, che già alla fine del 700 aveva unificato il diritto civile e commerciale. “un codice civile unitario, applicabile ad ogni sorta di rapporti e ad ogni categoria di soggetti doveva concorrere a formare l’immagine di una società senza classi, di una nuova unità sociale, basata sulla collaborazione, e non più sul conflitto, tra le diverse categorie produttive. Nonostante il codice civile sia stato qualificato un codice fascista (1942), solo specifiche norme miravano ad una sua caratterizzazione in tal senso, abrogate dopo la caduta del fascismo. Il codice civile può essere invece definito un codice tecnocratico perché elaborato da una commissione di giuristi secondo la loro intellettuale visione dell’esigenze di trasformazione della società italiana e dei mezzi x soddisfarle. CODICE CIVILE (serie di norme poste in maniera sistematica preceduto dalle preleggi) diviso in 6 libri: - dedicato alle persone e alla famiglia - alle successioni
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- alla proprietà - obbligazioni e contratti (maggiore estensione) - regola le imprese e le società - raccoglie disposizioni sulla tutela dei diritti Il diritto privato nella costituzione
La comparsa delle prime norme di diritto privato in una carta costituzionale risalgono al 1919 nella costituzione tedesca della repubblica di Weimar. Tale processo di costituzionalizzazione aveva espresso l’opposizione della società borghese al dispotismo politico (assolutismo del governo), perciò: smantellamento dello stato assoluto e identificazione dello stato di diritto. Nella carta di Weimar si manifesta una nuova idea di costituzione, non solo come opposizione al dispotismo politico, ma anche come opposizione al dispotismo economico. La costituzione diventa la legge fondamentale del diritto privato, regolatrice dei rapporti fra privati, o con norme precettizie o con norme di indirizzo x la legislazione ordinaria. L’evoluzione della concezione costituzionale del potere è evidente nella nostra costituzione: l’idea del potere privato dell’uomo sull’uomo è riscontrabile nell’art 2 cost., che assegna alla Repubblica il compito di garantire i diritti inviolabili dell’uomo, oltre che come singolo anche nelle formazioni sociali dov’egli è in balia dei potenti privati e in rapporto ai quali è proprio l’intervento regolatore dello stato a soddisfare l’esigenza di liberazione. La svolta radicale è attuata però dall’art 3. Anche qui la Repubblica ha il potere di rimozione degli ostacoli alla libertà e all’uguaglianza e di liberazione dell’uomo dalla sudditanza al potere ec. (regolazione costituzionale dei rapporti economici). L’uniformità internazionale del diritto privato
Nazionalità del diritto privato: differenziazione del diritto privato x società nazionali. La nazionalità del diritto privato si rivela un ostacolo ai rapporti ec. fra stati diversi. A cominciare dalla fine dell’800 si punta alla formazione di un diritto privato uniforme. Lo strumento adoperato è quello della convenzione fra stati, ossia gli stati più interessati al commercio internazionale stipulano fra loro convenzioni di diritto privato uniforme, che poi, con legge nazionale, detta legge di esecuzione delle convenzioni internazionali, recepiscono nei singoli stati. La progressiva tendenza verso l’uniformità del diritto privato concorre a mettere in crisi i codici, come fonti di produzione del diritto privato: il procedere x settori del
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processo d’unificazione fa si che i singoli settori, regolati uniformemente dalle convenzioni internazionali, escano dai codici e formino oggetto di leggi speciali. Es. convenzione di Ginevra-1930-x le norme sulla cambiale e sull’assegno. Fra il 1943 e il1952 si elabora un Uniform Commercial Code statunitense che nel 1963 risulta adottato da tutti gli stati esclusa la Luisiana. In Europa invece l’uniformità del diritto privato si instaura con il trattato di Roma del 1957, istitutivo della comunità europea. Qui il rapporto è visto in funzione della creazione di un mercato.
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CAPITOLO TERZO L’APPLICAZIONE DEL DIRITTO PRIVATO Efficacia della legge nel tempo
Obbligatorietà: le leggi e i regolamenti entrano in vigore solo a seguito della loro pubblicazione e se non è diversamente disposto il 15esimo giorno successivo ad essa.-> è subordinata dunque ad un adempimento diretto a renderli conoscibili da parte di chi deve osservarli. Abrogazione espressa: le leggi o le singole norme in esse contenute, cessano di avere efficacia o x espressa disposizione di una legge successiva o x referendum popolare o x sentenza di illegittimità costituzionale. Se invece una norma perde efficacia o x incompatibilità con una nuova disposizione di legge o perché una nuova legge regola l’intera materia allora si dice “tacitamente abrogata”. Irretroattività: la legge non dispone che x l’avvenire, non ha effetto retroattivo (art 11 preleggi). Ossia nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Il diritto internazionale privato
Il principio della statualità del diritto non comporta che sul territorio di ciascuno stato si applichi sempre e solo il diritto di quello stato. Ciascuno stato può autonomamente stabilire che a certi rapporti si applichi il diritto prodotto da altri stati-> rinvio alla legge straniera. Ciò accade in forza di una norma di diritto statuale che rinvia, x la regolazione di certi rapporti, al diritto di altri stati. Questo rinvio non è rinuncia alla sovranità, anzi è espressione di sovranità dello stato. La materia è regolata dalle norme di diritto internazionale privato che stabiliscono quando un giudice italiano deve applicare il diritto italiano e quando, invece, il diritto di altri stati. Anche le norme di diritto int. privato sono espressione della statualità del diritto: ciascuno stato formula a propria discrezione le proprie norme di diritto int. privato, senza tenere in conto quelle formulate dagli altri stati, con la conseguente possibilità di conflitti. Es. se al rapporto fra cittadini di stati diversi, entrambi gli stati di appartenenza pretendono di applicare il proprio diritto. (può succedere all’opposto che x quel rapporto entrambi gli stati rinviano al diritto straniero).
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X superare questi possibili conflitti vengono spesso stipulate convenzioni internazionali, con le quali più stati si impegnano reciprocamente ad adottare norme omogenee di diritto internazionale privato. Es.1905-l’Italia aderì alla convenzione dell’Aja in materia di matrimonio. La legge nazionale: criterio x il quale il giudice italiano applica il diritto italiano oppure il diritto straniero a seconda che si tratti di regolare rapporti relativi a cittadini o a stranieri. Si applica in Italia la legge nazionale dello straniero x ciò che attiene allo Stato e alla capacità delle persone (vedi art 20 e 23 1. preleggi) e al rapporto di famiglia. Es- il giudice italiano considera maggiorenne un sedicenne se nel suo paese la > età si consegue a 16 anni. Le persone giuridiche sono regolate dalle leggi del luogo dove sono state costituite, ma si applica la legge italiana se in Italia è situata la sede dell’amministrazione. (art 25 preleggi). Le cose si complicano quando si tratta di rapporti fra stranieri di diversa nazionalità: fondamentalmente a ciascuna delle parti si applicherà la propria legge nazionale. X specifici rapporti valgono criteri differenti: Art 29-> nei rapporti personali fra coniugi di diversa nazionalità vale la legge dello stato in cui la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata. Art 31-> idem x la separazione personale e il divorzio. Art 46-1-> la legge nazionale vale anche x le successioni a causa di morte = ovunque si trovino i beni ereditari, si applica la legge nazionale del defunto. La legge del luogo: il possesso, la proprietà e gli altri diritti reali sui beni mobili ed immobili sono regolati dalla legge dello stato in cui i beni si trovano (art 51). Es. la proprietà degli stranieri in Italia è regolata dalla legge italiana. Per ciò che riguarda le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla convenzione di Roma del 19 Giugno 1980 la quale sostiene che: si applica la legge del paese nel quale risiede, al momento della conclusione del contratto, la parte che deve eseguire la prestazione caratteristica (art.571). In ogni caso però è determinante la volontà delle parti, espressa al momento del contratto o in un momento successivo. Le parti possono scegliere la legge nazionale di una delle 2 contraenti o la legge di un paese terzo. Possono sottoporre il contratto a una data legge nazionale oppure possono sottoporlo x alcuni aspetti a una legge nazionale e x altri a un’altra (shopping del diritto). Ciò ovviamente riguarda solo contratti internazionali ossia x quei contratti che presentino ponti di collegamento con più stati.
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Se 2 contraenti italiani concludono un contratto destinato ad essere eseguito in Italia, non possono sottrarre il contratto all’applicazione della legge italiana. Invece x le obbligazioni da fatto illecito vale la legge del luogo dove si è verificato l’evento, salvo che il danneggiato non chieda l’applicazione della legge dello stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno (art 62-1). X i danni da prodotto vale la legge del paese produttore (art 63). TRATTAMENTO DELLO STRANIERO Lo straniero nelle materie in cui si applica la legge italiana è sempre sottoposto agli obblighi da questa previsti, ma è ammesso a fruire dei diritti civili riconosciuti dall’ordinamento italiano solo a condizioni di reciprocità, ossia solo se la sua legge consente allo straniero di fruire dei diritti civili da essa riconosciuti ai propri cittadini. Es. lo straniero potrà avere proprietà in Italia solo se lo stato al quale appartiene consente al cittadino italiano di avere proprietà sul suo territorio. Il limite delle condizioni di reciprocità si è però attenuato grazie all’art 2 della costituzione, il quale prevede che la Repubblica riconosce a priori i diritti inviolabili dell’uomo, indipendentemente perciò alla condizione di reciprocità. Inoltre lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore x l’Italia e la legge dispongano diversamente. Ordine pubblico internazionale: ci si riferisce a quei principi fondamentali di civiltà giuridica che sono posti a salvaguardia di essenziali valori umani e sociali. Sono i principi fondamentali della nostra costituzione e i principi relativi ai diritti e ai doveri dei cittadini. Es. il giudice italiano non potrà ammettere e applicare norme del diritto di famiglia di uno stato che ammette la poligamia. Il giudice può essere tenuto ad applicare il diritto straniero x cui deve conoscerlo. L’interpretazione della legge
L’applicazione della legge è la traduzione delle norme generali e astratte in comandi concreti (sentenze dei giudici). Questa traduzione è diretta a stabilire: - Qual è la norma da tradurre in comando particolare e concreto - Qual è il significato da attribuire alle norme Questa preliminare operazione è l’interpretazione, un’operazione che deve essere condotta secondo criteri fissati dalla legge, volta a tradurre le nome generali e astratte in comandi concreti. L’art 12 delle preleggi sancisce che nell’applicare le legge bisogna seguire 2 criteri: www.tesionline.it
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- Interpretazione letterale: la legge va interpretata alla lettera senza possibilità x l’interprete di attribuire liberamente un senso. - Interpretazione teleologica: le parole sono il mezzo mediante il quale si esprime l’intenzione del legislatore e come tali vanno interpretate, esse devono essere prese alla lettera, ma non fino al punto di attribuire alla norma un senso diverso. Può dar luogo a : - interpretazione estensiva: con la quale si attribuisce alle parole della legge un significato più ampio di quello letterale. - interpretazione restrittiva: con la quale si da alle parole un significato più ristretto di quello comune, giudicato come più aderente all’intenzione del legislatore. Es. interpretazione che la corte cost. dà all’art 117 cost. Ogni ordinamento giuridico deve essere completo, non può avere delle lacune-> deve essere in grado di dare una soluzione ad ogni possibile conflitto che si può generare fra coloro che vi sono sottoposti. Ovviamente però il legislatore non può prevedere tutti i casi possibili di conflitto al fine di predeterminare una regola. A colmare ogni eventuale lacuna si provvede tramite l’applicazione analogica del diritto: “se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analogiche” (art 12preleggi), ossia ricercare la norma. Perciò la mancanza di una norma non autorizza il giudice a creare a propria discrezione una regola con la quale risolvere il conflitto; egli deve cmq ricercarla entro l’ordinamento giuridico dello Stato: se non vi è una norma che prevede quel caso, in un’altra norma che presenti il massimo grado d’analogia a quel caso. Il giudice perciò può fare: APPLICAZIONE DIRETTA: Applica una norma di legge ad un caso da essa previsto. APPLICAZIONE ANALOGICA:Applica una norma di legge ad un caso analogo a quello da essa previsto-> LIMITI: - Non possono essere applicate a casi simili le norme penali (nessuno può essere punito x un fatto non previsto dalla legge con reato) - Norme eccezionali-> quelle che fanno eccezione a regole generali (in questo caso però è applicabile l’interpretazione estensiva). Può accadere che il giudice non trovi né una norma che prevede il caso da risolvere né una norma analoga, egli dovrà decidere secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello stato -> principi non scritti che si ricavano x
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induzione da una pluralità di norme. Rappresentano le direttive fondamentali cui appare essersi ispirato il legislatore. Nel nostro sistema non vige il principio del precedente giudiziario vincolante (diritto anglosassone) x cui il giudice ha la possibilità di rivedere l’interpretazione già data ad una norma da un altro giudice. Tuttavia viene attribuita una certa autorevolezza ai cosiddetti precedenti di giurisprudenza, ossia alle soluzioni uniformemente date da più giudici ad una medesima questione interpretativa, oppure alla soluzione che una questione interpretativa sia stata data dalla cassazione, che è l’organo giudiziario al quale ogni controversia può essere portata in ultima istanza. Dall’interpretazione del giudice si distingue l’interpretazione dottrinale, ossia l’attività interpretativa dei giuristi: - Attività che si basa sullo studio sistematico del diritto e che ha la sua collocazione istituzionale nelle università di giurisprudenza. - Il suo prodotto sono modelli d’interpretazione della legge, consegnati in saggi ai quali i giudici possono attingere quando sono chiamati ad affrontare questioni interpretative. - Non ha carattere vincolante. Diritto comunitario: criterio d’interpretazione della legge secondo il quale l’interpretazione va effettuata in base ai principi dell’ordinamento della CE in materia di disciplina della concorrenza. (legge 287 del 1990). La protezione giurisdizionale del diritto soggettivo
Inteso come interesse del singolo protetto dalla legge, in questo caso perciò il giudice applica la legge con protezione giurisdizionale dei diritti soggettivi. - Nessuno può farsi giustizia da sé: chi lamenta che un proprio diritto è stato leso da altri, x ottenere giustizia deve rivolgersi all’autorità giudiziaria, altrimenti commette i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni che sono puniti dal codice penale. - Il giudice interviene solo se sollecitato dai singoli-> domanda dell’interessato. Solo in casi eccezionali, previsti dalla legge, provvede su domanda di un altro organo pubblico: il pubblico ministero; oppure può provvedere d’ufficio, ossia di propria iniziativa (es. dichiarazione di fallimento). - Colui che lamenta la lesione di un proprio diritto è detto attore - La persona contro cui questi agisce è detta convenuto - Attore+convenuto=part - Processo = insieme degli atti che si compiono nello svolgimento della funzione giurisdizionale. www.tesionline.it
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- Causa = controversia tra attore e convenuto-> oggetto del processo - Azione = la pretesa che l’attore vanta in giudizio - Eccezione = contrasto della pretesa dell’attore dal convenuto, oppure la dimostrazione dell’esistenza dei fatti che rendono inefficace quella pretesa. - Domanda riconvenzionale = contrattacco del convenuto La protezione giurisdizionale dei diritti soggettivi è funzione spettante all’autorità giudiziaria ordinaria formata da: preture, tribunali, corti d’appello e corte di cassazione. L’attività del giudice ordinario di protezione dei diritti è detta giurisdizione civile, la quale viene esercitata a protezione di ogni diritto soggettivo. Opposta alla giurisd. civile vi è quella amministrativa la quale provvede alla tutela giurisd. degli interessi legittimi del cittadino, lesi da un atto illegittimo della pubblica amministrazione. Tale giurisd. viene esercitata dal TAR e dal consiglio di Stato. GIURISDIZ. CIVILE: Diritti soggettivi-> interessi dei singoli che la legge riconosce e tutela direttamente in quanto interessi di x se meritevoli di protezione (es. diritti della personalità, alla vita, al nome, alla proprietà). GIURISDIZ. AMMINISTR.: Interessi legittimi-> interessi sei singoli che la legge protegge solo indirettamente in quanto coincidono con l’interesse pubblico. Qualsiasi interesse che può essere violato da un atto illegittimo della P.Amm. (es. licenza di costruzione). C’è da dire cmq che un atto privato può avere doppia natura, essere cioè sia diritto sogg., sia interesse legittimo a seconda che il privato entri in rapporto con altri privati o con la P.Amm. Es. diritto di proprietà: è diritto soggettivo nei rapporti tra privati ed è tale anche nei rapporti con la P.Amm. Se la P.Amm. costruisce su un proprio terreno un edificio violando le distanze legali prescritte, il privato può lamentare la violazione del proprio diritto al giudice ordinario. La P.Amm. però gode del potere di espropriazione dei beni privati x pubblica utilità. In tal caso il diritto sogg. del privato diventa interesse legittimo e se l’atto di espropriazione è illegittimo il privato ora dovrà rivolgersi al giudice amm.vo. Perciò quando la legge riconosce un potere discrezionale alla P.Amm. la posizione d’interesse del privato perde la natura di diritto sogg. e diventa interesse legittimo. Emergono 2 principi: - Principio della legalità: principio secondo il quale la pubblica autorità deve, nell’esercizio delle sue funzioni, rispettare la legge e i suoi atti sono legittimi solo se emanati in conformità della legge.
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- Principio art 113 cost.: principio secondo il quale tutti gli atti della pubblica autorità, che siano in contrasto con la legge, possono essere impugnati davanti agli organi di giurisdizione amministrativa da qualunque cittadino che da quell’atto abbia subito la lesione di un proprio interesse legittimo. Questi 2 principi concorrono a fondare lo stato di diritto. Giurisdizione esclusiva: casi nei quali, anche se viene leso un diritto sogg. e che quindi bisognerebbe ricorrere alla magistratura ordinaria, si ricorre alla giurisdizione amministrativa. (es. concessioni edilizie, controversie in materia di servizi pubblici).
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CAPITOLO QUARTO I SOGGETTI DI DIRITTO Condizione giuridica della persona: la capacità giuridica, il nome, la sede, la morte presunta.
Per il diritto l’uomo è un soggetto di diritto (uso dottrinale) o una persona (uso dal codice civile), ossia viene riconosciuto come centro d’imputazione o come punto di riferimento di diritti e di doveri. - Capacità giuridica(personalità giuridica): attitudine dell’uomo ad essere titolare di diritti e doveri. Tale attitudine s’acquista x l’art 1 CC al momento stesso della nascita (inizio della respirazione polmonare) e perdura fino alla morte (cessazione di tutte le funzioni celebrali). Il già concepito (feto) non ancora nato è privo, x il diritto, della capacità giuridica. Se nasce morto o la madre abortisce non gli vengono riconosciuti i diritti. Se però x es. il padre viene ucciso e il concepito nasce vivo e muore subito dopo, non gli viene cmq concesso il diritto al risarcimento al danno; però cmq ha acquistato direttive che andranno ai suoi eredi. - Nascita: viene dichiarata da uno dei genitori o da un loro procuratore speciale o dal medico o dall’ostetrica o da altre persone che abbiano assistito al parto, rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata. La dichiarazione è resa entro 10 gg o dalla madre all’ufficiale dello stato civile del comune in cui la nascita è avvenuta o entro 3 giorni, alla direzione sanitaria dell’ospedale dove si ha partorito. tale dichiarazione da luogo all’atto di nascita che l’ufficiale di stato civile iscrive nei registri dello stato civile. - Nome: ogni persona è identificata con un nome ed un cognome - Il nome deve: corrispondere al sesso del bambino, non può essere lo stesso nome del padre vivente o di fratello/sorella vivente, può essere straniero ma espresso in lettere dell’alfabeto italiano. - Il cognome: se si tratta si un figlio legittimo è quello del padre, altrimenti è iscritto nei registri dello stato civile come figlio d’ignoti (anche se madre nota) e il cognome gli è dato dallo stesso ufficiale di stato civile, senza però fare intendere l’origine naturale o cognomi di famiglie molto conosciute nel luogo in cui la nascita è avvenuta. Se invece poi viene riconosciuto assume il cognome della madre o del padre in base a chi l’ha riconosciuto. Il maggiorenne può decidere di cambiare nome e cognome o aggiungere al proprio un altro cognome.
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- Sesso: l’attribuzione di sesso della persona, quale risulta all’atto di nascita, può essere modificata con sentenza del tribunale in presenza di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali (transessuali). - Domicilio: luogo in cui la persona ha stabilito la sede dei propri affari e interessi. Domicilio speciale = eletto dalla persona con atto scritto x determinati atti o affari. - Residenza: luogo della dimora attuale della persona. - Dimora: luogo dove attualmente la persona soggiorna (non s’intendono alloggi occasionali- es.albergo). - Scomparsa assenza: se una persona scompare e non se ne hanno più notizie sorge il problema di provvedere alla conservazione del suo patrimonio. Coloro che presumono di esserne i successori o qualsiasi altro interessato possono chiedere al tribunale la nomina di un curatore dello scomparso. Trascorsi 2 anni dal giorno cui risale l’ultima notizia, il tribunale può dichiarare l’assenza della persona e i futuri eredi prendono temporaneamente in possesso i beni dell’assente, ma solo x amministrarli e farne proprie le rendite che essi producono. Se infatti l’assente ricompare gli dovranno essere restituiti i beni, ma non le rendite nel frattempo recepite. Trascorsi 10 anni invece il tribunale ne può dichiarare la morte presunta (e può dichiararla anche se a suo tempo non era stata dichiarata l’assenza). La sentenza produce gli stessi effetti delle morte naturale e da quella data anche la successione ereditaria. Da possesso temporaneo acquisisce pienamente la disponibilità dei beni e può farne ciò che vuole, inoltre il coniuge può contrarre nuovo matrimonio. Se il presunto morto ricompare: - Restituzione dei beni ma nello stato in cui si trovano x cui se venduti avrà il denaro, e se il denaro è già stato speso non avrà diritto a nulla. - Il nuovo matrimonio del coniuge verrà annullato e riacquista valore il precedente vincolo matrimoniale. La capacità d’agire: condizione dei minori, degli interdetti, degli inabilitati.
Attitudine del soggetto a compiere atti giuridici, mediante i quali acquistare diritti o assumere doveri; si consegue con il raggiungimento della maggiore età (18 anni), la mancanza di capacità di agire impedisce perciò al minore di compiere atti giuridici. Ciò però non impedisce invece di porre in essere fatti giuridici dai quali derivano effetti giuridici x l’incapace. Es. pagamento di un debito. Atti giuridici eccezionalmente consentiti: www.tesionline.it
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- a 16 anni può essere autorizzato x gravi motivi a sposarsi - a 16 anni può riconoscere il figlio naturale. RAPPRESENTANZA LEGALE DEL MINORE Il minore acquista diritti ed assume doveri tramite i suoi legali rappresentanti: i genitori e in mancanza alla cura di un tutore nominato dal giudice tutelare. A costoro spetta la rappresentanza legale del minore ossia l’amministrazione dei beni di cui il minore è proprietario, il compimento in suo nome degli atti giuridici, mediante i quali il minore acquista diritti o assume doveri. I genitori possono compiere anche gli atti di straordinaria amministrazione (es. dare in pegno i beni dei minori) solo x evidente utilità dei minori e previa autorizzazione del giudice tutelare e non possono riscuotere capitali del minore se non previa autorizzazione con comunicazione sulle modalità d’impiego. Se invece si tratta di minori senza genitori i limiti sono maggiori: - questi non può comperare beni in nome del minore (es. investire denaro in immobili) senza autorizzazione del giudice tutelare. - x gli atti di straordinaria amm.ne necessita l’autorizzazione del tribunale. Tale sostituzione legale vale solo x gli atti che non abbiano carattere strettamente personale. Esistono atti x es. il matrimonio, che implicano scelte personali che non possono compiere né i minori, perché incapaci di agire, né chi esercita la sua legale rappresentanza. L’incapacità di agire non corrisponde ad una effettiva incapacità del minore d’ intendere e di volere, ossia di rendersi conto delle conseguenze giuridiche dei propri atti-> capacità naturale. Es.: il minore è il grado di concludere contratti complessi, e anche se legalmente incapace di contrattare in proprio nome, la sua capacità naturale gli consente di contrattare in nome altrui: di concludere contratti in rappresentanza di altra persona che abbia la capacità legale di contrattare (i beni acquistati dal minore sono giuridicamente beni di proprietà dei genitori). Il sedicenne autorizzato dal tribunale a contrarre il matrimonio è emancipato, ossia capace di agire limitatamente gli atti di ordinaria amm.ne -> x questi deve essere autorizzato dal giudice tutelare ed assistito da un curatore. Interdizione giudiziale: il maggiorenne può trovarsi in condizioni di abituale infermità mentale che lo rendono incapace di provvedere ai propri interessi; in tal caso egli può essere interdetto, ossia privato della capacità d’agire.
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Interdizione legale: chi è stato condannato all’ergastolo o alla pena di reclusione x più di 5 anni viene privato della capacità d’agire come pena accessoria alla sanzione penale. Inabilitazione: stato d’infermità mentale non grave (prodighi, coloro che usano abitualmente bevande alcoliche e sostanze stupefacenti) che non provoca la completa incapacità d’agire ma ottiene la posizione del minore emancipato al quale viene nominato un curatore (qualora si arriva al punto da poter esporre la famiglia a grave pregiudizio ecc). Sordomuto e cieco: essi sono pienamente capaci di agire ma se la loro minorazione fisica provoca un’influenza negativa sul proprio sviluppo psichico possono essere inabilitati o se si accetta la loro totale incapacità interdetti. Non può fare testamento segreto in quanto non in grado di leggere e scrivere. Una nuova legge nel 2004 introduce la figura dell’amministratore di sostegno, il quale è un nuovo istituto volto a tutelare le persone che si trovano nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi, pur non essendo interdetti o inabilitati. Il beneficiario conserva la capacità di agire x tutti gli atti x i quali non è prevista l’assistenza dell’amm.ne. la persona fisica e la persona giuridica
il diritto non riconosce come persone solo l’uomo ma anche le organizzazioni collettive (enti pubblici, fondazioni, società ecc) e x distinguere si dice che l’uomo è una persona fisica mentre le organizzazioni collettive sono persone giuridiche. Perciò è persona giuridica ogni soggetto di diritto diverso dalla persona fisica; è dotata di una propria capacità giuridica che le permette di essere titolare dei propri diritti e di propri doveri. Le organizzazioni collettive agiscono pur sempre x mezzo di uomini tramite assemblee, o consigli di amministrazione dove decidono cosa fare, perciò qualsiasi volontà è imputata dal diritto all’organizzazione stessa-> capacità d’agire -> essa x mezzo delle persone fisiche compie atti giuridici. Ai diritti e ai doveri che ciascun individuo ha, si contrappongono i diritti e i doveri che ciascun individuo ha come membro di organizzazioni collettive; cioè alla proprietà, al credito e al debito che ciascun individuo ha come singolo si contrappone la proprietà, il credito e il debito che spetta ad una pluralità organizzata di individui e che spetta loro secondo le regole proprie del tipo di organizzazione a cui appartengono (x es. il singolo non può utilizzare x uso personale i beni dell’organizzazione che sono destinati al perseguimento dello scopo collettivo).
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I diritti della personalità.
Si considerano come diritti spettanti all’uomo in quanto tale, indipendentemente dal tipo di sistema politico o sociale entro il quale egli vive, e come diritti che ogni stato ha il dovere di riconoscere riconosce re e di garantire: sono il diritto alla vita, all’integrità fisica, alla salute, al nome, all’onore , alla libertà personale e così via. Ad essi la nostra cost. fa riferimento nell’art. 2 riconoscendoli come diritti inviolabili dell’uomo. Questo dell’uomo. Questo loro carattere di inviolabilità ha un duplice referente: sono diritti dell’uomo inviolabili da parte della pubblica autorità nell’esercizio delle sue funzioni legislative, esecutive o giudiziarie, ma anche da parte degli altri uomini, nell’ambito del diritto privato. DIRITTI INV. DALLA P.AMM.: Vengono prese in considerazione le specifiche norme nella cost. che proclamano l’inv. della libertà personale, del domicilio ecc. DIRITTI INV. DAGLI ALTRI UOMINI :assumono rilievo la protezione penale e quella civile dei diritti della personalità. - La protezione penale si manifesta nelle norme del codice penale che puniscono i delitti contro la persona distinti in: - Delitti contro la vita e l’incolumità individuale (omicidio) - Delitti contro l’onore (ingiuria) - Delitti contro la libertà personale (sequestro) - Delitti contro la libertà morale (violazione di domicilio) - La protezione civile si manifesta nelle norme specifiche (codice civile e altre leggi) che riguardano: - Diritto all’integrità fisica, al nome, diritto sulla propria immagine - Diritto morale d’autore e d’inventore - Diritto al risarcimento x chi ha subito un danno ingiusto - Diritto alla reintegrazione x che ha subito un danno ingiusto Collegamento tra protezione penale e civile: quando un fatto illecito è previsto dalla legge penale come reato, la vittima ha diritto al risarcimento del danno anche non patrimoniale. I diritti della personalità hanno 3 caratteristiche: ASSOLUTI: diritti protetti nei confronti di tutti INDISPONIBILI: diritti ai quali il loro titolare non può rinunciare IMPRESCRITTIBILI: diritti che non si prescrivono, che non si estinguono cioè per il non uso prolungato nel tempo. In base a questi caratteri emergono diversi diritti della personalità:
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- La norma che vieta gli atti di disposizione del proprio corpo quando cagionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica. (es. trapianto della cornea determinerebbe cecità). Si parla di atto di disposizione il consenso, x es. alla trasfusione del sangue, che non obblighi il consenziente, ossia che possa sempre revocare il proprio consenso. A tale diritto s’applica il principio cost. x il quale nessuno può essere obbligato ad un det. trattamento sanitario se non x legge (es. vaccinazioni-> tutela della salute pubblica). Il medico non può, senza il consenso del paziente, sottoporlo a cure mediche o interventi, anche se necessario x salvargli la vita. Se il paziente è incosciente, incosciente, l’intervento sarà effettuato senza il suo consenso giustificandolo dal principio di necessità. Se è incapace il consenso è dato dal legale rappresentante (eccezione: aborto-> necessita il consenso della donna e l’autorizzazione del giudice tutelare-> tutelare-> in tal caso la legge attribuisce eccezionalmente effetti giuridici alla volontà del minore. Sono i casi in cui viene presa presa in considerazione l’esigenza di proteggere la personalità del minore, la sua libertà di scelta riguardo la sua condizione personale). - Non ha invece una specifica protezione civile il diritto all’onore, all’onore, che è il diritto alla dignità e al decoro personale e alla considerazione sociale. Il contenuto di questo diritto si ricava dalle norme del codice penale che puniscono l’ingiuria e la diffamazione. Che lede altrui onore non è ammesso a provare, a propria discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa (es. se si da della prostituta a una prostituta o anche a una che ha la fama di esserlo). Nessuno perde il diritto al proprio onore. La protezione civile di questo diritto è il risarcimento del danno, pubblicazione della sentenza sul giornale, se idonea a riparare il danno (riconosciuto anche alle persone giuridiche). - Diritto al nome è protetto dall’art. 7: - come diritto all’uso del proprio nome, ossia come diritto diri tto d’identificare sé stessi con il proprio nome o di essere identificati dagli altri con esso, - come diritto all’uso esclusivo del proprio nomenome-> è protetto con l’azione di usurpazione: spetta contro chi usi il nome altrui x identificarsi o faccia cmq indebito uso del nome altrui. Non occorre che il danno danno sia provato dall’attore, basta che il fatto confermi (anche lo pseudonimo se ha acquistato importanza come il nome)-> nome)-> l’azione mira ad ottenere dal giudice una sentenza che miri alla cessazione del fatto lesivo e se necessario la pubblicazione della sentenza sul giornale (riconosciuto anche alle persone giuridiche).
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- Diritto all’immagine: è vietato esporre o pubblicare l’immagine altrui senza il consenso della persona ritratta salvo che non si tratti di persona famosa o che l’immagine sia stata pubblicata pubblicata nel contesto di un avvenimento svoltosi in pubblico (es. manifestazione) e sempre che la pubblicazione non rechi pregiudizio alla dignità della persona. Perciò neppure il diritto d’informazione giustifica la divulgazione di immagini che riproducono la vita intima di persone famose. I nuovi diritti della personalità.
- Diritto all’identità personale: vieta di distorcere da un’altra persona la propria immagine politica, etica e sociale con l’attribuzione d’azioni non compiute dal soggetto o di convinzioni convinzioni da lui non professate. Differisce dal diritto all’onore perché questo è leso anche se le azioni attribuite al soggetto non sono di per sé disonorevoli-> disonorevoli-> la falsa attribuzione altera l’identità della persona (es. coppia utilizzata come immagine x lotta contro il divorzio). Pag 95 - Diritto alla riservatezza: diritto che non siano divulgati con strumenti di comunicazione di massa fatti attinenti alla vita privata della persona, anche se di per sé veri e non lesivi della sua dignità. (il codice penale punisce chi, fuori dai casi previsti dalla legge, installa apparati o strumenti al fine d’intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche). Gravi minacce alla riservatezza possono derivare dalla diffusione dei computer x la tenuta delle cosiddette banche dati, ossia x la sistematica raccolta e memorizzazione di dati e informazioni. La direttiva comunitaria 46 del 1995 analizza il trattamento dei dati personali volta a garantire che questo si svolga nel rispetto dei diritti e della riservatezza riservatezza all’identità personale, nonché a garantire i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione. Il trattamento dei dati personali si articola nella: - raccolta e conservazione dei dati - elaborazione - comunicazione all’esterno o nella nella loro diffusione - nel loro blocco o cancellazione. La legge distingue: il titolare, ossia colui a cui competono le decisioni circa le finalità e le modalità del trattamento; il responsabile, ossia il soggetto preposto dal primo alle operazioni di trattamento dei dati. Titolare-> obbligo di notificare al Garante (apposita autorità) che intende procedere al trattamento dei dati personali, però solo x scopi determinati.-> il responsabile sottoscrive tale notificazione.
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I soggetti pubblici invece possono trattare dati personali anche senza il consenso dell’interessato, solo però se necessario allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. Esistono i cosiddetti dati sensibili ossia quelli che rilevano l’origine razziale o etnica, il credo religioso ecc.. e il loro trattamento richiede il consenso scritto dal Garante e dall’interessato. Da parte dei soggetti pubblici invece è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge (gli organismi sanitari possono trattare i dati idonei a rilevare lo stato di salute anche senza l’autorizzazione del Garante, se si tratta di dati indispensabili alla salute dell’interessato; se si tratta di tutelare la salute pubblica serve l’autorizzazione del Garante). Diritti dell’interessato: 1. conoscere l’esistenza dei dati che lo riguardano con l’indicazione del titolare, del responsabile e delle finalità del trattamento. 2. cancellare dati trattati in violazione della legge e di quelli non più necessari x lo scopo-> diritto dell’oblio = diritto di ottenere che siano cancellati quei dati non più necessari ai fini del trattamento x evitare utilizzazioni anomale. 3. aggiornamento e integrazione dati 4. opporsi al trattamento dei dati personali a fini commerciali. L’interessato che subisce danno ha diritto al risarcimento (il danneggiante può liberarsi dalla responsabilità x il danno solo se prova di avere adottato tutte le misure idonee x evitare il danno). Il trattamento automatizzato dei dati personali è giustificato dalle esigenze di governo nella complessa società odierna.
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CAPITOLO QUINTO I BENI E LA PROPRIETA’ I beni
Per bene si può intendere tutto ciò che è capace di arrecare utilità agli uomini. Il concetto di bene può essere inteso sia in senso naturale che in senso giuridico: nel 1° caso è l’attitudine delle cose a soddisfare i bisogni dell’uomo, nel 2° sono le cose che possono formare oggetto di diritti, ossia le cose che l’uomo aspira a fare proprie, a fare oggetto di un proprio diritto, che escluda gli altri dallo loro utilizzazione. Perciò giuridicamente non sono beni le cose comuni a tutti, perché nessuno ha interesse a farle oggetto di un proprio interesse(es. luce del sole, acqua del mare-> beni in abbondanza in rispetto dei bisogni umani). Ciò non può dirsi invece x es. del suolo, il quale costituisce un bene giuridico perché implica l’appropriazione e l’utilizzazione da parte di alcuni, e l’esclusione del suo uso da altri. Ciò trasforma il rapporto tra l’uomo e le cose in un rapporto tra gli uomini, nel senso che costituisce materia di conflitto fra le persone mirante all’appropriazione. Per il diritto sono beni anche le energie naturali, solo se hanno un valore economico, ossia sono beni solo se in quantità limitata e se x procurarseli si è disposti a pagare. Ogni sistema giuridico: - riconosce il diritto di proprietà, ossia il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo. - regola i conflitti fra gli uomini x l’appropriazione delle cose d’acquisto determinando i modo d’acquisto della proprietà. - fonda la categoria dei beni pubblici, ossia quei beni che, considerati di utilità generale, vengono sottratti ad ogni possibilità d’espropriazione da parte dei singoli e sono classificati come beni appartenenti alla società nel suo insieme. In epoca moderna sono tutti quei beni che appartengono allo stato, agli altri enti pubblici territoriali, i quali sono destinati a soddisfare gli interessi della collettività. - pone limiti alla proprietà e impone obblighi al proprietario. I diritti sulle cose: la proprietà e gli altri diritti reali
I diritti sulle cose assumono il nome di diritti reali-> sono in tutto 7 e sono: - La proprietà - Diritti di superficie (tutto ciò che sta sopra il suolo appartiene al proprietario del suolo stesso)
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- Diritti di enfiteusi (godimento su un’altrui proprietà) - Diritto di usufrutto (diritto x cui un soggetto può usare cose altrui, trarne i frutti ma rispettando destinazione economica) - Diritti di uso (diritto di servirsi di un bene e di raccogliere i frutti limitatamente ai propri bisogni) - Diritti di abitazione (diritto di abitare una casa di proprietà altrui, limitato ai propri bisogni) - Diritti di servitù Se la proprietà risulta il diritto che consente la più ampia sfera di facoltà che un soggetto possa esercitare su una cosa, potenzialmente illimitata, gli altri 6 diritti si presentano: - Come diritti limitati, in quanto caratterizzati da poche facoltà - Come diritti su cosa altrui, perché si esercitano su cose di cui altri hanno la proprietà. DIRITTO DI PROPRIETA’ (art 832) La proprietà è il diritto che ha il proprietario di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico. - Facoltà di godimento: è la facoltà del proprietario di utilizzare o meno la cosa. Per le cose fruttifere la facoltà di godimento del proprietario include il diritto di fare propri i frutti della cosa, sia essi siano naturali (che provengono dirett. dalla cosa, eventualmente con l’aiuto dell’uomo- es. miniere -i frutti però sono parte della cosa finché non avviene la separazione; la vendita del fondo comporta la vendita dei frutti rimasti) o civili (il denaro che il proprietario ricava dalla cessione ad altri del godimento della cosa- interessi dei capitali-). - Facoltà di disporre: è la disposizione giuridica delle cose; è la facoltà di vendere o di non vendere la cosa, di donarla o no e così via.. alla facoltà di disposizione inerisce anche la facoltà del proprietario di costituire su di esse le garanzie reali (ipoteca e pegno) x garantire l’adempimento di un debito proprio o altrui. - Pienezza della proprietà: ossia il proprietario delle cose può fare tutto ciò che non sia espressamente vietato. La pienezza del diritto viene meno quando sulla cosa siano costituiti diritti reali minori che limitino fortemente la facoltà di godimento del proprietario-> in tal caso si parla di nuda proprietà. - Esclusività della proprietà: il proprietario può escludere chiunque altro dal godimento delle cose e dalla loro disposizione.
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- Atti di emulazione: limiti della facoltà di godere e di disporre. Il proprietario non può utilizzare la sua cosa x recare danni o molestare altri (es. innalzare un muro). Destinazione del suolo-> il proprietario non può scegliere se destinare un proprio terreno all’agricoltura, all’edilizia ecc.. (legislazione urbanistica). Spetta ai comuni, 2° criteri fissati dalle regioni di determinare l’aspetto del territorio mediante appositi piani regolatori, che stabiliscono quali aree del territorio comunale sono destinate ai vari settori-> interesse generale: uso equilibrato del suolo. Ne deriva il limite alla facoltà di edificare, ossia di utilizzare il suolo x costruirvi un edificio-> es. chi è proprietario di un suolo che il piano regolatore destina a “verde agricolo” è privo della facoltà di edificare (solo costruzioni rurali). I piani regolatori stabiliscono anche le dimensioni, l’eccessivo addensamento e le costruzioni in verticale-> fine: migliorare la qualità della vita nei centri urbani. X ogni costruzione occorre aver ottenuto dal comune la relativa concessione, che è rilasciata dopo l’accertamento di tutte le condizioni di legge-> chi edifica senza concessione può essere costretto alla demolizione o subire la confisca del terreno o della costruzione che passa al comune. Obblighi del proprietario: il proprietario, secondo l’ordinamento giuridico, deve: -consentire l’accesso al fondo al vicino che abbia necessità di entrarvi x eseguire opere sul proprio fondo; -se proprietario di terreni destinati alla coltivazione, provvedere alla loro coltivazione-> ciò perché la terra è una fondamentale risorsa, il cui sfruttamento corrisponde all’interesse generale. Legge n°440 del 1978: le terre incolte possono essere assegnate x la coltivazione a chi ne faccia richiesta (affitto forzato). Il CC x altro impone il divieto al proprietario di beni produttivi che interessino la produzione nazionale di abbandonare la coltivazione o di astenersi dalla sua utilizzazione-> sanzione: espropriazione del bene da parte dello stato + giusta indennità. -appena ottenuta una licenza di costruzione, contribuire alle spese che il comune ha x allacciare la nuova costruzione alla rete stradale, agli impianti d’acquedotto fognari. Le cose oggetto di diritti: la classificazione dei beni
Tra i beni si suole distinguere: BENI IN PATRIMONIO: Sono di proprietà di qualcuno
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BENI DI NESSUNO: Beni che non hanno un proprietario pur potendolo avere. Es. i pesci del mare sono beni di nessuno finché restano nel loro ambiente naturale, chi li cattura ne diventa il proprietario. BENI IMMOBILI: Sono beni come il suolo, le sorgenti, i corsi d’acqua, gli edifici e le altre costruzioni anche se unite al suolo a scopo transitorio. BENI MOBILI: Sono tutti gli altri beni più le energie naturali (quelle che hanno valore economico). Le maggior differenze fra queste 2 categorie si manifestano nella legge di circolazione dei beni, ossia nelle norme che regolano il passaggio dei beni da un proprietario all’altro. I beni mobili circolano in modo rapido, passando da un proprietario all’altro-> l’esigenza dominante è quella di trasferire il più velocemente possibile la ricchezza. (vale il principio dell’ec. liberale: + la ricchezza circola velocemente, + contribuisce alla creazione di nuova ricchezza). La circolazione dei beni immobili è assai meno rapida; qui anziché la circolazione trova maggiore protezione l’ interesse individuale del proprietario a conservare le proprietà. In una situazione intermedia tra beni immobili e mobili troviamo: BENI MOBILI REGISTRATI (iscritti in pubblici registri) = es. automobili, navi e simili, i quali sono considerati dalla legge in una posizione intermedia e perciò che riguarda la legge di circolazione è simile a quella dei beni immobili, mentre x il resto vengono considerati beni mobili. + cose mobili appartenenti al medesimo proprietario = UNIVERSALITA’ DI MOBILI Il proprietario può disporre dell’universalità nel suo insieme (es. vendere una collezione di quadri) e può disporre dei singoli beni, separatamente dal tutto. Pertinenze: cose, mobili o immobili, destinate in modo durevole al servizio o all’ornamento di un’altra cosa, mobile o immobile (art 817 CC). Es. scialuppe di salvataggio di una nave. Il rapporto pertinenziale stabilito fra più cose influisce sulla circolazione delle pertinenze; gli atti o i rapporti che hanno x oggetto la cosa principale comprendono, se non sono escluse, anche le pertinenze. Cose composte: pluralità di cose semplici,, che possono distinguersi tra loro e anche separare. Es. automobile. Cose fungibili: beni che appartengono ad un genere, all’interno del quale ogni bene è indifferentemente sostituibile. Es. tutti i prodotti di serie. Cose infungibili: beni che esistono in un unico esemplare o cmq che presentano propri caratteri distintivi. Es. opera d’arte. Cose consumabili: Cose che si estinguono x l’uso (alimenti).
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Cose inconsumabili: beni che consentono un uso ripetuto nel tempo anche se l’uso può deteriorarli (indumenti). Proprietà pubblica e proprietà privata
Beni pubblici: sono tutti quei beni che appartengono allo stato, agli altri enti pubblici territoriali, i quali sono destinati a soddisfare gli interessi della collettività. Essi si distinguono in: Beni demaniali : è una forma di proprietà che può far capo solo allo stato ed agli enti pubblici territoriali. Demanio naturale (spiaggia, porti, fiumi), Demanio artificiale (strade, aeroporti..). Sono inalienabili, ossia non possono essere oggetto di compravendita. Beni patrimoniali: sono posseduti dallo stato e dagli enti pubblici a titolo di proprietà privata e sono soggetti solo alle norme di diritto privato. Beni disponibili :possono essere liberamente venduti qualora gli enti pubblici lo ritengono opportuno. Si tratta di beni che non sono specif. usati x scopi pubblici e che la P.Amm. possiede allo scopo di ricavarne un reddito. (edifici). Beni indisponibili : possono essere venduti o sottratti al loro impiego solo osservando le norme specifiche di legge (beni archeologici). Sia i beni demaniali che quelli patrimoniali indisponibili possono, se la loro natura lo consente, essere oggetto di diritti da parte dei privati (concessione uso lido marino) però sono inalienabili, qualificati insomma come cose fuori commercio. Questi beni non solo non possono essere alienati a privati, ma il loro possesso è senza effetto-> perciò i privati non ne possono acquistare la proprietà neppure mediante il possesso. Inoltre la loro appartenenza allo stato o agli enti pubblici non può essere definita proprietà, in quanto essi non esercitano la facoltà di godimento e di disposizione. Gli altri beni che non appartengono né al demanio né al patrimonio indisponibile pubblico possono essere sia di proprietà pubblica che privata (si parla di beni disponibili). I beni disponibili possono essere acquistati allo stesso modo sia da soggetti pubblici che privati-> acquisto nei modi di diritto comune, ossia nei modi con i quali chiunque può acquistare la proprietà. Lo stato cmq dispone anche di strumenti autoritativi x conseguire la proprietà dei beni-> espropriazione x pubblica autorità, solo perciò x motivi d’interesse generale. L’espropriazione si regge su 2 principi:
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p. di legalità = i pubblici poteri possono espropriare i beni dei privati, acquisendoli al patrimonio dello stato o di altri enti pubblici, solo nei casi previsti dalla legge e solo nel rispetto delle procedure determinate dalla legge. p. dell’indennizzo: lo stato deve dare al proprietario espropriato una somma di denaro, determinata anche essa secondo criteri di legge, che compensi la perdita subita dal proprietario. Alle norme del CC su tali beni si aggiunge un’ulteriore disposizione cost.: la nazionalizzazione; consiste nel trasferimento ad enti pubblici della proprietà e della gestione di beni appartenenti a privati. Ciò riguarda determinate imprese o categorie d’imprese, che si riferiscono a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia, situazioni di monopolio e che abbiano carattere d’interesse generale. (es ENEL poi privatizzata). Infine vi è la requisizione, definita come atto amm.vo di organi militari e civili x imporre ai privati il conferimento alla P.Amm. di beni mobili, immobili, o servizi di loro proprietà, con corrispondente indennità. La requisizione è temporanea, comporta l’uso dei beni requisiti solo fino al momento in cui l’autorità lo ritenga necessario (es. requisizione di alberghi x dare alloggio alla gente rimasta senza tetto a seguito di un terremoto). La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge. Tale garanzia implica: - Libertà di accesso dei privati alla proprietà di quei beni che non siano x legge riservati alla proprietà pubblica. - Che la proprietà dei privati è un diritto che lo stato è tenuto a rispettare, ossia questo non può far valere la propria sovranità x toglierli i loro beni, se non nei casi espressamente previsti dalla legge. L’art.42 cost. aggiunge che la legge determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo d’assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. Ci si è chiesti se può la proprietà privata essere una funzione sociale, ossia se può essere utilizzata nell’interesse sociale. Se si considera che la funzione sociale va riferita non alla proprietà privata come diritto sulle cose, ma alle cose come oggetto di proprietà allora sì-> esigenza di una destinazione sociale. Oltre alla proprietà pubblica e privata vi è la proprietà sociale, ossia una forma di proprietà collettiva x la quale il diritto di godere e di disporre dei mezzi di produz. spetta agli stessi lavoratori dell’impresa (no concrete realizz. In Italia).
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La proprietà fondiaria
Il fondo è delimitato geometricamente sia in senso verticale che orizzontale-> i confini segnano il limite del diritto del proprietario. La proprietà del suolo si estende al sottosuolo e a tutto ciò che questo contiene e si estende allo spazio sovrastante. Il diritto del proprietario non è illimitato: il proprietario non può opporsi ad attività altrui che si svolgano nel sottosuolo o nello spazio sovrastante che egli non abbia interesse ad escludere. Il criterio che consente di identificare il limite di proprietà in senso verticale è di natura economica: la proprietà si estende fin dove il proprietario del suolo può dimostrare di avere un interesse ad esercitare il suo diritto. Oltre a questo limite il sottosuolo e lo spazio aereo sono da considerarsi cose comuni a tutti. I limiti posti al diritto di proprietà concernenti i rapporti di vicinato sono: - Atti di emulazione: atti che hanno l’esclusiva finalità di nuocere o arrecare molestia ad altri (vietati!). - Immissioni: s’intendono immissioni di fumo, calore, rumore ecc e in tutti i casi di propagazione di sostanze inquinanti-> qui il godimento di un proprietario che abbia x es. installato sul proprio fondo un’officina meccanica entra in conflitto con il godimento del vicino, che riceve le moleste immissioni. Il criterio legale x la soluzione del conflitto è quello della normale tollerabilità. Il codice vieta, in sostanza, le immissioni intollerabili-> il criterio di tollerabilità normale è un criterio di valutazione elastico-> nelle sue applicazioni l’autorità giudiziaria deve adattare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà e tener conto della priorità di un determinato uso sull’altro. - Distanze legali: un limite alla facoltà di godimento è il rispetto di determinate distanze minime nel costruire edifici, scavare pozzi o fosse, piantare alberi: -costruzioni: quelle sui fondi confinanti, se non sono unite o in aderenza tra loro, devono essere tenute ad almeno 3 metri di distanza ritenuti il minimo indispensabile perché le costruzioni vicine non si tolgano reciproc. sole e aria e non pregiudichino la sicurezza reciproca. C’è da dire però che fra i 2 proprietari confinanti, quello che costruisce x 1° può costruire a meno di 1m e ½ dal confine, costringendo l’altro a costruire poi, se intende farlo, rispettando le distanze minime-> se non le rispetta il vicino può far abbattere la parte in eccesso. -pozzi, fossi e cisterne: questi devono essere collocati ad almeno 2m dal confine mentre i fossi devono essere ad una distanza dal confine uguale alla loro profondità.
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-piantagioni: gli alberi di alto fusto devono essere piantati ad almeno 3m dal confine, gli altri ad 1m e ½. Il vicino può cmq recidere le radici o tagliare i rami di quelli che invadono il confine. - Luci e vedute: sono luci le aperture che danno solo passaggio alla luce e all’aria, mentre le vedute consentono di affacciarvisi. L’interesse di ciascun proprietario è quello di avere delle finestre del proprio edificio però allo stesso tempo non trovarsi esposti a sguardi indiscreti da parte del vicino. -x le luci non sono prescritte distanze minime dal confine ma devono essere munite d’inferriate e grate fisse. -le vedute invece devono essere aperte a una distanza di almeno 1m e ½ dal confine - Acque: tutte le acque sono bene pubblico. Se in un fondo sgorga un flusso di acqua il proprietario ha diritto di utilizzare le acque e può anche disporne a favore di altri, ma, dopo essersene servito non può sviarle a danno di altri fondi, ossia se x es. il proprietario utilizza tali acque x irrigare il proprio campo, egli deve restituire gli avanzi al corso ordinario x consentire anche agli altri di farne uso; ovviamente il proprietario di un altro fondo non può rifiutarsi di ricevere le acque, ossia non può riparare il fondo dalle acque. Le azioni a difesa della proprietà
A difesa del diritto di proprietà sono previste le cosiddette azioni petitorie: - La rivendicazione: è concessa in favore di colui che s’afferma proprietario di un bene ma, non avendone il possesso, ne pretende la consegna dal possessore. Costui mira ad ottenere dal giudice l’accertamento del diritto di proprietà e la condanna del possessore alla restituzione del bene. Se, nel corso del giudizio, il convenuto ha ceduto il bene a un terzo, l’attore può agire direttamente o contro il nuovo il nuovo possessore o contro quello originario, x ottenere la condanna al recupero del bene a sue spese. L’azione di rivendicazione presuppone che il proprietario abbia solo il proprio diritto di proprietà x ottenere la cosa. - Azione negatoria: spetta al proprietario contro chi pretende di avere diritti reali minori sulla cosa (usufrutto)-> mira ad ottenere dal giudice l’accertamento della inesistenza del diritto altrui e l’ordine di cessare le eventuali molestie di proprietà contro l’attore. L’attore dimostrerà il proprio diritto di proprietà e lo stesso vale x il convenuto. - Regolamento di confini: quando vi è una controversia tra i proprietari di 2 fondi contigui in merito all’esatta definizione del confine che li separa. Ciascuna delle parti è simultaneamente attore e convenuto. www.tesionline.it
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- Apposizione di termini: serve x ristabilire i segni che delimitino l’estensione di domini contigui-> la spesa è comune ad entrambe le parti. Il diritto di proprietà non si prescrive: non si estingue x il solo fatto che il suo titolare si astenga dall’esercitarlo-> imprescrittibilità. La legge esige che ogni bene abbia un proprietario. La proprietà si perde per non uso, solo se al non uso del diritto del proprietario corrisponde il possesso della cosa prolungato nel tempo da parte di altri-> usucapione, ossia un particolare modo d’acquisto della proprietà e di altri diritti reali di godimento-> necessita il possesso della cosa unito al passare del tempo determinato dalla legge-> tale possesso deve essere continuo, pacifico e pubblico. (20 anni).
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CAPITOLO SESTO IL POSSESSO Concetto di possesso
Art 1140 “Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta attraverso un’attività corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale”. (il possessore non è il titolare ma colui che si comporta come proprietario di essa-> differenza tra proprietà e possesso). Di regola il proprietario è anche il possessore, ma può anche non essere così (es. furto). Il possesso è il potere di fatto sulla cosa e ha una protezione giuridica autonoma. Rapporto tra possesso e proprietà( il 1° è un modo di acquisto del 2°): - La proprietà è una situazione di diritto (art.832) che può essere acquistato a titolo originario o definitivo; - Il possesso è invece una situazione di fatto; - Le vesti del proprietario e del possessore normalmente coincidono nella stessa persona; - Il possessore può non essere il proprietario e ugualmente godere della tutela possessoria, il proprietario, non essendo il possessore, può agire x recuperarla (art 948) La legge tutela il possesso di per sé anche se il soggetto non ne è anche il proprietario e anche se il possesso avviene in malafede. Il possesso richiede: - Che ci sia una materiale disponibilità della cosa, che è diversa dalla disponibilità giuridica; - Intenzione di comportarsi come proprietario della cosa, cioè di non riconoscere in altri titolari del diritto del bene. Possesso e detenzione si risolvono entrambe in potere di fatto sulla cosa, ma si differenziano in quanto il potere del detentore sulla cosa presuppone e riconosce un possesso altrui. Quindi è detentore e non possessore colui che ha il materiale godimento di una cosa in forza di un titolo che implichi il riconoscimento dell’altruità della cosa. (es. rapporto di locazione). Mutamento della detenzione in possesso può avvenire x : - Causa proveniente da un terzo (detengo a titolo di locazione e un terzo, arrogandosi del diritto di proprietario, mi vende la cosa o la eredito).
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- Opposizione del detentore contro il possessore, ossia si vanti proprietario della cosa e intenda tenerla come propria (smette di pagare l’affitto). Il possesso si acquista a titolo: originario con l’apprensione fisica della cosa tramite: - Spoglio o occupazione di cose mobili di proprietà di nessuno - Mutamento della detenzione in possesso - Interversione del possesso Derivativo tramite: - Consegna della cosa che può essere materiale o simbolica (es. chiavi immobile) - Successione. La protezione giuridica del possesso prescinde dallo stato di buona o mala fede del soggetto-> possessore di buona fede: chi possiede la cosa ignorando di ledere l’altrui diritto, cioè ignorando l’altruità della cosa; possessore di mala fede: colui che sa di possedere cosa altrui. Il possessore in buona fede non è escluso dall’errore però è escluso dalla colpa grave. Si presume che sia sempre in buona fede, salvo prova contraria e basta che vi sia stata al momento dell’acquisto. Altro fatto che conta è la d urata del possesso; x la prova di questa durata esistono 2 presunzioni: - Chi prova di essere possessore attuale e anche in tempo più remoto, si presume abbia posseduto anche nel tempo intermedio: possesso intermedio. - Chi prova il possesso attuale e anche il titolo e anche il titolo in forza che possiede (es. contratto d’acquisto) si presume che abbia posseduto dalla data del titolo: possesso vale titolo. Infine vale il principio che il possesso dell’erede continua quello del defunto, sia come durata ma soprattutto come qualificazione: se il possesso era in buona fede, anche l’erede è considerato in buona fede (anche se non è così), idem x il contrario> successione del possesso. Diritti del possessore nella restituzione al proprietario
Il proprietario può esercitare l’azione di rivendicazione nei confronti del possessore e riottenere la cosa. Se però la cosa ha prodotto frutti e il possessore li ha percepiti i frutti spettano se: - Possess. in buona fede-> fa propri i frutti - Possess. in mala fede-> deve restituire i frutti al proprietario
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il proprietario non deve però trarre profitto dagli investimenti fin. altrui: al possessore in mala fede è dovuto perciò il rimborso delle spese incontrate x la produzione e il raccolto. Se la cosa è stata invece riparata o migliorata il possessore ha diritto al rimborso delle spese sostenute + se: - Possess. in buona fede-> indennità pari al maggiore valore che la cosa ha conseguito x effetto dei miglioramenti + diritto di ritenzione ossia può rifiutarsi di restituire la cosa finché il proprietario non gli da le indennità dovute. - Possess. in mala fede-> fede- > minore somma fra l’aumento di valore della cosa e l’importo delle spese affrontate. Le azioni possessorie
- Azione di reintegrazione o di spoglio: tale azione spetta al possessore qualora sia stato violentemente e occultamente spossessato di una cosa. Tale azione può essere esercitata entro un anno dallo spoglio o, se questo è stato clandestino, dalla sua scoperta, e consente al possessore di ottenere la reintegrazione del possesso, ossia l’ordine rivolto dal giudice all’autore dello spoglio di restituire la cosa (trascorso invece l’anno l’autore dello spoglio diviene il nuovo possessore della cosa). - Manutenzione: riguarda solo i beni immobili, e le università di mobili e ha un duplice campo d’applicazione: - Spetta al possessore che sia stato molestato nel godimento della cosa o che abbia subito turbative nel possesso. - Spetta al possessore che abbia subito uno spoglio violento o clandestino. Decadenza: anche qui un anno; nel 1° caso mira a ottenere la cessazione delle molestie, nel 2° la restituzione della cosa. L’azione di reintegrazione è data a qualsiasi possessore, anche se si tratta di possesso illegittimo (es. (es. ladro). L’azione di manutenzione è data solo se il possesso durava continuo da oltre un anno o cmq se conseguito in maniera violenta, se trascorso almeno un anno dalla violenza. L’azione di reintegrazione è concessa anche a chi ha la detenzione della cosa, cosa, tranne il caso che l’abbia x ragioni di servizio e di ospitalità. Le azioni possessorie spettano al possessore, anche se non proprietario, ma anche al proprietario che però in tal caso agisce come possessore. Il principio x il quale il possessore, anche se non proprietario, può avvalersi di una protezione giurisdizionale, è un principio che solo indirettamente protegge il possessore; esso ha, direttamente, di mira la salvaguardia dell’ordine pubblico, www.tesionline.it
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altrimenti si legittimerebbero spogli a catena, e l’ordine l ’ordine pubblico ne sarebbe pregiudicato-> pregiudicato-> caso in cui la protezione d’interessi individuali è solo il mezzo mediante il quale vengono perseguiti interessi di ordine pubblico. Le azioni possessorie spettano anche nei confronti del proprietario, evitando che chiunque possa farsi giustizia da sé (solo lo stato può). Le azioni di nunciazione
Sono azioni che spettano al possessore, al proprietario anche se non possessore e hanno la funzione di prevenire un danno che minaccia la cosa: - La denuncia di nuova opera: opera: è la denuncia all’autorità giudiziaria di una nuova opera, da altri intrapresa, dalla quale si pensa possa derivare un danno alla cosa di cui si è possessore o proprietario. Scadenza: entro un anno dall’inizio della costruzione della nuova opera. - Denuncia di danno temuto: temuto: è la denuncia all’autorità giudiziaria di un un danno grave e imminente che si teme possa coinvolgere la propria cosa da altra cosa altrui. Tali azioni danno luogo a 2 fasi di giudizio: - L’autorità giudiziaria, dopo una sommaria cognizione cognizione del fatto, emette provvedimenti provvisori e urgenti. - Giudizio di merito: conduce alla decisione definitiva circa l’effettiva esistenza del pericolo di danno.
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CAPITOLO SETTIMO I MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETA’ Acquisto a titolo originario e a titolo derivativo
L’acquisto della proprietà, secondo l’art.922, può avvenire: -a titolo originario qualora vi sia la nascita di un nuovo diritto (caso in cui non vi è più il proprietario precedente della cosa o l’ha abbandonata-> abbandonata-> si tratta di cosa di nessuno). -a titolo derivativo qualora esista una successione di diritto tra 2 soggetti, ossia quando una persona acquista la proprietà di un bene da un'altra persona, che ne era precedentemente proprietaria. Chi trasferisce il diritto è detto DANTE CAUSA, mentre chi lo acquista AVENTE CAUSA. Per ciò che riguarda l’acquisto a titolo derivativo, il trasferimento di proprietà dal proprietario preesistente a quello nuovo viene fatto tramite contratto, oppure tramite successione se alla morte di un soggetto si attua la vendita dei suoi beni da parte di un altro soggetto. Se però la cosa era di un terzo, e non dei dante causa, e questi la rivendica, l’avente causa non avrà acquistato nulla. Se inoltre la cosa è gravata, x es. da diritti reali, essa si trasferisce all’avente all’ avente causa, gravata dai medesimi diritti reali-> vale perciò il diritto secondo il quale nessuno può trasferire ad altri maggiori diritti di quanto egli stesso abbia. L’occupazione e l’invenzione
I modi di acquisto a titolo originario sono: - Occupazione: presa di possesso di cose mobili che non sono di proprietà di nessuno. Invece i beni immobili che non appartengono a nessun privato (immobili vacanti) sono di proprietà dello stato, o se situate nelle regioni a statuto speciale, di quest’ultime. quest’ultime. Le cose di nessuno possono essere secondo il CC: -le cose abbandonate dal proprietario, il quale si è liberato del possesso con l’intenzione di rinunciare alla proprietà (caso particolare: animali mansuefatti che fuggono, il mancato reclamo entro 20 gg presume la rinuncia alla proprietà). -animali oggetto di pesca; ciò non vale x la caccia perché le esigenze di protezione della natura hanno fatto diventare la fauna selvatica patrimonio indisponibile dello stato.
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-occupazione delle cose altrui (non citata nel CC) è libera se non espressamente vietata da un cartello (es. raccolta dei tartufi nei boschi). -cose smarrite, cose di cui il proprietario ha perduto il possesso senza rinunciare alla proprietà-> perciò chi trova una cosa mobile restituirla al proprietario o al sindaco del luogo in cui l’ha trovata-> al ritrovatore è dovuto un premio pari a 1/10 della cosa. - Invenzione: riguarda le cose smarrite, che se non denunciate entro un anno, diventano di proprietà del ritrovatore. Tesoro: ogni cosa mobile di pregio nascosta, di cui nessuno può provare di essere il proprietario. Se il ritrovamento è fatto dal proprietario del fondo il tesoro è suo; se è fatto da altri ½ del proprietario e ½ al ritrovatore. L’accessione, l’unione e la commistione, la specificazione
- Accessione: ossia quando l’acquisto del diritto di proprietà su di una cosa implica l’acquisto di proprietà su altre cose a questa connesse. Si conoscono 3 forme diverse: -accessione di cosa mobile a cosa immobile (ogni bene che venga materialmente unito a un bene immobile diventa di proprietà del proprietario del bene immobile). Nel caso di costruzioni su suolo altrui, all’insaputa del proprietario del suolo, anche se è in buona fede il proprietario ha diritto a tenersi la costruzione pagando la spesa di costruzione o demolendola solo se questo ha costruito in mala fede sul suolo altrui. -accessione di cosa immobile a cosa immobile: alluvioni (provocano unioni di terre o incrementi al vantaggio del proprietario del suolo, salvo se disposto diverso da leggi speciali);avulsione (se un fiume o torrente stacca una parte di fondo e lo trasporta verso un fondo inferiore o nell’altra riva, il proprietario del fondo al quale si è unito ne acquista la proprietà pagando però un’indennità); alveo abbandonato (i terreni abbandonati dalle acque correnti appartengono al demanio pubblico. Se nel fiume si forma un’isola anch’essa appartiene al demanio pubblico). -accessione di cosa mobile a cosa mobile: se sono cose mobili appartenenti a diversi proprietari unite (UNIONE)o mescolate (COMMISTIONE)in modo da formare un tutt’uno inseparabile, il proprietario della cosa principale diviene proprietario del tutto pagando all’altro il valore della sua cosa. Se non vi è cosa principale, se possibile ognuno conserva la proprietà della cosa, oppure si avrà comproprietà della cosa in proporzione del valore delle cose spettanti a ciascuno.
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- La specificazione è il modo d’acquisto della proprietà della materia altrui da parte di chi la adopera x formare una nuova cosa (es. scultore). Se però la materia vale più della manodopera sarà proprietario finale quello della materia, pagando allo scultore la manodopera. Il possesso di buona fede dei beni mobili
Possesso vale titolo: possesso di buona fede dei beni mobili ossia chi acquista in buona fede il possesso della cosa ne diviene proprietario istantaneamente, tale principio si manifesta in 2 ipotesi: -acquisto di cosa mobile da non proprietario: colui al quale è venduta una cosa mobile da chi non né è proprietario ne acquista la proprietà mediante il possesso purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà. -vendita della stessa cosa mobile a più persone : se qualcuno vende la stessa cosa con successivi contratti a diverse persone, ne acquista la proprietà quella che tra esse x prima ha conseguito in buona fede il possesso della cosa (anche se il suo contratto è successivo a quello dell’altra). L’usucapione
Acquisto della proprietà a titolo originario mediante il possesso continuativo nel tempo. È irrilevante la buona o mala fede, occorre però che il possesso sia goduto alla luce del sole; la decorrenza parte dal momento in cui il possesso sia sotto gli occhi di tutti. X i beni immobili il periodo di decorrenza è 20 anni e anche x le universalità di mobili; 10 anni x i beni mobili registrati. Se invece un immobile viene acquistato in buona fede da chi non ne è proprietario, in forza di un titolo idoneo a trasferire la proprietà bastano 10 anni-> usucapione abbreviata.
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CAPITOLO OTTAVO I DIRITTI REALI SU COSA ALTRUI Concetto di diritto reale su cosa altrui
Presuppongono che altri sia il proprietario della cosa sulla quale si esercitano tali diritti (diritti reali minori), limitano le facoltà spettanti sulla cosa al proprietario permettendo di conseguenza che determinate facoltà possono essere esercitate da persone diverse dal proprietario. Possono coesistere su una medesima cosa più diritti reali minori e permangono nonostante il mutamento della persona del proprietario, seguono la cosa nella sua circolazione. A differenze dei diritti personali di godimento, godono di una protezione non solo come diritto, ma anche come potere di fatto sulla cosa, difeso con le azioni possessorie. Sono 6 e i privati non possono crearne altri. Diritto di superficie
È il diritto di edificare e di mantenere sul suolo o nel sottosuolo altrui una propria costruzione(ciò è diverso all’accessione perché in tal caso vi è un contratto tra proprietario del suolo e superficiario). In questo caso il 1° resta proprietario del suolo mentre il 2° ha la proprietà della costruzione (proprietà superficiaria) e il diritto di superficie del suolo che può essere costituito a tempo determinato x cui, una volta scaduto il termine, il diritto di superficie si estingue e riprende vigore il diritto di accessione. Non è consentito il diritto di superficie x le piantagioni: esse appartengono al proprietario del suolo. L’usufrutto, l’uso, l’abitazione
È quel diritto che attribuisce ad un soggetto di abitare la cosa altrui e trarne i frutti, rispettandone però la destinazione economica (es. se ha ad oggetto la produzione di scarpe non può modificare il proprio settore trasformandolo in centro fitness). Il proprietario conserva la facoltà di disporre della cosa x es. vendendola-> chi compera però acquista una cosa gravata dall’altrui usufrutto, fino al termine di scadenza di questo. Spese e imposte sono ripartite fra proprietario e usufruttario: al 1° competono le spese straordinarie, al 2° quelle x l’ordinaria manutenzione; il 1° paga le imposte che gravano sulla proprietà, il 2° sul reddito.
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Durata: l’usufrutto non può durare, se l’usufruttario è una persona fisica, oltre la vita dell’usufruttario; se è una persona giuridica, oltre 30 anni (se ceduto da un usufruttario ad un altro scade alla morte del suo 1° titolare. L’usufrutto può essere: essere: volontario-> costituito x contratto o x testamento; legale-> costituito dalla legge, indip. dalla volontà degli interessati. L’usufrutto può anche avere x oggetto cose fungibili, come somme di denaro-> QUASI USUFRUTTO, l’usufruttario dovrà restituire non le stesse cose a suo tempo ricevute ma una somma equivalente. Uso: Uso: differente dall’usufrutto solo x la limitata misura di godimento della cosa, ossia l’usuario ha il diritto di servirsi di un bene bene e di raccogliere i frutti limitatamente ai propri bisogni (nel caso sia fruttifero), mentre al proprietario spettano i frutti che eccedono questa misura. Abitazione: è il diritto reale di abitare in una casa di proprietà altrui limitatamente ai propri bisogni. Né l’uso né l’abitazione consentono di cedere il diritto o di dare in locazione la cosa. L’enfiteusi
È un diritto perpetuo, o se previsto un termine, di durata non inferiore ai 20 anni-> può essere ceduto o trasmesso agli eredi. Ha x oggetto fondi rustici e urbani. Su tale fondo l’enfiteuta ha la stessa facoltà di godimento che spetta ad un proprietario ma con 2 obblighi: - Migliorare il fondo - Pagare al proprietario un canone periodico. Funzione: permettere al proprietario di ricavare un guadagno senza provvedere allo sfruttamento di suolo, permettere al coltivatore di acquistare, con il reddito ricavato dalla coltivazione, il fondo stesso. Diritto di affrancazione: il coltivatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del fondo pagando al concedente (che non può dire di no) una somma pari alla capitalizzazione del canone annuo (canone annuo per 15). Al concedente spetta il diritto di domandare al giudice la devoluzione del fondo, ossia l’estinzione del l’estinzione del diritto di enfiteusi se non adempie all’obbligo all’obbligo di migliorare il fondo e se non paga 2 canoni annui. Le servitù prediali
La servitù consiste in un peso imposto su di un fondo, detto servente, x l’utilità di un altro fondo, detto dominante, appartenente ad un proprietario diverso. Il peso www.tesionline.it
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imposto sul fondo servente consiste in una limitazione posta al potere di utilizzare il fondo servente da parte del suo proprietario. Le servitù vengono classificate in: - Servitù positive: sono quelle che permettono al proprietario del fondo dominante forme di diretta utilizzazione del fondo servente. - Servitù negative: sono quelle che consistono in un obbligo di non fare del proprietario del fondo servente. - Servitù continue in cui non è necessaria l’opera dell’uomo, mentre alle servitù discontinue si. - Apparenti se se sul fondo servente esistono opere visibili e permanenti, destinate al servizio del fondo dominante (non apparenti ). ). La servitù può essere volontaria (x contratto, x testamento), o coattiva, nei casi in cui la legge riconosce al proprietario di un fondo, tenuto conto delle specifiche circostanze, il diritto di ottenere una servitù dal proprietario di un altro fondo. I diritti alla costituzione coattiva della servitù sono previsti dalla legge nei casi di: - Acquedotto coattivo: servitù di far passare acque attraverso il fondo altrui x soddisfare il bisogno d’acqua del proprio fondo. - Passaggio coattivo: servitù di passaggio sul fondo altrui che spetta al proprietario del cosiddetto fondo intercluso (che non ha un accesso diretto sulla strada pubblica). - Elettrodotto coattivo (acquedotto pubblico, metanodotto, oleodotto,linee telefoniche): servitù che spetta all’ente su tutti i fondi che sono situati lungo il percorso x es. della linea elettrica. Estinzione della servitù: rinuncia del titolare, confusione (quando il titolare del fondo f ondo dominante diviene titolare del fondo servente), prescrizione estintiva di 20 anni. Gli oneri reali
Sono obblighi accessori alla titolarità di un diritto reale e gravano perciò sul titolare del diritto reale. Sono i pesi che gravano su un immobile e che consistono in una prestazione di fare o di dare imposta, a vantaggio altrui, a chi sia proprietario o titolare di altro diritto reale sull’immobile (es. obbligo dell’enfiteuta di migliorare il fondo).
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CAPITOLO NONO LA COMUNIONE La comunione in generale
La comunione ricorre in tutte quelle ipotesi in cui uno stesso diritto appartiene a 2 o più persone. È una situazione che può verificarsi in un triplice ordine di ipotesi: - Comunione volontaria - Comunione incidentale (non dipende dalla volontà dei partecipanti però può essere se si vuole sciolta) - Comunione forzosa (alla quale non ci si può sottrarre) Il diritto spettante x ogni comproprietario è rappresentato x quote ideali; esse assegnano la misura della partecipazione di ciascuno alla comunione. In linea di principio le quote di partecipazione si presumono uguali (3 partecipanti quota di 1/3). X legge o x volontà esse possono anche essere disuguali fra loro, in base alla somma versata x comperare il bene. Uso della cosa comune-> ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione economica e deve comportarsi in modo da non impedirne l’uso da parte di ciascun altro partecipante. Amministrazione della cosa comune-> spetta collettivamente ai partecipanti che deliberano a maggioranza di quote (chi detiene una quota>50% può imporre la propria volontà su quella altrui). Tuttavia x le innovazioni e gli atti di straordinaria amministrazione occorre una doppia maggioranza: maggioranza di n° dei partecipanti che rappresentino almeno i 2/3 del valore della cosa. Le deliberazioni amministrative possono essere impugnate dai partecipanti dissenzienti davanti all’autorità giudiziaria e può annullarle. Atti di disposizione della propria quota-> ciascun partecipante può, senza chiedere alcun consenso, dar via , vendere ecc.. la propria quota. Atti di disposizione dell’intera cosa comune-> comune -> essi richiedono il consenso unanime dei partecipanti. Ciascuno dei partecipanti può domandare al giudice di pronunciare la divisione della cosa comune, salvo che si tratti di cosa che, se divisa, cesserebbe di servire all’uso a cui è destinata. Il patto fra i partecipanti di restare in comune non può eccedere i 10 anni. Divisione: si attua se possibile in natura, trasformando le quote ideali in parti fisiche della cosa. Se non è possibile si procede alla sua assegnazione in proprietà solitaria
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ad uno dei partecipanti che verserà agli altri il valore in denaro della loro quota, o alla sua vendita con conseguente ripartizione del guadagno fra i partecipanti. Il condominio negli edifici
È una particolare ipotesi di comunione in cui ogni partecipante è proprietario del proprio appartamento e condomino di alcune parti dell’edificio (muri, ascensore, tetto ecc..). Le parti in questione non sono divisibili e quindi la comunione è forzosa. Il condomino non può, rinunciando al proprio diritto sulle parti comuni, esimersi dal contribuire alle spese x la loro conservazione, ciascuno in proporzione alla sua proprietà (valore). Le spese destinate a servire i condomini in misura diversa, sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne (es. chi abita al pianterreno non paga la conservazione dell’ascensore). Le deliberazioni sull’amministrazione sono prese da un’assemblea dei condomini regolata dalla legge e se i condomini sono più di 4 è necessario nominare un amministratore, se sono più di 40 deve essere formato un regolamento per le cose comuni. Multiproprietà: ricorre quando lo stesso immobile viene separatamente venduto a più soggetti (specialmente immobili turistici). A ciascuno è consentito il diritto di godere di tale frazione immobiliare in modo esclusivo, ma x periodi di tempo limitati durante l’anno e valido x molti anni o per sempre. Insomma, si fa a turno con gli altri proprietari-> si discorre di proprietà turnaria. La cosa oggetto di multiproprietà è indivisibile.
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CAPITOLO DECIMO L’OBBLIGAZIONE Diritto reale e diritto di obbligazione
Il mondo del diritto non è costituito solo di diritti degli uomini sulle cose, ma anche di diritti che spettano agli uomini nei confronti di altri uomini. La proprietà e gli altri diritti sulle cose infatti non assicurano da soli il soddisfacimento degli interessi umani: il proprietario x es. di un fondo rustico ha, in quanto proprietario, il diritto esclusivo di godere del fondo; ma non potrà realmente goderne se: -non assumerà dei dipendenti e non si procurerà, x contratto, il diritto alle loro prestazioni di lavoro, indispensabili x coltivare. -diritto di venderne i frutti x realizzare il controvalore monetario e perciò è necessario che la legge protegga il suo diritto, verso il compratore, al pagamento del prezzo di vendita. Questi ulteriori diritti non sono più diritti sulle cose, ma diritto di un soggetto alle prestazioni personali di altri soggetti. Per obbligazione s’intende quindi un vincolo giuridico esistente tra 2 o più soggetti, in virtù del quale l’uno, creditore, ha il diritto di pretendere dall’altro, debitore, un determinato comportamento. Dei diritti di obbligazione si suole parlare anche come diritti di credito o diritti personali. I diritti d’obbligazione rispetto ai diritti reali hanno diverse caratteristiche: DIRITTI REALI: sono diritti sulle cose. Sono diritti assoluti ossia diritti che spettano ad un soggetto nei confronti di tutti gli altri soggetti. Fruiscono di una difesa assoluta: non solo il proprietario ma anche il titolare di diritti reali minori ha azione di giudizio contro chiunque contesti l’es. del suo diritto Sono suscettibili di possesso e di acquisto a titolo originario. DIRITTI D’OBBLIGAZIONE: sono diritti ad una prestazione personale ossia ad un dato comportamento del soggetto. Sono diritti relativi ossia che spettano ad un soggetto nei confronti di 1 o più soggetti determinati. Fruiscono di una difesa relativa: il loro titolare può difenderli, solo nei confronti della persona, dell’obbligato, mentre non può agire nei confronti di terzi che contestino il suo diritto. Sono suscettibili di acquisto solo a titolo derivativo. Il rapporto obbligatorio
Nel rapporto di obbligazione esistono 2 soggetti distinti:
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- Il creditore, o soggetto attivo, cioè colui che esercita la pretesa ad una determinata prestazione. - Il debitore, o soggetto passivo, cioè colui che è tenuto ad effettuarla. Infine vi è l’oggetto dell’obbligazione, che è la prestazione dovuta dal debitore al creditore. I soggetti possono essere sia dal lato attivo che passivo più di uno. I soggetti sono normalmente determinati al momento in cui si costituisce l’obbligazione, tuttavia possono essere indeterminati, purché siano certi gli elementi x determinarli (determinabili). La prestazione dovuta, ossia il comportamento che il debitore deve tenere x far conseguire un’utilità al creditore, può consistere in un fare, non fare e in un dare. Es. dare un consenso, fare un’azione, non fare concorrenza. Inoltre deve avere carattere patrimoniale, ossia deve essere suscettibile di valutazione economica: deve consistere o nel pagamento di una somma di denaro o di un altro comportamento del debitore, che sia traducibile in una somma di denaro. Non è invece necessario che sia di carattere patrimoniale anche l’interesse del creditore alla prestazione: questo può essere un interesse economico o patrimoniale, ma anche non patrimoniale. Il patrimonio è l’insieme di tutti i diritti patrimoniali, reali o d’obbligazione, che appartengono ad una medesima persona (tutti i diritti di una persona, esclusi quelli della personalità e di famiglia). Prestazione di DARE: consegna di un bene o pagamento di una somma di denaro (es. prestazione di restituzione)-> può dar luogo - Obblig. di genere: consegna di una cosa determinata solo nel genere (es. una data somma di denaro). - Obblig. di specie: consegna di una cosa determinata nell’identità (es. quel terreno). Prestazione di FARE: può dar luogo - Obblig. di mezzi: quando il debitore è obbligato a svolgere a favore del creditore una det. attività, senza garantire il risultato che da questa il creditore si attende (es. il medico si obbliga a curare il malato ma non garantisce il risultato) - Obblig. di risultato: il debitore è obbligato anche a realizzare il risultato (es. lo scultore si obbliga alla realizzazione completa dell’opera). Prestazione di NON FARE: - Non fare concorrenza - Non trattare affari con una det. persona o in una det. zona. Fuori da questa tripartizione vi è l’obbligazione di contrattare, ossia concludere un contratto.
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Il codice civile parla anche del dovere di correttezza imponendo al debitore e al creditore il dovere di comportarsi in modo da non ledere l’interesse altrui fuori dai limiti della legittima tutela dell’interesse proprio. Un’applicazione specifica è il dovere d’informazione: informare su eventuali pericoli. Inoltre si fonda sul principio di solidarietà sociale, imponendo al soggetto dell’obbligazione un dovere reciproco di collaborazione. Obbligazioni con pluralità di soggetti o oggetti
In un rapporto obbligatorio possono esserci più creditori di uno stesso debitore e più debitori di uno stesso creditore. In tal caso l’obbligazione può essere: Obbligazione solidale: l’obbligazione può essere solidale dal lato - ATTIVO: ciascuno dei creditori di uno stesso debitore può rivolgersi a questo x esigere l’intera prestazione con la conseguenza che l’adempimento conseguito da uno dei creditori libera il debitore dall’obbligazione nei confronti di tutti i creditori. - PASSIVO: ciascuno dei debitori del medesimo creditore può essere costretto da questo ad eseguire l’intera prestazione, con la conseguenza di liberare dall’obbligazione anche gli altri debitori. I vincoli legati tra loro dalla solidarietà si riferiscono ad una sola prestazione. Il concreditore che ha riscosso dovrà corrispondere agli altri la parte della prestazione di loro spettanza mentre il condebitore che ha adempiuto avrà azione di regresso verso gli altri x ottenere da essi il rimborso della parte da ciascuno dovuta. Se un debitore è insolvente la perdita si ripartisce fra tutti gli altri. Obbligazione parziaria: - Quando ciascuno dei creditori di un medesimo debitore può esigere da questo solo la sua parte della prestazione (ATTIVA). - Quando ciascuno dei debitori di un medesimo creditore può essere costretto a pagare solo la sua parte, onde il creditore, x ottenere l’intero dovrà agire nei confronti di tutti (PASSIVA). Quando sono più debitori vige l’obblig. solidale, quella parziale è l’eccezione valevole solo se la legge o le parti l’abbiano espressamente prevista. Quando sono più creditori il rapporto fra regola e eccezione è invertito. Principio del favore x il creditore: la solidarietà passiva giova al creditore, il quale è esonerato dal rischio d’insolvenza dei singoli condebitori e può esigere l’intero da quello fra i condebitori che appaia più solvibile; mentre la parziarietà attiva permette a ciascun concreditore di realizzare dirett. quanto sia di sua spettanza.
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Un’eccezione si ha x le obbligazioni indivisibili, ossia quelle in cui la prestazione consiste nella consegna di una cosa indivisibile, in questo caso la prestazione sarà necessariamente solidale. L’obblig. può infine avere x oggetto 2 o più prestazioni, in alternativa fra loro, e la facoltà di scelta spetta al debitore. Fonti delle obbligazioni
Atti o fatti dai quali l’obbligazione trae origine. La fonte può essere: - Contratto: fonte volontaria. L’obbligazione sorge con il concorso della volontà del debitore. Il contratto ha perciò duplice funzione: - strumento x la circolazione dei diritti-> la proprietà del bene passa dalle parti x effetto del consenso. - fonte di diritto alle altrui prestazioni personali. - Il fatto illecito: fonte non volontaria, sorge come conseguenza del compimento del fatto illecito. - Ogni altro atto o fatto idoneo a produrla secondo l’ordinamento (es. promessa al pubblico).
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CAPITOLO UNDICESIMO L’ADEMPIMENTO E L’INADEMPIMENTO L’adempimento delle obbligazioni
L’adempimento è l’esatta esecuzione, da parte del debitore, della prestazione che forma oggetto dell’obbligazione. Ad esso consegue l’estinzione dell’obbligazione e con questa, la liberazione del debitore e la soddisfazione dell’interesse del creditore. L’esattezza della prestazione deve essere valutata rispetto a diversi criteri: - Le modalità di esecuzione nella prestazione Principio secondo il quale nell’adempimento dell’obbligazione il debitore deve utilizzare la diligenza del buon padre di famiglia, cioè quel grado di attenzione e di cura che ci si attende da un uomo attento e scrupoloso nella gestione dei suoi affari. Sebbene il codice civile formuli in maniera generale tale criterio, è necessario precisare che esso vale solo per quelle obbligazioni che hanno come oggetto prestazioni di fare (obblig. di mezzi). Inoltre la prestazione deve essere eseguita x intero: il creditore può sempre rifiutare un adempimento parziale, anche se la prestazione è divisibile. - Il tempo d’esecuzione della prestazione La prestazione deve essere eseguita dal debitore a richiesta del creditore o, se è fissato un termine, alla scadenza del termine. Nel primo caso il creditore può esigere in qualsiasi momento la prestazione, mentre nel secondo caso il termine fissato x l’adempimento si presume sia a favore del debitore, salvo che non risulti fissato a favore del creditore o di entrambi. - Il luogo di esecuzione della prestazione La prestazione deve essere eseguita nel luogo stabilito dalle parti e se non è stato stabilito nulla: - l’obblig. di consegnare una cosa det. va adempiuta nel luogo in cui la cosa si trovava quando è sorta l’obbligazione. - l’obblig. di pagare denaro si adempie al domicilio del creditore. -ogni altra obblig. a domicilio del debitore. - La persona che esegue la prestazione Normalmente è il debitore oppure può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, a condizione che non si tratti d’obblig. infungibile. Il creditore che riceve l’adempimento di un terzo può nel momento dell’adempimento surrogarlo nei diritti, ossia cedergli i diritti che ha verso il debitore: così, il terzo che
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ha adempiuto diventa sua creditore e potrà pretendere dal debitore quanto ha pagato -surrogazione-. - Il destinatario dell’adempimento Di regola l’adempimento va fatto al creditore o alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice. Se il creditore è incapace d’agire, il debitore deve rivolgersi al rappresentante legale (ciò invece non vale per il debitore incapace, al quale è cmq dovuto l’adempimento). - L’identità della prestazione Il debitore deve eseguire esattamente la prestazione dovuta; x tanto il creditore può legittimamente rifiutarsi di ricevere una prestazione diversa anche se di valore uguale o maggiore. Se il creditore accetta di ricevere un’altra prestazione ricorre alla figura del datio in solutum: l’obblig. in tal caso si estingue solo se e quando la diversa prestazione viene effettivamente eseguita. Il debitore che adempie a una prestazione di denaro ha diritto alla quietanza, ossia a una dichiarazione del creditore che attesti l’avvenuto pagamento. Infine, chi ha più debiti verso lo stesso creditore, può dichiarare quando paga quale debito intende estinguere. Le obbligazioni pecuniarie
Prestazione più ricorrente, sono quelle che hanno x oggetto il pagamento di una somma di denaro. Esse si adempiono con moneta avente corso legale nello stato al momento del pagamento. Non può esserci impossibilità sopravvenuta x esse perché i soldi sono beni disponibili e fungibili. In materia di obblig. pecuniarie (o di valuta) si applica il principio nominalistico, secondo il quale il pagamento deve avvenire con moneta avente corso legale ed esattamente x l’importo indicato il che, attesa la sempre più frequente svalutazione monetaria, si traduce in un evidente vantaggio x il debitore (la moneta è presa in considerazione x il suo valore nominale, non x il suo potere d’acquisto). Esistono nella pratica diverse clausole contrattuali con le quali il creditore si premunisce contro il rischio di svalutazione monetaria (es. clausola oro: mi darai quanti € occorrono x comperare la quantità di oro che oggi si compra con un milione). Ai debiti di valuta si contrappongono quelli di valore: ricorrono quando una somma di denaro è dovuta non come bene a sé, ma come valore di un altro bene (es. risarcire il danno da fatto illecito). Gli interessi sono le prestazioni pecuniarie % e periodiche dovute a chi utilizza un capitale altrui o ne ritarda il pagamento. Sono obbligazioni accessorie perché bisogna corrispondere gli interessi secondo il tasso www.tesionline.it
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legale o secondo il tasso più elevato che le parti abbiano convenuto-> sono i cosiddetti interessi compensativi, ossia gli interessi dovuti sui debiti di denaro non sottoposti a termine. Inoltre il codice prevede altre forme di interessi: -i moratori: se dovuti come risarcimento del danno da un debitore in mora, cioè in ritardo nel pagamento di una somma di denaro. -i corrispettivi: che rappresentano il corrispettivo del godimento di una data somma di denaro di cui il debitore continua a disporre. Il tasso dell’interesse è quello che le parti hanno concordato; ove non avessero fissato nulla il tasso è stabilito dalla legge-> interesse legale, il quale è fissato annualmente dal ministro del tesoro. Gli interessi a tasso superiore di quello legale dovrebbero essere pattuiti x atto scritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale. Non sono dovuti invece gli interessi composti, ossia gli interessi sugli interessi scaduti -anatocismo-. La legge perciò vieta l’anatocismo salvo 2 eccezioni, a condizione che si tratti d’interessi dovuti almeno x 6 mesi: -quando il pagamento degli interessi sia già domandato giudizialmente -x effetto di un accordo posteriore alla scadenza degli interessi -se esistono usi che espressamente li prevedono. L’inadempimento dell’obbligazione
Il debitore è inadempiente se non esegue la prestazione dovuta o se non la esegue esattamente. Al prodursi dell’inadempimento ne consegue la responsabilità del debitore: egli deve risarcire il danno che il suo inadempimento abbia cagionato al creditore. Se però il debitore prova che la mancata prestazione è stata determinata da sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta a cause non a lui imputabili, l’evento imprevedibile e inevitabile che il debitore deve provare x ottenere la propria liberazione è detto caso fortuito (fatalità). X capire meglio esistono vari casi: - se si tratta di una prestazione di dare che abbia x oggetto una cosa di genere è impossibile dimostrare il caso fortuito, nel senso che se si tratta x es. di somme di denaro è cmq possibile procurarseli (prestito). - se si tratta di una prestazione di dare che abbia x oggetto una cosa di specie, può qui risultare la prestazione oggettivamente impossibile. Es. se affonda la nave ricevuta in locazione diventa impossibile restituirla-> in tal caso il debitore può conseguire la propria liberazione, ma deve provare che la prestazione è diventata impossibile x cause a lui non imputabili.
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- se si tratta di una prestazione di fare consistenti in prestazioni di mezzi , x es. il lavoratore non si presenta sul posto di lavoro, qui il fondamento della responsabilità è la colpa-> anche qui la prestazione può diventare oggettivamente impossibile (malattia). - prestazioni di fare consistenti nel realizzare un risultato (scultore) può verificarsi impossibilità soggettiva (es. lo scultore non ha mezzi fin. sufficienti x finire l’opera), ma ciò non libera il debitore dalla responsabilità, ma anche da impossibilità oggettiva (es. sciopero nazionale dei muratori). - prestazioni di non fare-> il debitore è sempre responsabile. - casi in cui il debitore è volontariamente inadempiente: se l’inadempimento dipende da cause imputabili al debitore si dice che il debitore è in colpa, se invece è volontariamente inadempiente si dice che è in dolo. Mora del debitore e mora del creditore
Si ha mora del debitore quando quest’ultimo esegue la prestazione in ritardo. Di regola non basta, perche il debitore sia in mora, solo il mancato adempimento alla scadenza del termine, occorre la costituzione in mora, ossia la richiesta o intimazione scritta di adempiere rivolta dal creditore al debitore. Quest’ultima è superflua in diversi casi: -quando il debitore abbia dichiarato x iscritto di non voler adempiere -quando si tratta di prestazione a termine scaduto, da eseguirsi al domicilio del creditore -obbligazioni da fatto illecito -obbligazioni di non fare La mora del debitore produce 2 effetti: - aggravamento del rischio del debitore: se, dopo la costituzione in mora, la prestazione diventa impossibile x causa non imputabile al debitore, questi ne risponde lo stesso a meno che non provi che l’effetto della prestazione sarebbe perito lo stesso presso il creditore. - l’obbligo di risarcire i danni che il creditore provi di aver subito a causa dell’inadempimento o del ritardo-> responsabilità contrattuale. Il danno da risarcire è perciò formato da 2 componenti: danno emergente, perdita subita dal creditore, mancato guadagno e lucro cessante, mancato guadagno. Fra inadempimento e danno deve sussistere un rapporto di casualità: non è risarcibile qualsiasi danno che, in qualche modo, si ricolleghi all’inadempimento, ma solo il danno che ne sia conseguenza diretta. www.tesionline.it
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Per ciò che riguarda la consegna di una somma di denaro, oltre ad essa il debitore dovrà, dal momento in cui è in mora pagare anche i cosiddetti interessi moratori, secondo il tasso legale. Gli interessi moratori valgono come risarcimento del danno x il ritardo, sono sempre dovuti essendo il denaro considerato un bene che x natura produce interessi. Tuttavia il creditore può provare di aver subito un maggior danno rispetto a quello risarcitogli dal tasso legale-> caso del danno da inflazione. Quando il ritardo nell’adempimento dipende dal comportamento del creditore: l’ingiustificato rifiuto del creditore di ricevere la prestazione offertagli dal debitore o cmq di mettere il debitore in condizioni di poterla eseguire (es. il creditore non prepara il magazzino che il debitore deve consegnare). Il creditore deve, x non essere in mora, compiere quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l’obbligazione-> dovere di cooperazione del creditore all’adempimento del debito. Gli effetti della costituzione in mora del creditore sono: - L’impossibilità della prestazione sopravvenuta x causa non imputabile al debitore è a carico del creditore - Non sono più dovuti al debitore interessi sulle somme di denaro - Sono dovuti al debitore il rimborso x le spese di custodia della cosa e in generale il risarcimento dei danni che il debitore abbia subito a causa della mora. Estinzione dell’obbligazione per cause diverse dall’adempimento
Tradizionalmente si distinguono in: SATISFATTIVI: che soddisfano l’interesse del creditore - Una prestazione diversa nel luogo dell’adempimento accettata dal creditore (datio in solutum) - La compensazione quando 2 persone sono obbligate l’una verso l’altra, quando cioè ciascuna è al tempo stesso creditore e debitore nei confronti dell’altra: in tal caso i debiti si estinguono fino alla quantità corrispondente. Può essere: legale, se opera in forza di legge giudiziale, se opera in forza di provvedimento del giudice volontaria, se opera x volontà delle parti - La confusione ricorre quando nella stessa persona si riuniscono le qualità di creditore e di debitore (es. il debitore è l’erede del creditore). L’obblig. si estingue perché non si può essere creditori di se stessi. Non c’è però estinzione di confusione nel caso di fideiussione, ossia se chi ha garantito l’adempimento del debito altrui diventa, egli stesso, il soggetto passivo del debito da lui garantito, e anche nel caso
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della cambiale e dell’assegno ossia il debitore, al quale venga girato il titolo, può a sua volta girarlo ad altri. NON SATISFATTIVI: che estinguono l’obbligazione senza soddisfare il creditore - Novazione: estinzione di un’obbligazione x volontà delle parti, mediante la costituzione di una nuova obbligazione diversa da quella originaria X l’oggetto-> il consenso del creditore libera il debitore dall’originaria obbligazione (es. pagare una somma di denaro) e ne nasce una nuova con oggetto diverso (trasferimento di un immobile). X il titolo-> in tal caso cambia il titolo del debito ossia si può passare x es. da titolo di prezzo di vendita a titolo di mutuo con nuove norme, in tal caso sul mutuo che regolano il rapporto. Se l’obblig. originaria non esisteva, la nuova obblig risulta senza effetto. - La remissione è la rinuncia volontaria del creditore al proprio diritto. Può consistere in: dichiarazione espressa, restituzione al debitore del documento dal quale risulta il credito. Essa estingue l’obblig. salvo che il debitore, entro un congruo termine, non dichiari di opporvisi (nessuno può essere costretto a ricevere un favore da altri). - Impossibilità sopravvenuta x cause non suscettibili al debitore.
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CAPITOLO DODICESIMO IL CONTRATTO Il contratto e l’autonomia contrattuale
Accordo di 2 o più parti x costituire, regolare o estinguere fra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Il rapporto giuridico deve essere patrimoniale, cioè avere ad oggetto cose o prestazioni personali suscettibili di valutazione economica. Il codice civile regola il contratto in 2 serie: - Contratto in generale: sono norme comuni a tutti i contratti e si applicano a ciascuno di essi. - Singoli contratti: sono norme che valgono solo x i contratti cui si riferiscono. Ciò che costituisce, regola e estingue un rapporto patrimoniale è l’accordo delle parti, ossia la loro concorde volontà. La grande importanza del contratto deriva dall’ampio riconoscimento legislativo della cosiddetta signoria della volontà, ossia del fatto che la legge riconosce ai privati un ampio potere di provvedere, con proprio atto di volontà, alla costituzione, alla regolazione e all’estinzione dei rapporti patrimoniali. Per definire questo ruolo di volontà dei privati si parla di libertà o autonomia contrattuale (darsi da sé la propria legge-> ciò significa che, da una parte nessuno può essere spogliato dei propri beni o essere costretto ad eseguire prestazioni indipendentemente dalla propria volontà, dall’altra parte ogni privato può decidere come gestire il proprio rapporto patrimoniale). L’autonomia contrattuale si manifesta in 3 forme: - Libertà di scelta del tipo di contratto - Libertà di determinare il contenuto del contratto (ciascuna determinazione delle parti, inserita in un contratto scritto, prende il nome di clausola o patto che nel loro insieme formano il regolamento contrattuale). - Libertà di concludere contratti atipici o innominati, ossia contratti non corrispondenti a quello previsti dalla legge (tipici), ma ideati e praticati dal mondo degli affari (tipico es. di contratto atipico è quello del portierato, il quale viene retribuito in parte in denaro e in parte con il godimento di un alloggio). I contratti atipici sono validi poiché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. Contratto-> bilaterale quando le parti sono 2 (n° minimo), plurilaterale quando le parti sono più di 2.
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Per parte non si deve intendere persona ma centro d’interesse, nel senso che ciascuna parte può essere formata da più persone. Atti unilaterali: - Si distinguono dai contratti - Sono la dichiarazione di volontà di una sola parte, di x sé produttiva, solo nei casi previsti dalla legge, di effetti giuridici - Formano un numero chiuso (solo quelli previsti dalla legge) - Hanno una disciplina particolare relativa a ciascuno di essi - Ad essi tuttavia s’applicano le norme sui contratti. Il contratto e l’atto unilaterale come negozi giuridici
Negozio giuridico: manifestazione o dichiarazione di volontà diretta a produrre effetti giuridici, che il diritto realizza in quanto voluti. In base al n° delle parti distinguiamo: negozi giuridici unilaterali (testamento)/negozi giuridici bilaterali (matrimonio)/negozi giuridici plurilaterali (contratti di società) inoltre si distinguono i negozi giuridici: patrimoniali/non patrimoniali (matrimonio) I requisiti del contratto: l’accordo delle parti
È l’incontro delle manifestazioni o dichiarazioni di volontà di ciascuna di esse. Il contratto è concluso solo se si raggiunge piena coincidenza fra le dichiarazioni di volontà provenienti dalle diverse parti contraenti. Il contratto può essere concluso in modo: - Espresso: quando la volontà delle parti viene dichiarata x iscritto o oralmente o con qualsiasi segno (asta si alza il braccio). - Tacito: quando la volontà delle parti o una di esse non viene dichiarata, ma si desume dal loro comportamento-> il loro comportamento corrisponde all’esecuzione del contratto e perciò lascia supporre che esse abbiano voluto concluderlo (es. società di fatto: più persone si comportano di fatto come soci, senza però aver mai dichiarato la volontà di concludere un contratto di società). L’accordo si può formare: - In modo simultaneo (es. compratore e venditore si recano dal notaio e dichiarano di voler l’uno vendere e l’altro comprare una data cosa ad un dato prezzo). - X fasi successive: in tal caso le dichiarazioni di volontà prendono il nome di proposta (dichiarazione di volontà di chi assume l’iniziativa del contratto) e accettazione (dichiarazione di volontà che il destinatario della proposta rivolge al proponente). www.tesionline.it
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Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta riceve notizia dell’accettazione dall’altra parte; quest’ultima deve pervenire entro il termine dato dal proponente. La proposta contrattuale può essere rivolta a : - Persona determinata - Pubblico (es. inserzione in un giornale) La proposta contrattuale é cmq diversa dall’invito a proporre (es. semplice cartello con scritto vendesi): è necessario che contenga tutti gli estremi del contratto. Una specifica forma di proposta contrattuale è l’adesione di nuove parti, quando sia consentita ad un già formato contratto plurilaterale. Fino al momento in cui il contratto non sia concluso, le parti conservano la propria autonomia contrattuale, nel senso che possono revocare sia la proposta sia l’accettazione. La proposta può essere dichiarata dal proponente come ferma o irrevocabile x un dato tempo, nel senso che in questo tempo può decidere se accettare o meno la proposta, mentre il proponente non può revocarla, che rimane per lui vincolante. Il patto di opzione ricorre invece quando una parte di contratto si vincola verso l’altra e l’altra si limita a prendere atto, riservandosi “l’opzione” se accettare o no-> tale patto produce, x chi si vincola, gli stessi effetti di una proposta irrevocabile, ma con la differenza che è valido anche se non è fissato un termine x l’accettazione, che potrà essere stabilito dal giudice. Talvolta chi acquista x contratto la facoltà d’opzione paga all’altro contraente un corrispettivo. L’opzione è un contratto x cui può essere ceduta. I limiti all’autonomia contrattuale
Tali limiti appaiono al quanto estesi, sono determinati dalla legge e si manifestano sotto 2 aspetti: - Limiti imposti all’autonomia contrattuale di una delle parti, e quindi destinati a operare a vantaggio dell’altra parte. Tale ipotesi ricorre nel contratto in serie, il cui contenuto è in tutto predeterminato da una delle parti e l’altra non può trattare, può solo “prendere o lasciare”, il contratto si conclude così com’è o non si concl ude. Si lega alla produzione industriale su larga scala di beni e servizi, al commercio, banche, assicurazioni. Ciò è necessario perché colui che produce su larga scala deve conoscere in anticipo, x determinare e programmare la produzione, prezzo e condizioni di vendita dei propri prodotti. Condizioni generali di contratto: sono le condizioni contrattuali predisposte in modo uniforme da uno dei contraenti e destinate a valere x tutti i contratti che verranno www.tesionline.it
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conclusi con i consumatori. Tali condizioni sono efficaci nei confronti dell’altro contraente, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o le avrebbe dovute conoscere usando l’ordinaria diligenza-> l’altro contraente risulta vincolato anche se non lo aveva conosciuto e quindi non lo avrebbe potuto volerlo. È ovvio che il consenso è necessario. Es. il passeggero non può sapere quali sono le condizioni che regolano il trasporto ma egli è cmq vincolato perché, usando l’ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscerle, x es. chiedendole. Vi sono cmq le clausole vessatorie a salvaguardia del consumatore che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limiti di resp., facoltà di recedere il contratto.. Per il contratto in serie spesso vengono predisposti moduli o formulari a stampa che vengono semplicemente riempiti con i dati dell’altro contraente x la conclusione del contratto. Al contratto in serie si contrappone il contratto isolato: contratto frutto di trattative intercorse fra le parti contraenti, che sono sullo stesso livello, nel corso delle quali esse stabiliscono il futuro contenuto del contratto (tra 2 grandi imprese, tra 2 privati con parità economica). - Limiti imposti all’autonomia contrattuale di entrambe le parti, caso tipico è quello della determinazione autoritativa, da parte dei pubblici poteri dei prezzi di vendita di beni di largo consumo (es. energia elettrica). L’organo pubblico che provvede alla periodica variazione dei prezzi è il CIP (comitato interministeriale dei prezzi). Gli interessi protetti in tal caso, sono quelli connessi alla direzione pubblica dell’economia (es. lotta all’inflazione). Perciò le clausole contenute nel contratto devono essere direttamente accettate da ambedue le parti. La causa
E’ la funzione ec-sociale dell’atto di volontà, è la giustificazione dell’autonomia privata. Perché sorga l’obbligazione tra le 2 parti non basta la volontà delle parti, è necessaria una giustificazione ec-sociale dell’atto di autonomia contrattuale. Es. la causa della vendita è lo scambio di cosa con prezzo-> la proprietà della cosa non passa solo x volontà delle parti ma anche x la ragione del trasferimento o dell’obbligazione del compratore di pagarne il prezzo. Il trasferimento della proprietà giustifica l’esborso di denaro del compratore, l’obbligazione di pagarne il prezzo giustifica il fatto che il venditore si spoglia della proprietà di un bene. Non tutti i contratti sono di scambio (contratti a titolo oneroso) esistono anche i contratti a titolo gratuito, nei quali la prestazione di una delle parti non trova www.tesionline.it
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giustificazione in una controprestazione dell’altra parte. Anche questi hanno una loro causa: es. la causa della donazione è la liberalità x il quale una parte arricchisce l’altra x generosità o x altro. I contratti tipici, proprio perché previsti da una legge, hanno tutti una causa-> causa tipica, e x essi non si pone il problema di accertare la ricorrenza o no di una funzione ec-sociale. X i contratti atipici il giudice dovrà accertare se nel modello di operazione ec. ricorra il quesito della causa. È così riconosciuto un controllo giudiziario sull’uso che i privati fanno della propria autonomia contrattuale. È un controllo che il giudice fa non solo x accertare eventuali cause illecite, ma anche x accertare se gli interessi perseguiti siano meritevoli di tutela. Spesso il contratto atipico risulta dalla combinazione in un unico contratto di più contratti tipici-> in tal caso avremo un contratto con causa mista. Esiste inoltre il fenomeno dei contratti collegati dove c’è una pluralità coordinata di contratti, che conservano ciascuna una propria causa, anche se nel loro insieme mirano ad effettuare un’unica e complessa operazione ec. La causa si dice astratta quando è diretta a produrre effetti x sola volontà delle parti, indipendentemente dall’esistenza di una causa-> la semplice promessa di pagamento o il semplice riconoscimento del debito sono dichiarazioni astratte, dalle quali non emerge la causa in forza della quale si promette il pagamento o ci si riconosce debitori-> perciò tale dichiarazione ha un valore limitato. Si parla invece di astrazione processuale della causa quando è il debitore che x sottrarsi dal pagamento dovrà provare l’inesistenza del debito (anziché il creditore). L’astrazione processuale è ammessa x legge x la promessa di pagamento e x la ricognizione di debito. Il contratto di accertamento ha valore analogo e con esso le parti mirano ad eliminare l’incertezza relativa a situazioni giuridiche e si vincolano reciprocamente. I motivi sono le ragioni soggettive che inducono le parti al contratto. Sono di regola irrilevanti x il diritto tranne nel caso di motivo illecito e nel caso di errore di diritto sui motivi. L’oggetto
È lo scopo pratico del contratto ossia l’insieme di ciò che le parti hanno voluto realizzare ed in particolare le prestazioni che le parti sono obbligate ad eseguire. L’oggetto può essere un bene o un diritto. L’oggetto del contratto deve essere:
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- Possibile: possibilità materiale dell’oggetto (esiste) o cmq di una prestazione che si può eseguire. Una cosa però attualmente inesistente, può formare oggetto del contratto se è suscettibile di venire a esistenza-> cose future (es. i frutti che saranno raccolti sul fondo). Possibilità giuridica: l’oggetto è possibile quando x legge forma oggetto di diritto (es. non bene giuridico = parti di corpo umano). Anche il bene fuori commercio non può formare oggetto di vendita. - Lecito: se conforme a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume. - Determinato o determinabile: oggetto ben determinato o cmq determinabile, in base ai criteri d’individuazione enunciati nel contratto stesso o altrimenti ricavabili (es. ricavo del prezzo di vendita di una cosa dai listini). Un caso di oggetto determinabile è quello di contratto che deferisca ad un terzo la determinazione dell’oggetto (l’arbitratore). La forma
Costituisce il mezzo attraverso il quale si manifesta la volontà delle parti. Principio generale del moderno sistema dei contratti è quello della libertà delle forme, ossia x regola generale i contratti possono risultare da dichiarazioni espresse (orali/scritte) o tacite. Eccezione: i contratti immobiliari devono a pena di nullità essere conclusi x atto scritto. La forma scritta può consistere in: - Atto pubblico: è il documento redatto dal notaio - Atto in scrittura privata: documento redatto e sottoscritto dalle stesse parti, senza la partecipazione di un pubblico ufficiale alla sua redazione. Solo in alcuni casi eccezionali l’atto pubblico è richiesto a pena di nullità del contratto e si parla allora di forma solenne (sono soprattutto il caso della donazione e quello del contratto di società x azioni e di srl). Il principio generale della libertà delle forma vuole agevolare la circolazione e la produzione di ricchezza: il favore legislativo è x la conclusione degli affari e x la rapidità delle contrattazioni. Quanto più rapidamente la ricchezza circola e quante più prestazioni vengono eseguite, tanto maggiore è il contributo x lo sviluppo economico. La forma scritta costituisce un intralcio però è necessaria x proteggere l’effettiva volontà del proprietario di spogliarsi della proprietà di un bene. La forma scritta è la forma che la legge richiede x la prova del contratto.
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La trascrizione del contratto
Negli appositi pubblici registri è prevista x i contratti immobiliari e x i contratti che hanno x oggetto beni mobili registrati. Funzione: mezzo necessario x dare pubblicità al contratto (farlo conoscere ai terzi). Il contratto è, anche senza la trascrizione, pienamente valido. Solo dopo la trascrizione è legalmente noto ai terzi-> diventa un fatto giuridico. Se più persone acquistano lo stesso bene immobile (o un mobile registrato) ne diventa proprietario chi ha x primo trascritto il contratto, anche se è stato l’ultimo a comperare. Il contratto preliminare
È il contratto con il quale le parti si obbligano a concludere un futuro contratto, del quale predeterminano il contenuto essenziale (es. più diffuso: preliminare di vendita). La forma deve essere, a pena di nullità, quella stessa che la legge richiede x il contratto definitivo. Prevede l’eventualità che una delle parti non voglia concludere il contratto definitivo; l’altra parte però potrà rivolgersi al giudice e ottenere, se il preliminare non lo esclude, l’obbligazione forzata a contrattare. Altra figura è la minuta di contratto, in cui le parti concordano solo su alcuni estremi del futuro contratto, ma non ancora su tutti (es. non hanno ancora predeterminato il prezzo). In questo caso però, se non si raggiunge un accordo sui punti mancanti, il contratto sarà nullo. Il programma di contratto, con il quale le parti s’impegnano ad instaurare fra loro trattative x la formazione di un possibile contratto, del quale non hanno ancora concordato nessun punto essenziale.
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CAPITOLO TREDICESIMO VALIDITA’ E INVALIDITA’ DEL CONTRATTO Le cause di nullità del contratto
Il contratto è invalido quando è in contrasto con una norma imperativa di legge. L’invalidità può essere di 2 specie: - Nullo: invalidità di portata generale. Non occorre, perché un contratto sia nullo, che la nullità sia prevista dalla legge come conseguenza della violazione di una data norma imperativa; basta che sia stata violata una norma imperativa. La nullità è applicata al contratto che presenta un’anomalia all’atto della sua formazione. Ciò che è nullo non produce alcun effetto, è la sanzione più grave prevista dal nostro ordinamento. La nullità ha effetto retroattivo ossia agisce fin dalla formazione dell’atto. - Annullabile: ha carattere speciale; ricorre quando sia stata prevista dalla legge come conseguenza alla violazione di una norma imperativa. Fra le ipotesi x le quali la legge dispone diversamente rientrano: - Incapacità di contrattare delle parti - Vizi del consenso - Il conflitto d’interessi - X i singoli contratti come quello d’assicurazione o le deliberazioni delle società Sono norme imperative le norme non derogabili x volontà delle parti (norme penali). Sono norme dispositive le norme che ammettono una diversa volontà delle parti. Alla regola generale della nullità del contratto x contrarietà a norme imperative fa seguito una serie di applicazioni della regola. Produce nullità la mancanza di uno dei requisiti del contratto: x mancanza dell’accordo fra le parti o della causa, o dell’oggetto o della forma. Mancanza dell’accordo fra le parti: l’accordo è nullo quando, nonostante la dichiarazione contrattuale resa all’esterno, manca l’intera volontà delle parti a produrre di produrre effetti giuridici. Un caso è quello della dichiarazione non seria: contratto dichiarato x finzione scenica (attori sul palcoscenico) o x esempio didattico. Un altro caso è quello della violenza fisica: l’altro contraente o un terzo provocano una dichiarazione non voluta (es. qualcuno ti costringe ad alzare la mano all’asta).
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Il contratto illecito
L’oggetto, la causa o i motivi sono illeciti quando sono contrari a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. L’ordine pubblico è costituito da quelle norme imperative che, non necessariamente formulate dalla legge, salvaguardano i valori fondamentali della società (difesa dei valori di natura collettiva- pacifica e civile convivenza fra gli uomini- e individualelibertà, dignità, sicurezza-). Si ricavano x implicito dal sistema legislativo. (es. un contratto assicurativo contro il rischio di essere condannato x reati che si commetteranno non è vietato da nessuna legge però attenuerebbe, se messo in pratica, l’efficacia delle norme penali e incentiverebbe la delinquenza). Anche il buoncostume è costituito da quelle norme imperative, non esplicite ma ricavabili x implicito dal sistema legislativo, che comportano una valutazione del comportamento dei singoli in termini di moralità e onestà. (es. contratto con la prostituta). Illiceità dell’oggetto: l’oggetto è illecito quando la cosa dedotta in contratto è il prodotto o lo strumento di attività contrarie a norme imperative, ordine pubblico o buon costume, o quando la prestazione è un’attività vietata. Illiceità della causa: - caso in cui la prestazione e la controprestazione sono di per sé lecite, ma delle quali è vietato lo scambio (es. il contratto con un pubblico funzionario x svolgere un atto rientrante fra i suoi doveri d’ufficio in cambio di denaro è nullo x illiceità della causa). - contratto in frode alla legge: contratto che elude l’applicazione di una norma imperativa, le parti mirano a realizzare un risultato che la legge vieta. (es. x eludere il divieto di donazione a favore del tutore si dona a un terzo con il segreto patto di donare a sua volta al tutore). - patto commissorio: patto in base al quale la cosa data in pegno o ipotecata, in caso di mancato pagamento passa di proprietà al creditore. Illiceità del motivo: il motivo illecito x rendere nullo il contratto deve essere motivo esclusivo del contratto (decisivo x la conclusione del contratto) e comune ad entrambe le parti (es. noleggiare una nave x esercitare il contrabbando). Le cause di annullabilità: l’incapacità di contrattare
Legale-> coloro che non hanno ancora acquistato la legale capacità di agire (minori di 18 anni) e coloro che l’hanno persa (interdetti, condannato all’ergastolo). Il
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contratto del minore non può però essere annullato se il minore ha occultato la sua età: occorrono raggiri che abbiano indotto in errore l’altro contraente(falsificazione del documento d’identità); se l’ha solo dichiarato non basta. L’annullamento del contratto non può essere richiesto dal contraente capace in quanto è previsto a protezione dell’incapace. Naturale-> è l’incapacità di intendere e di volere del maggiorenne (né interdetto, né inabilitato) e quella transitoria (ubriachezza). La legge x l’annullamento del contratto esige, oltre alla prova dell’incapacità, che l’atto provochi un grave pregiudizio all’incapace (x gli atti in genere) e la mala fede dell’altro contraente che conosceva lo stato dell’incapace (x i contratti). I vizi del consenso: l’errore motivo e l’errore ostativo.
Il contratto è annullabile se la volontà di una delle parti è stata dichiarata x errore o carpita con dolo o estorta con violenza. L’errore motivo: errore che insorge nella formazione della volontà prima che questa venga dichiarata all’esterno. Consiste in una falsa rappresentazione della realtà presente che induce il soggetto a dichiarare una volontà che, altrimenti non avrebbe dichiarato. X essere motivo d’annullabilità deve essere essenziale x la determinazione del volere. L’errore può cadere: - Sulla natura o sull’oggetto del contratto (es. credo di comprare e invece ricevo in leasing) - Sull’identità dell’oggetto (compro un determinato appartamento in un edificio e ne ricevo un altro) - Sull’identità dell’altro contraente e sulle qualità personali - Sui motivi del contratto, se si tratta di errori di diritto, ossia non si conoscono le norme di legge o di regolamento (es. un turista straniero acquista un quadro ma alla frontiera scopre che la legge italiana vieta l’esportazione di opere d’arte). Non è considerato essenziale l’errore sui motivi che hanno indotto il soggetto a porre in essere il negozio (es. compro casa x vivere dopo il matrimonio, non vi è più il matrimonio e esigo l’annullamento del contratto->no). Oltre che essenziale l’errore deve essere riconoscibile dall’altro contraente x permettere l’annullabilità. L’errore si considera riconoscibile quando una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo. Essenzialità e riconoscibilità dell’errore costituiscono criteri in virtù dei quali opera il principio della tutela dell’affidamento, tutelando non solo chi è caduto in errore, ma anche chi, a causa dell’errore del primo, non può condurre in porto l’affare. www.tesionline.it
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Errore ostativo: è l’errore che cade sull’esterna dichiarazione della volontà o è l’errore commesso dalla persona incaricata di trasmettere la dichiarazione. Nel primo caso l’errore è trasmesso dal dichiarante (compra 100 mele volendo scrivere 10 mele), nel secondo da un terzo. Il codice civile equipara i 2 errori con la conseguenza che quello ostativo può portare all’annullabilità del contratto solo se riconoscibile dall’altro contraente. Il dolo e la violenza morale
Il dolo (inganno) consiste in quegli artifici o raggiri utilizzati da una parte x far cadere l’altro in errore, così inducendolo o a concludere un contratto che, in assenza di dolo,non avrebbe concluso. Il dolo è causa d’annullamento del contratto solo se i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe contrattato (dolo determinante). Se invece, questa avrebbe ugualmente contrattato, ma a condizioni diverse (dolo incidente) il contratto è valido e l’altro contraente deve risarcire il danno subito. Il dolo ai fini dell’annullamento del contratto deve essere determinante, deve provenire da uno dei contraenti e qualora provenga da un terzo deve essere noto alla parte che ne ha tratto vantaggio. Devono inoltre distinguersi: dolus bonus-> corrisponde alla normale esaltazione pubblicitaria del bene e non ha alcuna rilevanza sulla validità del contratto. Dolus malus-> è quello che vizia il contratto. La violenza psichica e morale consiste nell’estorcere il consenso di un soggetto con la minaccia che, se il consenso non verrà prestato, verrà inferto un male alla sua persona o ai suoi beni o ai beni dei suoi familiari. È il mezzo con cui si costringe una persona a dichiarare una propria volontà ponendola di fronte all’alternativa se rifiutare il consenso e sottostare al male minacciato o prestare il proprio consenso. La violenza fisica è differente invece perché esclude del tutto la volontà del dichiarante-> in tal caso il contratto sarà nullo. X determinare l’annullamento del contratto deve: - Trattarsi di un male ingiusto, ossia un male contrario al diritto non lecito( minacciare la banca di trasferire il proprio conto è lecito nella libertà di contrattare). - Realizzare vantaggi ingiusti dietro una minaccia x far valere il proprio diritto (se il mio dipendente non mi cede il suo brevetto lo licenzio con la scusa di riduzione di personale) - Trattarsi di un male notevole, ossia di gravità superiore al danno che il contratto estorto con la minaccia provoca al contraente. X valutare ciò si prende in
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considerazione l’impressionabilità dell’uomo medio (nessuno firma una vendita immobiliare sotto la minaccia di ricevere un pugno) - Se la violenza proviene da un terzo anche se l’altro contraente ne è ignaro - Trattarsi di violenza mafiosa. Non è causa di annullamento il timore riverenziale, ossia il non osare dire di no x la condizione di soggezione psicologica nella quale ci si può trovare rispetto ad una persona a causa della potenza, dell’influenza o dell’autorevolezza di questa. Le conseguenze della nullità e dell’annullabilità
Legittimazione all’azione: - x la dichiarazione di nullità-> chiunque anche se terzo rispetto alle parti dimostri di averne interesse. - x la dichiarazione di annullabilità-> solo la parte a favore della quale è prevista l’annullabilità (incapace, la vittima dei vizi del consenso..) Prescrizione: causa d’estinzione del diritto, determinata dall’inattività o dal non uso x un periodo determinato dalla legge - l’azione di nullità è imprescrittibile - l’azione di annullamento è soggetta al termine di prescrizione di 5 anni-> varia però il termine di decorrenza della prescrizione se dipende dai vizi del consenso o da incapacità legale. Il termine decorre dal momento in cui è cessata la violenza o ci si è accorti degli altri vizi, mentre x il minorenne da quando raggiunge la maggiore età. X ciò che riguarda gli altri dal momento in cui si conclude il contratto. Effetti delle sentenze: - nullità-> opera retroattivamente ed elimina ogni effetto di contratto - annullamento: opera retroattivamente fra le parti, ma quanto ai terzi opera solo contro quelli in malafede. La convalida può essere solo x i contratti annullabili e non x i nulli. Il contratto affetto da una causa di annullabilità può essere convalidato, con l’effetto di sanare il contratto e di precludere l’annullamento. Lo si può convalidare in 2 modi: - con espressa dichiarazione di convalida - in modo tacito Il contratto nullo è invece suscettibile di conversione: può produrre gli effetti di un contratto diverso qualora, avuto riguardo dello scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità.
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La conversione del contratto nullo è l’applicazione del principio di conservazione del contratto: nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto. Perciò: - le cause di nullità che investono solo singole clausole comportano la nullità delle stesse ma non la nullità dell’intero contratto (nullità parziale-> se le clausole colpite da nullità sono elemento determinante x il consenso delle parti, l’intero contratto diviene nullo, se queste invece vengono sostituite da norme imperative il contratto non è soggetto a nullità). - nei contratti plurilaterali, la nullità o l’annullamento della partecipazione al contratto di una delle parti non comporta nullità dell’intero contratto se la sua partecipazione al contratto non risulta essenziale.
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CAPITOLO QUATTORDICESIMO EFFICACIA E INEFFICACIA DEL CONTRATTO Invalidità e inefficacia del contratto
Il contratto invalido è anche inefficace,ossia la sentenza che dichiara la nullità o l’annullamento del contratto lo rende improduttivo di effetti giuridici, ed elimina (effetto retroattivo) anche gli effetti che si siano nel frattempo prodotti (salvi i casi di annullamento di diritti acquistati da terzi in buona fede). Di contro il contratto valido è di regola efficace, ossia produce l’effetto, voluto dalle parti, di costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. Però può accadere che un contratto, pur valido, sia inefficace ossia non produttivo di effetti. Un contratto può essere: - Temporaneamente inefficace (contratto sottoposto a termine) - Definitivamente inefficace (contratto simulato) - Inefficace assoluto (opera sia fra le parti sia rispetto a terzi) - Inefficace relativo (solo nei confronti dei terzi). Il termine e la condizione del contratto
Le cause d’inefficacia che agiscono nel tempo sono: Cause d’inefficacia iniziale: che ritardano l’efficacia del contratto o che rendono possibile una successiva efficacia. Cause d’inefficacia sopraggiunta: che tolgono effetti da un contratto inizialmente efficace. Il termine è un avvenimento futuro e certo dal quale le parti fanno dipendere l’inizio o la cessazione d’efficacia di contratto. Il termine iniziale è un momento del tempo dal quale cominciano a manifestarsi gli effetti del contratto, mentre quello finale è un momento fino al quale durano gli effetti giuridici di contratto. La condizione è un avvenimento futuro ed incerto al verificarsi del quale è subordinata l’iniziale efficacia del contratto o di una clausola (condizione sospensivati regalo un orologio se ti laurei-) o la cessazione degli effetti di contratto o di una sua clausola (condizione risolutiva- ti regalo l’orologio ma se sarai bocciato dovrai restituirmelo). Svolge una funzione analoga al termine solo che qui si tratta di un avvenimento incerto. L’evento futuro deve consistere in un evento che, al momento della conclusione del contratto, non è ancora accaduto o nell’accertamento futuro di un fatto che può
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essere già accaduto, di quale però non si ha ancora notizia quando si conclude il contratto. L’incertezza può essere di vario grado: può essere incerto sia il se sia il quando, o solo il se. Rispetto alla causa produttrice dell’avvenimento si distingue: - Condizione potestativa: è quella di cui il verificarsi dipende dalla volontà di una delle parti. - Condizione meramente potestativa : nella quale si ha riguardo alla pura volontà del soggetto (es. ti venderò la mia casa a condizione che io deciderò di venderla). Tale condizione rende nullo il contratto. - Condizione illecita: se è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. Sia essa sospensiva o risolutiva rende nullo il contratto. La condizione può essere impossibile se consiste in un evento irrealizzabile (se tocchi il cielo con un dito)-> la condizione imp. sospensiva rende il contratto nullo (destinato a non avere mai efficacia), la condizione imp. risolutiva si considera non apposta (non perde mai efficacia e perciò non si considera sottoposto a condizione). Finché perdura l’incertezza sul verificarsi o no della condizione si dice che questa pende. Nel periodo di pendenza della condizione le parti si trovano in una situazione di aspettativa, durante la quale possono compiere atti conservativi (come chiedere il sequestro conservativo della cosa che forma oggetto di contratto condizionale, se nutre il fondato timore che l’altra parte venda a terzi la cosa), d’amministrazione, esercitare il diritto condizionato e disporre eventualmente dello stesso, comportandosi in buona fede. Finzione di avveramento: in pendenza della condizione le parti devono comportarsi secondo le regole della correttezza ma devono, soprattutto, astenersi da comportamenti che possano impedire l’avveramento della condizione. Se la condizione non si avvera x causa imputabile essa si considera avverata. Il codice civile regola solo la condizione volontaria mentre si parla di condizione legale quando è la stessa legge a subordinare l’efficacia del contratto al verificarsi di un evento futuro e incerto (non ha effetto retroattivo). Retroattività: la condizione volontaria, ossia quella apposta al contratto x volontà delle parti, ha effetto retroattivo, il che significa che il diritto acquistato sotto condizione si considera acquistato fin dal momento della conclusione del contratto. La simulazione del contratto
Una causa di radicale inefficacia del contratto è la simulazione. Un contratto è simulato quando le parti documentano la stipulazione, al fine di poterlo invocare di www.tesionline.it
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fronte a terzi, ma sono tra loro d’accordo che gli effetti previsti dall’atto simulato non si devono verificare. Gli effetti della simulazione sono diversi a seconda che si consideri la situazione tra le parti o rispetto a terzi. X ciò che riguarda gli effetti tra le parti occorre distinguere tra: - simulazione assoluta: quando le parti sono d’accordo affinché quanto previsto dal contratto simulato non abbia effetto alcuno. - simulazione relativa: quando le parti pongono in essere un dato contratto ma in realtà ne vogliono uno diverso (es. le parti fanno apparire una vendita- contratto simulato- mentre si tratta di una donazione- contratto dissimulato-) può essere: - interposizione fittizia (soggettiva): se si fa apparire come parte un soggetto (prestanome) mentre in realtà è parte un altro soggetto. Ovviamente anche il prestanome deve essere partecipe dell’accordo simulato. - oggettiva: es. si fa apparire vendita ciò che è donazione o un suo elemento, quale l’oggetto, il prezzo. La volontà di concludere un accordo simulato risulta da un apposito accordo di simulazione, detto anche controdichiarazione. Effetti: Tra le parti-> il contratto simulato è inefficace, e se si tratta di simulazione relativa l’inefficacia del contratto simulato comporta l’efficacia del contratto dissimulato. Rispetto ai terzi-> il contratto simulato può, a seconda dei casi, essere inefficace (rispetto a quei terzi i cui diritti sono pregiudicati dal contratto simulato) oppure efficace (per quei terzi che in buona fede hanno fatto affidamento sull’apparenza creata dal contratto simulato- art 1415). La simulazione può trovare applicazione nei contratti e negli atti unilaterali recettizi, ossia che sono destinati a persona determinata. Prova della simulazione: prova che un contratto è simulato. È molto rigorosa x le parti che non possono dare prova dell’accordo di simulazione, né x testimoni. I terzi invece possono provare la simulazione anche x testimoni. Il contratto fiduciario e il contratto indiretto
Il primo ricorre quando un soggetto, detto fiduciante, trasferisce un suo diritto ma con il patto che il fiduciario utilizzerà e disporrà del bene esclusivamente in conformità alle disposizioni che il fiduciante gli ha già impartito (o gli impartirà successivamente) e si obbliga x tanto a ritrasferire il diritto al fiduciante o a un terzo (es. il fiduciante vende un bene con il patto che all’estinzione del debito, rivenderà il bene al debitore-> vendita a scopo di garanzia). Esso è valido ed efficace e nel caso di inadempimento del patto fiduciario,si potrà agire in giudizio x l’adempimento. www.tesionline.it
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Il secondo ricorre quando un det. contratto viene utilizzato dalle parti x realizzare una funzione diversa da quella che corrisponde alla sua causa (es. vendo x pochi soldi ma lo schema causale della vendita è ulizzato x realizzare la funzione propria della donazione). In tal caso quindi, l’effetto giuridico viene realizzato indirettamente x vie traverse, ponendo in essere altri fatti o effetti, che però nella loro combinazione realizzano egualmente il risultato perseguito o simile. I contratti fra professionista e consumatore
Professionista: persona fisica o giuridica, privata o pubblica, che nell’ambito della sua attività imprenditoriale o professionale, conclude contratti aventi x oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi. Consumatore: persona fisica che si procura, x contratto, i beni o i servizi di professionista che utilizza x fini prevalentemente estranei all’attività svolta (a differenza del vecchio art. ora viene compreso il titolare di una ditta individuale). La disciplina dei contratti di consumatore vuole garantire il giusto equilibrio tra le posizioni contrattuali ed evitare possibili abusi provenienti dalla parte contrattualmente più forte (professionista). Il nuovo testo dell’art. 1469 bis (6-92005), in sostituzione degli art. 1469 bis e sexies). È definita come vessatoria la clausola contrattuale che provoca un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi reciproci. Il codice di consumatore riproduce l’elenco di tali clausole, le quali vengono sanzionate non più con l’inefficacia, bensì con la nullità della clausola stessa (mentre il contratto rimane x il resto valido). Perciò tali clausole saranno efficaci solo se, alla conclusione del contratto, la controparte le ha riconosciute e le ha approvate x iscritto. Resta l’esplicito richiamo al principio di trasparenza, a norma del quale tutte le clausole rivolte al consumatore devono essere redatto in modo chiaro e comprensibile.
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CAPITOLO QUINDICESIMO LA RAPPRESENTANZA Il contratto in nome altrui
È l’istituto x cui ad un soggetto (il rappresentante) è attribuito (dalla legge o dall’interessato) un apposito potere, di sostituirsi ad un altro soggetto (il rappresentato) nel compimento di attività giuridica x conto di quest’ultimo e con effetti diretti nella sua sfera giuridica. (art. 1388) Vi sono 2 tipi di rappresentanza: -volontaria: quando una persona conferisce a un’altra, mediante un atto unilaterale, detto procura (dichiarazione di volontà dell’interessato), il potere di rappresentarla, ossia di agire in sua vece. -legale: quando la legge stessa indica che una persona è chiamata ad agire in nome di un’altra (es. genitori rispetto ai minori). In entrambi i casi il contratto concluso dal rappresentante produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato (se il rappresentante dichiara di comprare il rappresentato compra). Perché ciò accada sono però necessarie delle condizioni: - Il rappresentante deve concludere il contratto in nome del rappresentato e anche in nome suo, ossia non basta che egli abbia agito x conto altrui. Occorre la cosiddetta spendita del nome, ossia il contratto deve essere concluso in nome del rappresentato,e, se si tratta di contratto scritto, deve menzionare il suo nome (a questo contratto partecipa x in rappresentanza di y). - Il rappresentante deve concludere il contratto nei limiti della facoltà conferitegli. - Infine deve concluderlo nell’interesse del rappresentato. La procura contiene l’indicazione dei poteri conferiti al rappresentante e può essere: -generale quando concerne qualsiasi affare del rappresentato -speciale quando concerne solo un determinato affare Inoltre deve avere la stessa forma del contratto da concludere. Può succedere che qualcuno contratti come rappresentante altrui senza averne i poteri, e può anche accadere che qualcuno ecceda i limiti conferiti-> in tal caso si parla di falso rappresentante, e il contratto concluso risulterà invalido. La persona però, in nome della quale il falso rappresentante ha agito, o gli eredi, possono ratificare il contratto. Il danno risarcibile è il cosiddetto interesse contrattuale negativo, ossia quello che il terzo contraente può ottenere dal falso rappresentante e consiste nel danno subito dalla contrattazione.
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Il rappresentato può sempre revocare la procura o modificarla, però con l’obbligo di far conoscere con mezzi idonei ai terzi, altrimenti il contratto concluso dall’ex rappresentante è efficace nei suoi confronti. Il parametro di diligenza del mandatario deve essere quello del buon padre di famiglia. L’agire nell’interesse del rappresentante può portare ad un conflitto d’interessi tra il rappresentante e il rappresentato. Il rappresentante è tenuto ad esercitare il suo potere nell’interesse del rappresentato, ma ha la possibilità di perseguire altresì un interesse proprio, ove questo non sia in conflitto con quello del rappresentato. Se il contratto concluso dal rappresentante è in conflitto d’interessi con il rappresentato può essere annullato, su domanda di rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo. Ipotesi tipica di contratto concluso in conflitto d’interessi è quella di contratto che il rappresentante conclude con se stesso (es. ha una procura x vendere e giovandosi di questa vende a se stesso). Anche in questo caso il contratto è annullabile, sempre su domanda del rappresentato. Rappresentanza e ambasceria
Il rappresentante conclude contratti i cui effetti si producono nei confronti del rappresentato. Ciò spiega perché la capacità legale di agire (maggiorenni e non interdetti) debba essere presente nel rappresentato che deve essere legalmente capace di disporre dei propri diritti. Non è invece necessaria la capacità legale di agire del rappresentante e il contratto è valido anche se è un minorenne (basta la capacità naturale di agire). Il rappresentante è investito dal rappresentato del potere di determinare il contenuto del contratto da concludere. Se invece tutti gli elementi del contratto sono stati predeterminati dal rappresentato e il rappresentante si limita a dichiarare la volontà altrui, si parla di ambasceria. Mandato con e mandato senza rappresentanza
Contratto di mandato: è il contratto con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici x conto dell’altra. (però non siamo in presenza di altri contratti es. di lavoro). Il mandato può essere: Con rappresentanza: se al mandatario è stato conferito il potere di agire nel nome del mandante.
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Senza rappresentanza: se il mandatario agisce in proprio nome, acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, salvo l’obbligo di trasferire il diritto al mandante. È un contratto consensuale e normalmente oneroso, ossia normalmente il mandatario agisce contro corrispettivo di un compenso.
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CAPITOLO SEDICESIMO GLI EFFETTI DEL CONTRATTO Gli effetti del contratto fra le parti
Il contratto ha forza di legge fra le parti; non può essere sciolto che x mutuo consenso o x cause ammesse dalla legge. Il mutuo consenso è il nuovo e rinnovato consenso delle parti di sciogliersi dal vincolo negoziale. Il contratto, inoltre, può consentire ad una delle parti o ad entrambe la facoltà di recesso unilaterale, ossia è un diritto soggettivo potestativo che attribuisce, nel momento di formazione del contratto, ad uno o ad entrambi i soggetti di liberarsi unilateralmente dal vincolo contrattuale (recedere dal contratto), finché il contratto non abbia un principio di esecuzione. Tale atto unilaterale non richiede l’accettazione dell’altra. Può scaturire quindi dalla volontà delle parti (convenzionale) o x legge (legale). Nel primo caso sono le parti che al momento della stipulazione di contratto convengono che una di esse potrà a certe condizioni recedere. Nel secondo caso è invece la legge ad attribuire il recesso in det. contratti. Contratti con effetti obbligatori e con effetti reali; contratti consensuali e contratti reali
Nel nostro ordinamento vige il principio consensualistico ad effetto traslativo: nei contratti che hanno x oggetto il trasferimento della proprietà, la proprietà si trasmette o si acquista x effetto di consenso delle parti. Se oggetto di contratto è una massa di cose, la proprietà passa secondo il principio consensualistico, e non occorre l’individuazione delle singole cose. Perciò: il principio consensualistico sancisce che i contratti producono effetti dal momento in cui le parti raggiungono l’accordo, indipendentemente dalla consegna del bene o dal compimento di altre attività. Se invece si tratta di cose da trasportare si producono effetti dal momento della consegna. Es. quando l’oggetto di contratto sono merci da trasportare da un luogo ad un altro, il passaggio di proprietà avviene al momento della consegna allo spedizioniere. Stabilire il momento di passaggio di proprietà è importante perché ad es. il rischio di perimento incombe sul proprietario. I contratti che si perfezionano solo x l’accordo delle parti vengono definiti consensuali (nel senso che è necessario solo l’accordo tra le parti).
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Gli altri vengono definiti reali e sono: il deposito, il comodato, il mutuo, il contratto costitutivo di pegno, x i quali il contratto si perfeziona solo con la consegna. Se una parte, infine, concede, con successivi contratti, a diversi contraenti un diritto personale di godimento sulla medesima cosa, prevale tra essi quello che x primo ha conseguito il godimento della cosa. Effetti del contratto: REALI-> contratti che hanno x oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata,o altri diritti. La proprietà s’acquista x effetto del consenso delle parti (principio consensualistico) indipendentemente dalla consegna del bene (la proprietà si trasferisce x il solo consenso delle parti -compro una cosa, è mia anche se non ho ancora pagato-) o dalla controprestazione (se si tratta di cose da trasportare si producono effetti nel momento della consegna). OBBLIGATORI-> contratti che producono solo fonti d’obbligazione tra le parti (mandato, locazione,comodato). La proprietà rimane al proprietario, non c’è trasferimento. Gli effetti del contratto rispetto ai terzi
Il contratto x regola generale, vincola le parti, ma non produce effetto rispetto ai terzi: nessuno può essere tenuto ad adempiere ad una obbligazione o può perdere un diritto contro la sua volontà. Segue questo principio la promessa del fatto del terzo. Chi, per contratto, promette la prestazione di un terzo, obbliga solo se stesso. Se il terzo rifiuta, il promittente dovrà indennizzare il danno subito dall’altro contraente. Es. X vende la propria quota e promette al compratore che anche Y venderà la propria quota, se Y non vuole venderla X dovrà risarcire il danno subito al compratore. Il patto di non alienare, ossia rivendere il prodotto comprato, non vale per i terzi. Questo patto è valido solo entro certi limiti di tempo e se risponde a un interesse delle parti. Il patto di prelazione invece sancisce che un soggetto si obbliga nei confronti di un altro x l’eventualità che s’intenda vendere un proprio bene: prima di alienarlo ad un terzo egli dovrà offrirlo, alle stesse condizioni, a chi ha contrattualmente conseguito il diritto di prelazione. Il contratto si dice a favore di terzi quando una parte (stipulante) designa un terzo quale avente diritto alle prestazioni dovute dalla controparte. Lo stipulante deve cmq avere un interesse in tale atto. www.tesionline.it
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CAPITOLO DICIASSETTESIMO RISOLUZIONE E RESCISSIONE DEL CONTRATTO La risoluzione del contratto
Si applica ad anomalie sorte in fase successiva alla formazione del contratto, durante la sua vita: x inadempimento, x impossibilità sopravvenuta della prestazione, per eccessiva onerosità. La causa del contratto può essere onerosa o gratuita. In tal caso interessano i contratti a titolo oneroso, ossia quelli che si basano sullo scambio tra prestazioni-> x questo motivo vengono identificati anche come contratti a prestazioni corrispettive: dove la prestazione di ciascuna parte trova giustificazione nella prestazione di quell’altra. Questo rapporto di corrispettività tra le prestazioni è tradizionalmente detto sinallagma. La risoluzione quindi non è altro che lo scioglimento di contratto dovuto al verificarsi di eventi che incidono sul rapporto tra le parti in modo tale da alterare l’equilibrio tra le attribuzioni patrimoniali di un contratto a prestazioni corrispettive. La risoluzione scioglie perciò l’obbligazione di una parte, ove essa non sia più remunerata dalla controprestazione. Risoluzione per inadempimento
Art. 1453: nei contratti con prestazioni corrispettive, quando una parte non adempie le sue obbligazioni, l’altra può a sua scelta richiedere l’adempimento (eseguire la prestazione mancata) o la risoluzione del contratto (sciogliere il contratto), salvo il risarcimento del danno. La risoluzione può essere domandata anche se prima richiesto l’adempimento, mentre non può più chiedersi l’adempimento quando già è stata domandata la risoluzione (dalla data della domanda di risoluzione l’inadempimento non si può più adempiere). Non ogni inadempimento dà luogo all’azione di risoluzione ma solo un adempimento che non sia di scarsa importanza, avuto riguardo dell’interesse dell’altra parte. La risoluzione del contratto avviene tramite azione giudiziale. A causa però della difficoltà e della lunghezza dei tempi x l’azione giudiziaria si può pervenire ad una soluzione di diritto (risoluzioni stragiudiziali): -diffida ad adempiere: non c’è più interesse nella prosecuzione del contratto e quindi tramite un sollecito scritto si invita l’altra parte ad adempiere entro un
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determinato periodo di tempo, dopo il quale scatterà direttamente la risoluzione (non meno di 15 giorni). -clausola risolutiva espressa: è prevista alla stipulazione del contratto e il suo contenuto deve essere determinato con precisione. Tutela la parte che ha interesse all’adempimento che, in caso d’inadempimento della controparte, può determinare lo scioglimento del rapporto, semplicemente dichiarando di volersi avvalere delle clausola. -termine essenziale: scrivere sul contratto il termine temporale di esecuzione trascorso il quale il contratto è risolto di diritto. Inoltre vi sono: -le eccezioni d’inadempimento: legittimo rifiuto di adempiere nel caso in cui si tema che l’altro non voglia adempiere. -mutamento delle condizioni patrimoniali dell’altro contraente, tali da porre in pericolo il conseguimento della controprestazione-> la parte è tenuta a chiedere la sospensione dell’esecuzione della prestazione dovuta. La parte inadempiente ha l’obbligo di risarcire l’altro anche se questo ha chiesto la risoluzione. La parte che chiede il risarcimento ha l’onere di provare di aver subito x l’altrui inadempimento o x il ritardo e di provare l’ammontare di danno subito. Il contratto, al momento della stipulazione, può però prevedere una clausola penale (ammessa solo x i contratti a prestazioni corrispettive) x l’inadempimento o x il ritardo, la quale verrà pagata in mancanza di adempimento della prestazione. È una forma di risarcimento danno che non può aggiungersi alla prestazione principale (divieto di cumulo). Se eccessiva può essere diminuita dal giudice. Diversa dalla penale è la caparra confirmatoria, che è una somma di denaro che si consegna come cautela contro l’inadempimento. In caso d’inadempimento l’altra parte dal contratto trattenendo la caparra; qualora l’inadempiente sia colui che possiede la caparra, l’altra potrà recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra. La caparra penitenziale è data come corrispettivo x il recesso, se previsto x uno o per entrambe le parti del contratto. Risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione; risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta
L’impossibilità sopravvenuta, x causa non imputabile al debitore, comporta l’estinzione dell’obbligazione. Ciò quando è oggettiva, quindi dipendente da fatti estranei alla volontà o al controllo del debitore: in tal caso lo scioglimento del www.tesionline.it
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contratto mira a prevenire uno squilibrio tra le parti, evitando che una di esse resti obbligata alla propria prestazione pur quando la controprestazione è diventata impossibile. L’impossibilità sopravvenuta può essere anche parziale: il contratto in tal caso, non si risolve, ma l’altra parte ha diritto ad una corrispondente riduzione della controprestazione dovuta e potrà recedere dal contratto se non abbia interesse ad una esecuzione solo parziale della prestazione. La risoluzione x eccessiva onerosità è prevista nei contratti a prestazioni corrispettive. Può accadere che, nel tempo intercorrente fra il momento della conclusione del contratto e quello dell’esecuzione di una delle prestazioni, sopraggiungano avvenimenti straordinari e imprevedibili, x effetto dei quali la prestazione di una delle parti diventa eccessivamente onerosa rispetto al valore della prestazione dell’altro. In questi casi la parte che deve la prestazione diventata eccessivamente onerosa può domandare la risoluzione giudiziale del contratto e l’altra parte, se vuole evitare la risoluzione, può offrire di modificare equamente le condizioni contrattuali: ridurre l’ammontare della prestazione diventata onerosa o accrescere l’ammontare della propria prestazione. L’onerosità sopravvenuta deve essere eccessiva: consistere cioè in una fonte di squilibrio tra il valore ec. delle 2 prestazioni, che abbia reso il contratto sensibilmente iniquo x una delle parti. La rescissione del contratto
Rescissione significa risoluzione del contratto per 2 specifiche cause: -contratto concluso in stato di pericolo: chi assume obbligazioni a condizioni inique, ossia con forte sproporzione tra il valore di ciò che da e di ciò che riceve, x la necessità di salvare sé o altri dal pericolo di danno grave alla persona, può chiedere al giudice la rescissione del contratto. -contratto concluso in stato di bisogno: se c’è sproporzione tra le prestazioni a causa della situazione di bisogno economico di una parte, della quale l’altra parte ha approfittato, la prima può chiedere la rescissione del contratto (se uno svende i beni e l’altro offre approfittandosene una cifra irrisoria). Occorre però una lesione oltre la metà: la prestazione ricevuta deve essere inferiore alla metà del valore che la prestazione eseguita aveva al tempo del contratto. La parte contro cui è chiesta la rescissione del contratto può evitarla offrendo di modificare le condizioni del contratto. Decorso un anno dalla conclusione del contratto non si può più rescindere dal contratto.
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CAPITOLO DICIOTTESIMO CRITERI DI COMPORTAMENTO DEI CONTRAENTI E DI INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO La buona fede contrattuale
La stipulazione del contratto deve avvenire sempre secondo la buona fede delle parti, ossia secondo un generale criterio di comportamento secondo il quale quest’ultime devono comportarsi con correttezza e onestà. Tale principio riguarda regole non scritte di buon costume: corrispondono a ciò che un contraente di media correttezza e lealtà si sente in dovere di fare e di non fare in quel dato settore ecsociale a cui il contratto si riferisce. In concreto è il giudice che stabilisce ciò che è secondo buona fede e ciò che è contrario. Il dovere di buona fede opera: - nelle trattative e nella formazione del contratto - dovere d’informazione di una parte nei confronti dell’altra-> violazione-> reticenza che comporta dolo omissivo e prevede l’annullamento. - rottura delle trattative precontrattuali-> responsabilità precontrattuale: risarcimento di danno x colui che, prevedendo una futura conclusione del contratto, aveva effettuato delle spese x far fronte all’adempimento della prestazione. - nell’esecuzione del contratto - dovere delle parti di realizzare l’interesse contrattuale dell’altra o di evitare di recarle danno - abuso di diritto-> accade quando una parte esercita verso l’altro i diritti che gli derivano dal contratto concluso x realizzare scopi diversi da quelli a cui il contratto era destinato. Colui che si comporta secondo mala fede è obbligato a risarcire il danno cagionato all’altra parte. - nell’interpretazione del contratto L’interpretazione del contratto (interpretazione oggettiva)
Operazione volta ad accertare il contenuto sostanziale del contratto, ossia ciò che le parti hanno stabilito. Esistono dei criteri di legge x l’interpretazione del contratto: SOGGETTIVI: Ricercare la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole da esse usate. Es. 2 contraenti concludono un contratto di locazione ma non menzionano un canone di locazione->forse le parti volevano concludere un contratto di comodato. X cui l’interpretazione secondo l’intenzione
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delle parti può modificare la qualificazione del contratto. Per scoprire la clausole considerando l’intero contratto ci sono 2 criteri: storico x valutare il comportamento delle parti a posteriori, e logico x interpretare le singole reale intenzione delle parti. OGGETTIVI: Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede ossia attribuire al contratto il significato che gli attribuirebbero contraenti corretti e leali eliminando eventuali vantaggi ricercati in mala fede da una delle parti. X ciò che riguarda le clausole ambigue bisogna interpretarle nel modo più conveniente alla natura e all’oggetto del contratto e tutelando il contraente più debole.
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CAPITOLO DICIANNOVESIMO I FATTI ILLECITI La responsabilità da fatto illecito
Extracontrattuale: resp. da fatto illecito “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto”, deve essere provata dal giudice. Danno ingiusto: lesione di un interesse altrui, meritevole di protestare secondo l’ordinamento giuridico. Dolo: intenzione di provocare l’evento dannoso. Colpa: mancata diligenza richiesta x un tipo di attività.-> risarcimento del danno stabilito dal giudice. Contrattuale: resp. dei danni cagionati con l’inadempimento, ogni resp. diversa dalla resp. da fatto illecito. Per indicare la resp. X danni si parla anche di resp. civile consistente nell’obbligazione di risarcire il danno (diversa dalla resp. penale consistente nell’assoggettamento alla pena). Struttura del fatto illecito: elementi oggettivi (1-2-3) e soggettivi (4) - 1.il fatto: comportamento umano, può essere commissivo (consistente in un fare es. investire un pedone) o omissivo (consistente in un non fare es. non riparare un proprio edificio pericolante). Quest’ultimo è fatto illecito colo se il soggetto, la cui omissione ha cagionato il danno, aveva l’obbligo giuridico di evitarlo. - 2.il danno ingiusto: è le lesione di un interesse altrui, meritevole di protezione secondo l’ordinamento giuridico, nel senso che è danno ingiusto solo la lesione di un interesse protetto dalla giurisdizione. Se la legge non prevede determinati casi è il giudice a stabilire se quel determinato caso è degno di protezione giuridica-> atipicità dell’illecito civile. Il danno ingiusto è previsto dalla legge nei casi di: - Lesione di diritto della personalità - Lesione di diritto reale - Quando l’uccisione di una persona comporta lesione del diritto al mantenimento - Lesione di diritto relativo (principalmente diritto di credito) - Lesione libertà contrattuale - Lesione situazione di fatto (se viene uccisa una persona anche la convivente può richiedere lesione di diritto perché la manteneva). Eccezioni-> non vengono considerati danno ingiusto:
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- Legittima difesa (x essere legittima deve essere proporzionata all’offesa) - Stato di necessità (x salvare se stesso da una situazione di pericolo da lui non creata uccide qualcuno; è previsto se il giudice vuole il pagamento di un’indennità). - 3.casualità: rapporto di casualità tra fatto e danno. Occorre, perché ci sia rapporto di casualità in senso giuridico che l’evento dannoso appaia come conseguenza immediata e diretta di fatto commesso. Si suole adottare, x applicare questo principio, il criterio della regolarità statistica-> un dato fatto è considerato giuridic. come causa di un evento se questo, sulla base di un giudizio di probabilità ex ante, poteva apparire come la conseguenza prevedibile ed evitabile di quel fatto. - 4.il dolo o la colpa: il dolo è l’intenzione di provocare l’evento dannoso commissivo/omissivo (passante che non interviene). La colpa: come mancato impegno della diligenza richiesta x un certo tipo di attività. L’evento dannoso non è voluto ma provocato x negligenza, imprudenza, imperizia o per inosservanza di norme di legge o di regolamento. La colpa o il dolo devono essere provati dal danneggiato. La responsabilità indiretta
Per regola generale l’obbligazione di risarcire il danno incombe su colui che ha commesso il fatto ma nelle ipotesi in cui è resp. del danno un soggetto diverso si parla di casi di resp. indiretta: responsabilità dei padroni e dei committenti: del danno cagionato da un dipendente nell’esercizio del compito a lui affidato, oltre al dipendente risponde anche il suo datore di lavoro. Responsabilità dei sorveglianti d’incapaci : se il fatto illecito è commesso da persona incapace, questa non ne ha responsabilità a meno che lo stato d’incapacità non derivi da sua colpa. Ne risponde quindi chi lo sorveglia. Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori : possono liberarsi dalla responsabilità del fatto illecito commesso da chi in loro custodia provando di non aver potuto impedire il fatto (prova liberatoria). Responsabilità del proprietario di veicolo : ne risponde a meno che non provi che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà. La responsabilità oggettiva
Si basa sulla casualità tra fatto ed evento dannoso. Si risponde di un fatto produttivo di danno anche se lo si è commesso senza dolo o senza colpa. Qui quindi non è presentato l’elemento soggettivo (eccezione). www.tesionline.it
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Esercizio di attività pericolose: chi cagiona danno ad altri nell’es. di un’attività
pericolosa è tenuto al risarcimento se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (prova liberatoria che verte sulle modalità di organizzazione dell’attività pericolosa). Animali o cose in custodia : il proprietario di un animale risponde dei danni cagionati da questo a meno che non provi il caso fortuito. Rovina d’edificio: se un edificio crolla, provocando danni, ne risponde il proprietario, a meno che non provi che il crollo è dovuto a difetti di manutenzione o vizio di costruzione. Circolazione di veicoli : colui che circola con veicoli senza rotaie è responsabile, anche se non ha colpa, dei danni cagionati da esso. Si libera da tale responsabilità, con la prova di avere fatto tutto il possibile x evitare il fatto. Il risarcimento del danno
Chi è resp. del danno, o a titolo di dolo o di colpa, oppure a titolo di resp. indiretta o oggettiva, deve risarcirlo, ossia corrispondere al danneggiato una somma di denaro che si calcola secondo i principi generali sulla valutazione dei danni. Si può ottenere anche una reintegrazione in forma specifica, ossia il ripristino della situazione preesistente. Il danno risarcibile è, di regola, solo il danno patrimoniale, ossia il danno suscettibile di valutazione economica. I danni non patrimoniali (morali): consistono nelle sofferenze fisiche o psichiche del danneggiato. Sono risarcibili nei casi previsti dalla legge. Si considera Danno biologico la lesione dell’integrità psicofisica di una persona, quale bene protetto a priori indipendentemente dalla capacità della persona di produrre ricchezza. Resp. solidale: se più persone sono responsabili del medesimo danno, esse ne rispondono solidalmente. Il danneggiato potrà richiedere il risarcimento a uno solo il quale avrà poi azione di regresso con gli altri. Espansione della responsabilità oggettiva: il danno da prodotti
Il produttore di beni è responsabile del prodotto messo in circolazione anche se non ha rapporto diretto con il consumatore finale. La resp. imposta al produttore prescinde dalla prova della sua colpa, è dunque una resp. oggettiva. Spetta al danneggiato l’onere di provare il danno, il difetto e la connessione causale fra difetto e danno. Si può escludere dalla responsabilità se: - Il prodotto non era in circolazione - Difetto successivo alla messa in circolazione www.tesionline.it
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- Prodotto conforme alle prescrizioni giuridiche - Difetto dovuto alla progettazione - Era impossibile riscontrare prima il difetto - Quando il consumatore, consapevole del danno, si è esposto volontariamente al pericolo.
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CAPITOLO VENTESIMO ALTRI ATTI O FATTI FONTE D’OBBLIGAZIONE Altri atti: le promesse unilaterali
Negozio giuridico unilaterale, ad efficacia obbligatoria con cui un soggetto (promittente) è obbligato ad eseguire una data prestazione x il solo fatto di averla unilateralmente promessa, indipendentemente dall’accettazione dell’altro soggetto a favore del quale deve essere eseguita tale prestazione. Producono effetti solo nei casi previsti dalla legge, x cui sono solo atti tipici (differenza sostanziale dai contratti). - Promessa di pagamento/ricognizione di debito: la persona a favore della quale è stata compiuta una promessa di pagamento o una ricognizione di debito, può esigere il credito in base a tali dichiarazioni unilaterali senza dover provare l’esistenza del credito. Spetta invece al debitore provare l’esistenza del credito, altrimenti dovrà pagare. Il promittente è vincolato x un anno (salvo termine diverso dichiarato nella promessa). Finché il termine non è scaduto il promittente può revocare la promessa solo x giusta causa o rendendo pubblica la revoca nella stessa forma della promessa. - Promessa al pubblico: dichiarazione di chi, rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione a chi si trova in una data situazione o compie una deta azione: il promittente è vincolato alla sua unilaterale dichiarazione non appena questa è resa pubblica. Può revocarla solo x giusta causa e nella forma in cui ha promesso al pubblico. Altri fatti: la gestione di affari
Si ha quando una persona (gestore) compie un atto nell’interesse altrui spontaneamente, senza aver ricevuto l’incarico o esserne obbligato, amministrando uno o più affari patrimoniali altrui. Il gestore x il solo fatto di aver iniziato è tenuto a continuarla finché l’interessato non sia in grado di provvedervi da sé. L’interessato, sempre che non abbia vietato la gestione, è tenuto ad adempiere alle obbligazioni che il gestore ha assunto in suo nome ed a rimborsargli le spese effettuate. Se l’interessato ratifica la gestione altrui si producono gli stessi effetti di un contratto di mandato, con la conseguenza che il gestore avrà diritto a compenso x operazione svolta.
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Il pagamento d’indebito, l’arricchimento senza causa
Il primo è l’atto con cui si esegue un pagamento non dovuto, che da luogo ad un’obbligazione di restituzione. L’indebito è quindi un debito inesistente poiché il rapporto tra chi consegue e chi riceve il pagamento non è mai sorto o è venuto con effetto retroattivo (indebito oggettivo) oppure perché è stato pagato un debito altrui credendolo proprio (indebito soggettivo). Questo fatto diventa fonte di obbligazione e di un diritto di credito: l’obbligazione di restituire ciò che si è indebitamente ricevuto e il diritto di ripetere ossia di riottenere ciò che si è indebitamente dato. Questo viene meno in: -obbligazioni naturali: doveri morali o sociali sentiti dalla collettività perché giustificati appunto da ragioni sociali o morali. Nessuna norma di legge esige di adempierle (≠ obblig. civili). Es. pagamenti di gioco o scommessa: colui che vince una scommessa non può agire in giudizio x ottenere il pagamento della posta vinta. Se però il perdente ha pagato la posta non può ripetere ciò che ha pagato (eccezioni: competizioni sportive e lotterie autorizzate). -prestazioni contrarie al buon costume: in cui la ripetizione è ammessa solo quando lo scopo contrario al buon costume non è comune, ma proprio solo dell’altra parte (es. chi paga il riscatto può chiedere la restituzione, l’ha fatto x salvare la vita al sequestrato). Il secondo si ha nei casi in cui si converte in proprio profitto un bene altrui, o ci si avvantaggia di una attività altrui, senza alcuna ragione che giustifichi il profitto o il vantaggio. Colui che si è arricchito a danno di un altro è tenuto, nel limite dell’arricchimento, a indennizzarlo della correlativa diminuzione patrimoniale.
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CAPITOLO VENTUNESIMO RESPONSABILITA’ DEL DEBITORE E GARANZIA DEL CREDITORE La responsabilità patrimoniale
Assoggettamento del patrimonio del debitore inadempiente al soddisfacimento forzoso delle ragioni del creditore, si manifesta come conseguenza dell’inadempimento del debito. Il debitore risponde dell’inadempimento alle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Il debito rappresenta la prestazione, la resp. patrimoniale l’intero patrimonio. È una norma a tutela del creditore (garanzia) il quale, in caso d’inadempimento, può soddisfarsi agendo su tutti i beni del debitore. Perciò i beni presenti e futuri del debitore costituiscono la garanzia di credito. X regola generale, la responsabilità del debitore è illimitata (investe tutti i suoi beni), salvo diverse limitazioni previste dalla legge. Il rapporto fra debito e responsabilità si manifesta in varie fasi del rapporto obbligatorio: - Durante la fase costitutiva chi fa credito a una persona deve avere una garanzia che corrisponda a più del debito contratto (mutuo). - Nella fase intermedia se diminuisce il patrimonio del debitore e ciò pregiudica la garanzia del creditore, questi è legittimato a tutelare preventivamente il credito-> mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale; mezzi di tutela preventiva del credito. - Nella fase estintiva del rapporto obbligatorio, se il debitore è inadempiente, il creditore potrà procedere all’esecuzione forzata che può essere: - in forma generica: se la prestazione è la consegna di un denaro, che egli realizzerà in forma coattiva sul patrimonio del debitore facendo eseguire il pignoramento e la vendita forzata di uno o più beni. - In forma specifica: se la prestazione è la consegna di una cosa determinata o un’obbligazione di fare o non fare, il creditore può ottenere un provvedimento dal giudice x far adempiere il debitore alla prestazione. Le garanzie reali: il pegno
La garanzia reale è una garanzia specifica, che da al creditore la correttezza di potersi soddisfare su un dato bene. Pegno e ipoteca hanno in comune la funzione di vincolare un dato bene a garanzia di un dato credito; sono garanzie reali: il bene
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resta di proprietà di chi lo ha dato in pegno o in ipoteca, ma il creditore acquista sul bene un duplice diritto: Diritto di seguito: procedere all’esecuzione forzata sul bene anche nei confronti del terzo acquirente. Diritto di prelazione: il diritto di soddisfarsi sul prezzo ricavato dalla vendita forzata del bene con preferenza rispetto agli altri eventuali creditori del medesimo bene. Divieto del patto commissorio: la cosa data in pegno o ipotecata non può passare direttamente in caso d’inadempimento nelle mani del creditore perché di valore maggiore del debito-> il creditore non può approfittarne. Pegno (creditore pignoratizio): si costituisce x contratto. È un diritto reale di garanzia costituito su un bene mobile o su credito di proprietà del debitore o di un terzo. Il creditore che ha il possesso della cosa data in pegno, deve custodirla, senza usarla e farla usare da terzi. Il debitore quando ha pagato integralmente il debito ha diritto alla restituzione della cosa. Se cosa fungibile la restituzione deve essere di analoga quantità di cose dello stesso genere (pegno irregolare). Se alla scadenza il debito non è adempiuto, il creditore può vendere la cosa e soddisfarsi del ricavato. Se invece il pegno è di crediti, alla scadenza del credito dato, il creditore pignoratizio lo riscuote o si soddisfa e verserà l’eventuale eccedenza al debitore. L’ipoteca
Diritto reale di garanzia concesso dal debitore o da un terzo su un bene immobile a garanzia di credito. Può avere 3 diverse fonti: - Volontaria: contratto debitore-creditore - Giudiziale: sentenza di condanna all’adempimento dell’obblig. - Legale: a cui hanno diritto l’alienante di un bene immobile o mobile registrato non pagato dall’acquirente, ciascun coerede sugli immobili dell’eredità x il pagamento dei conguagli. L’ipoteca si costituisce solo con l’iscrizione nei registri pubblici. Su un medesimo bene si possono iscrivere più ipoteche. Vanno in ordine di grado in base al momento d’iscrizione. L’iscrizione conserva il suo effetto x 20 anni, trascorsi i quali l’ipoteca si estingue, salvo i casi in cui il creditore chiede la rinnovata iscrizione prima della scadenza. Inoltre il bene ipotecato può essere venduto ma chi lo compra acquista un bene gravato da ipoteca. Alla scadenza del credito se il debitore è inadempiente il creditore potrà espropriare il bene e essere risarcito con il ricavato della vendita. Il debitore per evitare la vendita forzata del proprio bene può: -pagare il debito www.tesionline.it
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-rilasciare il bene ipotecato ossia rinunciare alla proprietà, -purgazione dell’ipoteca: offrire ai creditori una somma pari al prezzo che egli ha pagato-> se i creditori accettano il bene è riparato, se non accettano possono richiedere l’espropriazione del bene o un prezzo maggiore almeno del 10% di quanto ha pagato. L’ipoteca si estingue con la sua cancellazione dal registro. Casi d’estinzione: -pagamento del debito -rinuncia del creditore ipotecario -distruzione del bene ipotecato -scadenza del termine non rinnovato dal creditore -vendita forzata del bene Le garanzie personali: la fideiussione
In questo caso è una persona che garantisce, con il proprio patrimonio, l’adempimento di una obbligazione altrui. La fideiussione è il contratto con il quale una persona, il fideiussore, garantisce l’adempimento di un’obblig. altrui, obbligandosi personalmente verso il creditore. Al contratto il debitore è estraneo. L’effetto che la fideiussione produce è la responsabilità solidale: il creditore può esigere il pagamento dall’uno o dall’altro. Il fideiussore diventa egli stesso debitore, la sua è una obblig. accessoria rispetto all’obblig. garantita. Il concorso dei creditori e le cause di prelazione
Una medesima persona può avere più creditori e il suo patrimonio può costituire la garanzia patrimoniale di una pluralità di crediti-> parità di trattamento dei creditori alla quale fanno eccezione le cause di prelazione che consistono in un diritto di preferenza che è riconosciuto dalla legge a determinati crediti (pegno, ipoteca e privilegi). I privilegi sono crediti privilegiati dalla legge in relazione della causa di credito, che li rendono meritevoli di tutela. Il privilegio può essere generale se ha x oggetto tutti i beni del debitore, speciale se ha x oggetto singoli beni mobili e immobili con particolare connessione con la causa di credito. I creditori non muniti di cause di prelazione sono detti creditori chirografari (≠ privilegiati/ con cause di prelazione). I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale
Il creditore può valersi di:
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-azione revocatoria: se il debitore compie atti di disposizione del suo patrimonio che rechino pregiudizio alle ragioni del creditore, questi può chiedere al giudice che l’atto di disposizione a lui pregiudizievole sia dichiarato inefficace nei suoi confronti ovvero revocato. È fondata sulla cosciente violazione da parte del debitore dell’obbligo di condotta, che gli impone di mantenere il patrimonio in condizioni da garantire la soddisfazione del creditore. Spesso il debitore tende a vendere o donare i propri beni, pur di non cederli ai creditori. -azione surrogatoria: prevede la possibilità x il creditore di sostituirsi al debitore partendo dalla considerazione che quest’ultimo potrebbe perdere d’interesse a curare i propri affari, in tal modo arrecando danno anche ai suoi creditori-> chi agisce in tal modo reintegra il patrimonio a vantaggio di tutti i creditori. Altri mezzi di tutela preventiva del credito
-decadenza dal beneficio del termine: quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito le garanzie che aveva promesso. -diritto di ritenzione: il creditore che detiene una cosa del debitore, può rifiutarsi di restituirla fino a quando il suo credito non sia stato soddisfatto. Questo diritto è opponibile ai terzi (i terzi non potranno far valere le loro ragioni). Al diritto di ritenzione può accompagnarsi un privilegio del creditore sulla cosa (ritenzione privilegiata) che gli permette di soddisfarsi sulla cosa ritenuta con preferenza rispetto agli altri creditori (≠ ritenzione semplice). -pegno giordano: il creditore esercita nonostante sia già stato pagato il debito, il diritto di ritenzione sulla cosa già ricevuta in pegno, a protezione di un nuovo credito che abbia verso lo stesso debitore. -sequestro conservativo: se il creditore ha motivo di temere che il debitore disperda il proprio patrimonio può domandare il sequestro di tutti o alcuni beni che vengono dati in custodia fino a quando non si sia concluso il giudizio sull’esistenza del credito. Se negativo i beni verranno liberati e il debitore avrà diritto al risarcimento danni; se positivo il creditore potrà convertire il sequestro in pignoramento.
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CAPITOLO VENTIDUESIMO CIRCOLAZIONE E ALTRE VICENDE DEL CREDITO E DEL CONTRATTO La cessione del credito
Metodo attraverso il quale finché il debitore non adempie alla prestazione i crediti possono essere ceduti, consente la circolabilità dei crediti sebbene , non essendo beni mobili, non ne sia possibile il trasferimento materiale. Creditore-> Cedente-Trasferisce a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore. Debitore-> Debitore ceduto-E’ cmq tenuto a pagare, è indifferente che adempia a favore del creditore o di un altro. Terzo-> Cessionario. La cessione del credito può essere solo a titolo oneroso (vendita o permuta) o a titolo gratuito (donazione). Consente la circolazione della ricchezza più rapidamente. La cessione di credito è efficace solo dal momento in cui sia stata notificata al debitore ceduto o da lui accettata. Il credito ceduto può essere un credito inesistente o cmq può accadere che il debitore ceduto non adempia. Qualora si trattasse di cessione a titolo oneroso il cedente è tenuto a garantire l’esistenza del credito, ma non la solvibilità del debitore (se non vi è apposito patto). Se si tratta di cessione a titolo gratuito, la garanzia dell’esistenza del credito è dovuta solo nei casi previsti dalla legge. La delegazione, l’accollo, l’espromissione
Modificano il soggetto passivo di rapporto obbligatorio, sostituendo con un nuovo debitore quello originario, che può continuare o meno ad essere obbligato insieme al nuovo. Delegazione di debito: A (delegante) è creditore di B (delegato)-> rapporto di provvista A è debitore di C (delegatario)-> rapporto di valuta Il delegante invita il delegato a diventare debitore del delegatario. La delegazione, se accettata dal delegatario, fa in modo che il rapporto tra il delegante e il delegatario si estingua in un unico pagamento. Sarò il debitore a soddisfare il credito del delegatario. Delegazione di pagamento-> qui non vi è nuovo rapporto obbligatorio ma il delegato è solo invitato pagare il debito del delegante (può anche non accettare).
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L’accollo è un contratto tra un debitore e un terzo con il quale stabiliscono che quest’ultimo s’impegni a pagare il debito che il primo vanta nei confronti del suo creditore. A (creditore accollatario)<- B (debitore originario) A <- C (accollante) accordo L’espromissione è un contratto tra un creditore e un terzo, estraneo al rapporto obbligatorio esistente tra debitore e creditore, il quale assume il debito contratto dal debitore senza delega di quest’ultimo (spontaneamente). A (creditore)<- B (debitore originario-> nuovo rapporto obbligatorio) A <- C (terzo espromittente)-> accordo tra creditore e terzo La cessione del contratto
Negozio con il quale si trasferisce l’intera posizione contrattuale derivante da un precedente contratto, ad un terzo. La cessione può avvenire solo in materia di contratti con prestazioni corrispettive in cui ciascun contraente è ad un tempo creditore e debitore fino a quando le relative prestazioni non siano state ancora eseguite. Con la cessione si realizza una successione nel rapporto contrattuale e il cessionario ha diritto ad ottenere la controprestazione dell’altro contraente, il quale deve acconsentire a tale cessione. Diritti e obblighi perciò passano in mano al terzo e tale passaggio è efficace x il contraente ceduto dal momento in cui ha accettato la cessione. Il cedente garantisce la validità del contratto ceduto ma non l’adempimento del contratto da parte del contraente ceduto. Il pagamento con surrogazione
La trasmissione del credito è collegata al pagamento. In 3 casi previsti dalla legge il pagamento soddisfa il creditore ma non estingue l’obbligazione, determina invece il sub ingresso di chi ha pagato il debito nei diritti del creditore: -x volontà del creditore: il terzo si è sostituito al debitore e il creditore surroga i propri diritti al terzo nei confronti del debitore. -x volontà del debitore: il debitore che prende a mutuo una somma di denaro x pagare il debito può surrogare il mutuante nei diritti del suo creditore, anche senza il consenso di questo. -legale: opera, senza la volontà delle parti, nei casi previsti dalla legge.
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CAPITOLO VENTIQUATTRESIMO L’IMPRENDITORE Il concetto d’imprenditore
È colui che esercita professionalmente un’attività economica (= con criteri di economicità, ovvero in condizioni di pareggio del bilancio) finalizzata alla produzione e allo scambio di beni o servizi (art 2082). Caratteristiche: colui che sopporta il rischio economico colui che dirige e organizza la produzione colui che esercita un’attività professionale nel senso di stabile, abituale, anche se non unica colui che finalizza la sua attività allo scopo di lucro (massimizzazione del profitto) Eccezione: enti pubblici che non si propongono intenti lucrativi ma finalità di interesse sociale. Imprenditore commerciale e imprenditore agricolo
- Chi esercita attività commerciale - Attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi (tutte quelle che non sono agricole) - Attività intermedia nella circolazione dei beni (non deve spingersi fino alla trasformazione del prodotto, distribuzione) - Attività di trasporto x terra, x acqua, x aria (codice di navigazione) - Attività bancaria o assicurativa (funzione di raccolta del risparmio tra il pubblico e esercizio di credito) - Altre attività ausiliarie delle precedenti (mediatore, agente comm., agenzie pubblicità). Statuto: obbligo d’iscrizione nel registro delle imprese, tenuta delle scritture contabili, soggezione al fallimento. - Chi esercita attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento di bestiame e attività connesse. Il soggetto che vuole esercitare anche un’attività di natura commerciale deve essere imprenditore agricolo e può esercitare altre attività purché vi sia un rapporto di connessione. L’attività agricola deve rimanere l’attività principale.
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Statuto: formato da poche norme che rinviano agli usi x ciò che riguarda i poteri di rappresentanza. Il piccolo imprenditore
Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti. Sono esonerati dall’obbligo d’iscrizione nel registro delle imprese e della tenuta delle scritture contabili. Non sono sottoposti al fallimento. Hanno un ridotto sviluppo dell’apparato aziendale e un capitale investito basso. L’azienda costituisce l’apparato strumentale di cui si avvale l’imprenditore nell’esercizio della propria attività caratterizzato da un’unità funzionale. Bene aziendale-> con destinazione impressa dall’imprenditore. Non è richiesto che i beni appartengano all’imprenditore, è sufficiente che disponga di un titolo giuridico x la loro utilizzazione.
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CAPITOLO VENTOTTESIMO I CONTRATTI X LA CIRCOLAZIONE DeI BENI La vendita e la permuta
La vendita: contratto a titolo oneroso che ha x oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto, contro il corrispettivo di un prezzo. Produce effetti reali: trasferimento della proprietà o di altro diritto dal venditore al compratore x effetto del solo consenso; ed effetti obbligatori: sul compratore incombe l’obbligazione di pagare il prezzo; sul venditore grava-> -obblig. di consegnare la cosa al compratore -obblig. di garantire il compratore dall’evizione (rivendicazione con successo della proprietà della cosa da parte di un terzo), se il compratore subisce l’evizione il venditore dovrà rimborsargli il prezzo e risarcirgli il danno. È esclusa la garanzia dall’evizione qualora sia prevista una clausola sul contratto. -obblig. di garantire il compratore dai vizi occulti della cosa che la rendano inidonea all’uso o che ne diminuiscano il valore. Deve però trattarsi di vizi occulti-> il compratore non li conosce al momento del contratto. Il compratore ha 8 giorni dalla scoperta x denunciarli e un anno dalla consegna x far valore in giudizio la garanzia-> 2 azioni: redibitoria (x risoluzione contratto e rimborso prezzo)/estimatoria (domanda di riduzione di prezzo) Qualora il venditore, prima di ricevere il pagamento, voglia la restituzione della cosa può-> deve però essere ancora nelle mani del compratore (15 gg). La permuta: uguale alla vendita solo che vi è il corrispettivo di altra cosa o diritto (no denaro). Produce effetti reali e obbligatori. La vendita obbligatoria
Casi nei quali il trasferimento della proprietà della cosa venduta non è effetto immediato del contratto. Il venditore ha l’obblig. di far acquistare al compratore la proprietà del bene venduto-> effetto reale in un momento successivo. -di cose di genere: la proprietà passa al momento dell’individuazione -di cose future: la proprietà passa nel momento in cui tali cose verranno ad esistere - Vendita della speranza: se la cosa non verrà ad esistere non potrà farsi restituire il denaro - Vendita della cosa sperata: il contratto risulterà nullo
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-di cosa altrui: il compratore ne acquista la proprietà nel momento in cui il venditore ne diventa proprietario. -a rate con riserva di proprietà: consente l’acquisto di un bene dilazionandone il pagamento del prezzo. Il compratore diviene proprietario del bene al momento del pagamento dell’ultima rata. Il contratto estimatorio
Contratto reale a titolo oneroso ed ad effetti obblig. Con questo contratto un soggetto è legittimato a tenere le cose presso di sé in modo da poterle alienare a terzi senza essere tenuto a pagarne il corrispettivo immediatamente. Il rischio di perimento della cosa grava su di lui e può liberarsi dall’obbligo di pagarne il prezzo restituendo integre le cose (es. resi del giornalaio). La somministrazione, la concessione di vendita, il franchising, il factoring
La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga contro il corrispettivo di un prezzo, a eseguire a favore dell’altra prestazioni periodiche o continuative di cose (es. erogazione dell’acqua, energia o abbonamento a giornali). Patti di esclusiva: contratto di somministrazione che intercorre tra produttore industriale (somministrante) e rivenditore dei prodotti (somministrato). Il produttore si obbliga a rifornire continuativamente il rivenditore dei propri prodotti. -a favore del produttore: il rivenditore s’impegna a mettere in vendita solo i suoi prodotti - a favore del rivenditore: obbliga il produttore a non vendere nella zona assegnata al rivenditore Nella concessione di vendita il produttore concedente s’impegna a somministrare al rivenditore concessionario la quantità di prodotti che questi gli richiede. Quest’ultimo dovrà vendere in una zona determinata prestando assistenza ai clienti. Qui però è stabilito il prezzo di vendita e le modalità di vendita e organizzazione interna dal produttore. Nel franchising il produttore franchisor elabora il piano di mercato dei propri prodotti e il franchisee è il semplice esecutore del piano prefissato e si presenta al pubblico con la stessa immagine del produttore stesso. Il factoring è un contratto tra factor (imprenditore) e il fornitore di beni nel quale quest’ultimo si obbliga a sottoporre al factor i contratti conclusi o da concludere e il factor approva, valutata la solvibilità dei clienti, i crediti nascenti da tali contratti. Sarà poi il factor a cedere al fornitore i corrispettivi pattuiti. www.tesionline.it
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CAPITOLO VENTINOVESIMO I CONTRATTI X IL GODIMENTO DEI BENI La locazione
Contratto ad effetti obbligatori mediante il quale una parte, il locatore, si obbliga a far godere all’altra parte (locatario) una cosa mobile o immobile x un dato tempo, contro il corrispettivo di un canone. È un contratto consensuale (si perfeziona con il consenso delle parti) ad effetti obbligatori (diritto di credito nei confronti del locatore) perché il locatore continua a essere proprietario della cosa, mobile o immobile. Il locatore deve: consegnare la cosa al locatario, mantenere la cosa in buono stato di manutenzione, garantire il godimento della cosa al locatario. Il locatario deve: servirsi della cosa data in consegna con la diligenza del buon padre di famiglia, dare il canone nei termini previsti, restituire la cosa al termine nel modo in cui l’ha ricevuta, salvo deterioramento derivante dall’uso. Se la restituisce in ritardo deve risarcire il locatore con il prezzo più alto che il locatore avrebbe potuto percepire da altro locatario, nelle mutate condizioni di contratto. Durata: tempo determinato-> max 30 anni tempo indeterminato-> stabilito dalla legge. Alla scadenza del contratto la locazione non cessa, se una parte non comunica all’altra la disdetta nel tempo stabilito. Il conduttore può sublocare anche senza il consenso del locatore, x cose mobili invece necessita consenso. La locazione di immobili urbani
Canone: dipende dalla legge di mercato della domanda e dell’offerta. Case x abitazione-> locazione a libero mercato con canone rimesso all’autonomia contrattuale. Durata minima 4 anni, con rinnovo di altri 4 anni, se non si disdice entro 6 mesi. Immobili urbani ad uso diverso dall’abitazione-> immobili ad attività industriali, comm.li, artigianali.. il canone si determina secondo le leggi di mercato. Durata minima 6 anni + 6 se rinnovato tacitamente. (alberghi 9 anni).
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L’affitto
Locazione che ha x oggetto una cosa produttiva (es. fondo rustico o azienda), deve essere di x sé produttiva. L’affittuario è obbligato a curare la gestione della cosa produttiva secondo la sua destinazione economica e a farne propri i frutti. Il locatore ha un diritto di controllo sull’osservanza da parte dell’affittuario degli obblighi che gli incombono e può chiedere la risoluzione del contratto se non utilizza i mezzi necessari x la gestione della cosa in affitto. No subaffitto senza il consenso del locatore. Il leasing o locazione finanziaria
Contratto con cui una parte, concedente, attribuisce all’altra, utilizzatore, l’uso di un bene x un periodo determinato (inferiore alla presumibile vita economica del bene), in cambio del pagamento di canoni periodici e gli attribuisce l’opzione x l’acquisto del bene stesso alla fine del rapporto. L’impresa di leasing s’interpone tra produttore e utilizzatore: compera il bene dal produttore e lo concede in godimento all’utilizzatore che ne assume tutti i rischi.
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CAPITOLO TRENTESIMO I CONTRATTI X LA PRODUZIONE DI BENI O L’ESECUZIONE DI SERVIZI L’appalto
Contratto con cui una parte (appaltatore) con l’organizzazione di mezzi necessari e con una gestione a proprio rischio, assume su incarico dell’altra parte (appaltante o committente) il compimento di un’opera o di un servizio dietro corrispettivo in denaro. L’obbligazione assunta dall’appaltatore è un’obblig. di risultato, ossia si è inadempienti quando si realizza un’opera difforme dal progetto convenuto o presentano vizi. X richiedere il risarcimento del danno il committente ha tempo 60 gg. L’appalto: -deve essere eseguito direttamente dall’appaltatore e non altri -deve essere eseguito secondo le modalità concordate -possono essere previste anche delle varianti concordate/necessarie/ordinate dal committente (no >⅙$). Il committente ha diritto di controllare lo stato di avanzamento dei lavori con il direttore dei lavori. Il contratto d’opera
È il contratto con cui una persona s’obbliga a compiere, contro corrispettivo, un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Corrispettivo: si determina in relazione al risultato ottenuto ed al lavoro necessario x ottenerlo. Il rischio di lavoro è addossato all’appaltatore. Se il lavoro risulta impossibile il prestatore d’opera avrà lavorato invano. Contratti turistici: contratto con cui il turista, in cambio di una somma di denaro, riceve un complesso coordinato di servizi. La vacanza viene intesa come bene. -contratti d’organizzazione di viaggio (trasporto+soggiorno+servizi) -contratti d’intermediazione di viaggio (ADV) Responsabilità TO x disservizi, scadente qualità ecc.. Il trasporto
Trasferire cose o persone da un luogo ad un altro.
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-di cose: il vettore è responsabile della perdita o dell’avaria delle cose consegnategli x il trasporto dal momento in cui le consegna al destinatario (a meno che non provi il caso fortuito). Il mittente versa corrispettivo x il trasporto. -di persone: il vettore è liberato da responsabilità solo se prova di aver adottato tutte le misure idonee x evitare il danno al viaggiatore. Il deposito
Il contratto consiste nella custodia di una cosa mobile, cui il depositario si obbliga nei confronti del depositante, con l’obbligo del depositario di restituirla in natura a richiesta del depositante. Egli è inadempiente se non prova che, uno specifico fatto, a lui non imputabile, gli ha fatto perdere la detenzione della cosa. È ammesso il deposito irregolare avente x oggetto denaro del quale il depositario può servirsene con l’obbligo di restituire al depositante la medesima quantità di cose della stessa specie e qualità-> deve custodire la cosa con la media diligenza. Deposito in albergo: l’albergatore risponde della perdita, deterioramento delle cose portate dai clienti nell’albergo e a lui non consegnate, fino ad un limite max pari a 100 volte il prezzo dell’alloggio giornaliero in albergo. È responsabile illimitatamente qualora gli siano state consegnate in custodia.
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CAPITOLO TRENTUNESIMO I CONTRATTI X IL COMPIMENTO O PER LA PROMOZIONE DI AFFARI Il mandato
Il mandato è il contratto con cui una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici x conto di un’altra (mandante). È un contratto: consensuale/ad effetti obbligatori/normalmente oneroso Oggetto: prestazione di fare-> compimento di un servizio Causa: il corrispettivo è pattuito dal giudice, le parti possono però pattuire che il mandato sia gratuito. Il mandato si basa sulla fiducia x cui: - il mandatario non può farsi sostituire - il mandato si estingue x morte di uno dei 2 - il mandante può revocare il mandato risarcendo i danni al mandatario; occorre però giusta causa. Il mandato può essere con rappresentanza o senza rappresentanza. Nel primo caso il mandatario è investito da una procura che lo abilita ad agire x conto e in nome del mandante, e gli atti giuridici da lui compiuti sono direttamente produttivi di effetti giuridici nei confronti del mandante. Mandato speciale-> riguarda il compimento di uno o più atti giuridici specifici Mandato generale-> riguarda tutti gli atti di ordinaria amministrazione. Nel secondo caso il mandatario, pur agendo x conto del mandante, lo fa in nome proprio, x cui si obbliga direttamente con i terzi e nessun rapporto si crea tra terzo e mandante. La commissione e la spedizione
La commissione è una sorta di mandato a vendere o a comprare x conto di committente e in nome del commissionario (senza rappresentanza). Il mandato è revocabile finché la vendita non sia stata conclusa. Il commissionario è retribuito dal committente con provvigione che corrisponde a una % sul valore dell’affare, perciò se non vende o non compera, non guadagna. Il committente può revocare l’ordine di concludere l’affare fino a che il commissionario non l’abbia concluso. Il rischio che il terzo compratore non paghi il prezzo o che non consegni la cosa venduta è a carico del committente, ad eccezione che vi sia la clausola “star del credere” in forza del
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quale il commissionario garantisce di persona l’adempimento del terzo e il buon esito dell’affare (sorta di fideiussione). La spedizione è un tipo di mandato senza rappresentanza con il quale lo spedizioniere si obbliga a concludere un contratto di trasporto contro corrispettivo. Finché lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto con il vettore, il mittente può revocare l’ordine. I contratti per la promozione d’affari: la mediazione, l’agenzia
La mediazione è un contratto a prestazioni corrispettive, caratterizzato dall’imparzialità del mediatore, conseguenza dell’assenza di vincoli x ambedue le parti. Il mediatore è colui che mette in relazione due o più parti x la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. È retribuito con provvigione dovutagli da ciascuna delle parti solo se l’affare è concluso (sennò solo rimborso spese). Con il contratto d’agenzia l’agente assume stabilmente l’incarico di promuovere, x conto di un determinato proponente, la conclusione di contratti in una zona determinata. È un rapporto di collaborazione stabile con l’imprenditore proponente basato su un contratto di durata. Vige il diritto di esclusiva x entrambe le parti. L’imprenditore non può avere più agenti nella stessa zona, e l’agente non pu ò trattare nella stessa zona e nello stesso ramo di attività per conto di più imprese. L’agente promuove la conclusione dei contratti ma sarà il proponente a concluderli. Agente retribuito con provvigione solo x gli affari che hanno avuto regolare esecuzione. L’agente può promuovere e concludere i contratti se gli è stata conferita la rappresentanza.
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CAPITOLO TRENTADUESIMO I CONTRATTI DI PRESTITO Il comodato
Contratto reale con il quale il comodante consegna al comodatario una determinata cosa affinché se ne serva x un uso determinato, con l’obbligazione di restituire la stessa cosa ricevuta (unica obbligazione che nasce). Contratto a titolo gratuito (spirito di liberalità). Precario: clausola che impone la restituzione immediata qualora il comodante ne faccia richiesta. Il mutuo
Contratto reale di prestito di determinate quantità di denaro o di altre cose fungibili. Le cose consegnate dal mutuante al mutuatario passano di proprietà a quest’ultimo, il quale dovrà restituirle al mutuante della stessa specie e qualità. Promessa di mutuo: contratto consensuale di mutuo con il quale il mutuante si obbliga a prestare una somma al mutuatario (contratto di finanziamento). Il mutuo è un contratto a titolo oneroso: il corrispettivo consiste nella corresponsione degli interessi (10% tasso legale). Può essere prevista la restituzione a rate di capitale con i relativi interessi: in caso di mancato pagamento di una rata può provocare la pretesa del mutuante di riottenere l’intero capitale. Il mutuatario non può, se previsto un termine, consegnare la somma in anticipo.
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CAPITOLO TRENTATREESIMO I CONTRATTI DI BANCA E DI BORSA La banca
La banca svolge attività di intermediazione nella circolazione di denaro; le 2 funzioni caratteristiche sono la raccolta di risparmio e l’esercizio del credito (finanziamenti ad imprese, pubblici, privati) che si attuano mediante i contratti bancari dove una delle parti è necessariamente la banca. Il deposito bancario
È un contratto reale con il quale la banca, attraverso un’operazione passiva, raccoglie il risparmio (che impiega nella propria attività di finanziamento) mentre il depositante ottiene, al contempo, la custodia del denaro e gli interessi sulla somma depositata-> deposito irregolare perché ha x oggetto cose fungibili, delle quali la banca si serve. Duplice funzione: -custodia nell’interesse del cliente -funzione di credito nell’interesse della banca L’apertura di credito, l’anticipazione bancaria
Il primo (fido) è un contratto consensuale ad effetti obbligatori. Con esso la banca si obbliga a tenere a disposizione del cliente una determinata somma di denaro per un dato tempo. La banca si fa debitrice del cliente x la somma accreditatagli e il cliente acquista contro la banca il diritto di utilizzazione del credito concessogli. L’apertura di credito può essere allo scoperto, ossia senza garanzie reali o personali a favore della banca, oppure garantita da ipoteca, pegno, fideiussione.. La seconda consente ad un soggetto di disporre di una somma della quale non sono precisati termini e modalità di utilizzo, con garanzia di pegno su cose mobili (sottospecie di apertura di credito garantita). Lo sconto bancario
Consiste in una operazione complessa che consente ad un soggetto che ha esigenze di liquidità di cedere alla banca un proprio credito a condizione dell’adempimento dello stesso. La banca compra il credito ad un prezzo inferiore rispetto al credito stesso-> sconto. Il cliente però gode immediatamente della liquidità data (cambiali e assegni).
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Il conto corrente di corrispondenza, i servizi bancari accessori
Il primo è un contratto oneroso che ha x oggetto l’esecuzione da parte della banca (dietro commissione) d’incarichi affidatile dal cliente come l’incasso di crediti o pagamento di bollette. Uno specifico incarico è quello collegato al rilascio del libretto di assegni: il cliente infatti dà l’incarico alla banca di effettuare pagamenti a terzi. Cassette di sicurezza: non è un contratto di deposito ma di locazione in quanto la banca si obbliga a consentirne l’uso e a mantenerla idonea all’uso. I contratti di borsa: la vendita a termine, il riporto
Con la vendita a termine il venditore s’impegna a trasferire al compratore titoli di una data specie e quantità alla fine del mese e il compratore s’impegna a pagare alla stessa scadenza, il prezzo corrente alla data del contratto, con la conseguenza che, se il prezzo di mercato sarà aumentato, guadagnerà il compratore; se sarà diminuito, il venditore. Il riporto è un contratto reale che si perfeziona con la consegna dei titoli. Il riportato trasferisce la proprietà dei titoli di credito di una data specie ad un altro soggetto, il riportatore, x un determinato prezzo e quest’ultimo s’obbliga a sua volta a trasferire al riportato alla scadenza del termine stabilito, altrettanti titoli della medesima specie, contro il rimborso del prezzo, che può essere un prezzo aumentato-> riporto o diminuito-> deporto.
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CAPITOLO TRENTAQUATTRESIMO I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE E DI RENDITA Il contratto di assicurazione
Assicurazione: operazione ec. volta a trasferire un rischio da un soggetto (l’assicurato) all’impresa assicurativa. Quest’ultima si obbliga, verso il pagamento di un corrispettivo detto premio, a rivalere l’assicurato del danno prodotto dal verificarsi di un evento avverso, che colpisca i beni o il patrimonio dell’assicurato; oppure si obbliga a pagare una somma di denaro al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. L’impresa di assicurazione forma un fondo premi dal quale attinge x indennizzare i singoli colpiti da un sinistro. Quanto maggiore è il numero degli assicurati tanto più il rischio è ripartito, tanto minore è l’ammontare dei premi richiesti dall’assicuratore. Il codice civile mira ad agevolare l’assicurato nell’esatta valutazione del rischio d’assumere, consentendogli l’annullamento di contratto concluso sulla sola base di dichiarazioni volutamente inesatte dell’assicurato, o se gravi, di recedere dal contratto. Assicurazione x conto altrui: l’assicurato non coincide con la parte che contrae l’assicurazione. Assicurazione a favore di terzi: l’assicurato è una persona diversa dal beneficiario dell’assicurazione, ossia dal soggetto al quale spetterà l’indennizzo al verificarsi delle’evento. Il contratto deve essere provato x iscritto e il documento che ne fornisce la prova è la polizza di assicurazione. L’assicurazione contro i danni
Copre i rischi cui sono esposti i beni, o meglio i diritti patrimoniali dell’assicurato. Opera il principio indennitario ossia il diritto dell’assicurato contro l’assicurazione è il risarcimento del danno subito: -interesse all’assicurazione: può validamente assicurarsi solo chi è esposto al rischio dedotto dal contratto, chi dal sinistro può subire un danno ed ha interesse al risarcimento, sennò il contratto è nullo. -limiti del risarcimento: il pagamento dovuto non può essere maggiore dell’entità del danno-> non può in tal modo ricavare nessun vantaggio dal verificarsi del sinistro.
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-surrogazione dell’assicuratore: questo una volta pagata lì indennità si sostituisce all’assicurato nell’esercizio dell’azione di danni verso gli eventuali terzi responsabili. L’assicurazione sulla vita
Ha carattere previdenziale: l’assicurato mira a garantire la disponibilità di una somma o di una rendita ai familiari o agli eredi al momento della propria morte, oppure a se stesso x la tarda età. Il contratto di rendita
Conferisce ad una delle parti il diritto di esigere periodicamente una somma di denaro o cose fungibili, dietro corrispettivo della cessione di un capitale o del trasferimento di un bene immobile. Può essere perpetua (agli eredi) o vitalizia.
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CAPITOLO TRENTACINQUESIMO I CONTRATTI NELLE LITI La transazione
Contratto consensuale a titolo oneroso con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite, cioè ad una controversia giudiziale, già insorta fra loro o prevengono una lite che potrebbe insorgere. Le reciproche concessioni sono rinunce parziali alla propria pretesa o contestazione. Deve essere provato x iscritto. Il sequestro convenzionale, la cessione dei beni ai creditori, l’anticresi
Il sequestro convenzionale è un contratto reale con il quale 2 o più parti affidano a un terzo una o più cose, rispetto alle quali sia nata una controversia, purché le custodisca e le restituisca a quella fra le parti litiganti cui la cosa o le cose spetteranno quando la controversia sarà definita. Il terzo, sequestratario, è soggetto alle norme sul deposito. La cessione dei beni ai creditori è un contratto ad effetti esclusivi obbligatori con il quale il debitore incarica i suoi creditori di liquidare (ossia convertire in denaro) tutti o alcuni dei suoi beni e di ripartirne il ricavato fra loro x soddisfare il credito concessogli. Il debitore è libero solo dal momento in cui i creditori ricevono il ricavato. L’anticresi è un contratto accessorio a un già definito rapporto obbligatorio avente x oggetto il pagamento di una somma di denaro. Con questo il debitore s’obbliga a consegnare un immobile al creditore, affinché questi lo goda e ne percepisca i frutti imputandoli al pagamento del proprio credito (non si può eccedere i 10 anni).
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CAPITOLO TRENTASEIESIMO LE ASSOCIAZIONI Il concetto di associazione
Istituzione attraverso le quali vengono perseguiti scopi superindividuali. L’istituzione prende vita da un atto di autonomia contrattuale, il contratto di associazione; il rapporto che vincola tra loro gli associati è un rapporto contrattuale: -contratto plurilaterale con comunione di scopo -contratto di organizzazione (prestazioni destinate ad una attività Lo scopo comune può essere di natura ideale o di natura non economica: scopi di carattere culturale, assistenziale, sportivo, ricreativo x es. partiti politici, sindacati. È un’organizzazione collettiva a struttura aperta, in quanto le nuove adesioni sono possibili senza che ciò implichi una modificazione di contratto. Associazione riconosciuta e associazione non riconosciuta come persona giuridica
La prima: - Soggetto di diritto a sé stante, distinto dalle persone dei membri - Hanno un patrimonio che appartiene all’associazione e non ai singoli associati, sul quale possono agire i creditori dell’associazione, e non i creditori dei suoi membri. - Possono acquistare beni mobili e immobili, sia a titolo oneroso, sia a titolo gratuito. - Delle obbligazioni risponde solo l’associazione con il suo patrimonio (no responsabilità dei singoli associati) - Il patrimonio è riconosciuto - È sottoposta a controlli da parte dell’autorità governativa (o regionale): -in sede di riconoscimento: esaminazione dei fini dell’ente e i mezzi patrimoniali x provvedervi oltre che la conformità della legge all’atto costitutivo e dello statuto. -in occasioni di modificazione dell’atto costitutivo o dello statuto. - Sono soggette a registrazione in un apposito registro delle persone giuridiche, tenuto presso le prefetture o presso le regioni (registrazione dati). La seconda: - Soggetto di diritto (spetta anche senza il riconoscimento) - Hanno un fondo comune, ma la condizione giuridica di questo corrisponde alla condizione giuridica che è propria del patrimonio dell’ass. riconosciute (i singoli
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associati non possono chiedere la divisione di fondo comune, ne pretenderne la quota in caso di recesso). - Possono acquistare beni come le associazioni riconosciute però non a titolo gratuito - X le obblig. assunte dalle persone che rappresentano l’associazione rispondono sia i membri che hanno agito in nome e x conto dell’assoc., sia il fondo comune. Responsabilità degli associati (sono gli amministratori che rispondono delle obbligazioni se il fondo comune non basta) - La consistenza del fondo comune è vaga, ciò determina la responsabilità dei singoli come garanzia x i terzi. - Non sono sottoposte ad alcun controllo pubblico. Il contratto di associazione e le sue vicende
L’atto costitutivo dell’associazione è un contratto di natura consensuale, x cui si perfeziona x effetto dell’accordo intercorso tra le parti. È richiesta la forma scritta a pena di nullità. Il contratto di associazione si scompone in 2 documenti: atto costitutivo e statuto che devono indicare: lo scopo, le condizioni x l’ammissione degli associati, le regole sull’ordinamento interno (contributi..). Tuttavia non vi è un diritto di ammissione x colui che possiede i requisiti necessari-> vige l’autonomia contrattuale. L’estinzione si compie x le clausole previste dall’atto costitutivo (scadenza), deliberazione dell’assemblea, raggiungimento dello scopo o impossibilità a conseguirlo, il venire a mancare di tutti gli associati-> Fase successiva: devoluzione dei beni cioè il trasferimento ad un nuovo soggetto (altri enti con scopi analoghi) dell’eventuale residuo netto del patrimonio. Gli organi dell’associazione
Assemblea: composta dagli associati. Competenze-> modificazione dell’atto costitutivo e dello statuto, nomina e revoca amministratori, approvazione bilancio annuale, scioglimento anticipato associazione. Organo amministrativo: organo esecutivo degli amministratori. Competenza esclusiva x ciò che attiene alle decisioni operative relative all’esecuzione dei singoli atti. Organo di controllo (collegio dei probiviri): controlla l’attività degli amministratori e assicura l’effettiva destinazione del patrimonio al perseguimento dello scopo voluto.
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Libertà dell’associazione e libertà nell’associazione
Art 18 cost. libertà di aderire o meno alle associazioni, fermo restando i divieti in ordine alle associazioni vietate dal codice penale: segrete, militari con scopi politici.
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CAPITOLO TRENTASETTESIMO LE FONDAZIONI E I COMITATI Le fondazioni
Ente dotato di personalità giuridica, che dispone di un proprio patrimonio x il conseguimento di scopo non lucrativo, rivolto a favore di terzi. Mentre nelle associazioni prevale l’elemento personale, qui prevale quello patrimoniale. Atto di fondazione: atto unilaterale del fondatore produttivo si effetti giuridici in virtù della sola dichiarazione di volontà del fondatore. Contenuto dell’atto: -atto di disposizione patrimoniale-> tramite il quale il privato si spoglia in modo definitivo e irrevocabile, della proprietà di beni che destina a scopo di pubblica utilità. -atto di organizzazione:-> predeterminazione della struttura organizzativa che dovrà provvedere alla realizzazione dello scopo. Qualora lo scopo fosse raggiunto o divenisse impossibile, la fondazione si può estinguere o modificare lo scopo comune. Il fondatore non partecipa all’esecuzione dell’atto di fondazione e non concorre nell’amministrazione dei beni di cui si spoglia. L’esecuzione dell’atto di amministrazione è invece affidata agli amministratori, vincolati al perseguimento dello scopo (nel quale sia riconoscibile una pubblica utilità). Le fondazioni devono essere riconosciute con l’inscrizione nel registro delle persone giuridiche. I comitati
Più persone che non dispongono di mezzi patrimoniali adeguati si fanno promotori di una pubblica sottoscrizione raccogliendo i fondi x realizzare lo scopo (comitati di soccorso, beneficienza..). Fasi: a) i promotori annunciano al pubblico lo scopo e lo invitano a versare denaro b) i fondi formati dalle offerte (oblazioni) vengono destinati allo scopo. Solo se i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo annunciato, o questo non sia più attuabile può essere modificata la destinazione, ma solo x provvedimento dell’autorità governativa. Se i promotori chiedono il riconoscimento della personalità giuridica allora siamo in presenza di una comune fondazione, diversa solo x il modo con cui si è formato il patrimonio.
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CAPITOLO TRENTOTTESIMO LE SOCIETà Il concetto di società
Tipo di organizzazione nella quale più persone (soci) utilizzando dei beni e (a volte) il loro stesso lavoro, costituiscono ed esercitano un impresa nell’intento di ricavarne un guadagno, che verrà tra loro diviso. Sono collocate nei contratti plurilaterali con comunione di scopo con i quali nuove parti possono aggiungersi alle parti originarie, senza che ciò comporti stipulazione di un nuovo contratto. I conferimenti sono le prestazioni alle quali le parti di contratto di società si obbligano. I beni conferiti formano un fondo comune, vincolato a quella specifica destinazione che è l’esercizio, in comune fra i soci, dell’attività economica. Società e comunione
Il contratto di società dà vita ad un fondo sociale: i beni conferiti dai soci si trasformano in patrimonio della società, ovvero appartenente ai soci solo collettivamente-> comunione a scopo di godimento (non è società se vi è solo comunione di beni e non esercizio di attività produttiva). Società di persone e società di capitali
-società semplice: forma più elementare. Essa può avere x oggetto solo l’ esercizio di attività non commerciale. Principio maggioritario x la modifica dei contratti sociali. -società in nome collettivo: principio dell’irrevocabilità per ciò che riguarda la modificazione del contratto sociale. Tipo generico di attività commerciale. Deve iscriversi nel pubblico registro delle imprese, ma non è fondamentale-> irregolare se non s’iscrive/ regolare se s’iscrive-> atto costitutivo che deve essere redatto in scritture privata autenticata o x atto pubblico. Deve contenere: generalità soci, ragione sociale/nome della società, sede, oggetto sociale/attività ec. -società in accomandita semplice: si distingue da quella in nome collettivo x la presenza degli accomandatari (soci nella snc) e degli accomandanti i quali non partecipano all’amministrazione della società e godono di responsabilità limitata. Caratteri : -responsabilità illimitata e solidale dei soci x le obbligazioni sociali: deve rispondere del suo adempimento con tutti i beni presenti e futuri, sopportando il rischio
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d’impresa illimitato, non solo i beni conferiti alla società ma tutto il suo patrimonio. Inoltre il creditore può esigere da un unico socio l’intera prestazione. -ciascun socio è anche amministratore-> ciascun socio concorre alla direzione d’impresa -intrasferibilità della qualità di socio senza consenso degli altri soci -società x azioni: sono dotate di personalità giuridica perciò realizzano autonomia patrimoniale e i soci sono limitatamente responsabili sulle quote di capitale versato (azioni). Capitale minimo iniziale 120.000€. Iscrizione nel registro delle imprese obbligatoria in quanto ha efficacia costitutiva della società (altrimenti non esiste) e acquista personalità giuridica. Lo statuto contiene le norme relative al funzionamento della società-> ma oggetto separato e aggiuntivo all’atto costitutivo (parte integrante). Deve costituirsi x atto pubblico e le modificazioni dell’atto cost. richiedono un’assemblea straordinaria ma resta limitata. -società a responsabilità limitata -società in accomandita x azioni: spa modificata dalla presenza di uno o più soci accomandatari, illimitatamente e solidalmente responsabili x le obbligazioni sociali. Caratteri : -responsabilità limitata x i soci, rischiano solo il denaro o i beni che hanno conferito -il potere di amministrazione è dissociato dalla qualità di socio -la qualità di socio è liberamente trasferibile Organi: Assemblea-> formata dai soci che nominano gli amministratori, approvano il bilancio, modificano l’atto costitutivo Consiglio di amministrazione-> composto dai non-soci Collegio sindacale-> controlla l’amministrazione della società.
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CAPITOLO QUARANTUNESIMO LE SOCIETà COOPERATIVE
Società a capitale variabile con scopo mutualistico (no scopo di lucro). I soci godono di responsabilità limitata. Scopo mutualistico = fornire beni ai soci, servizi ed opportunità di lavoro a condizioni più favorevoli rispetto a quelle offerte dal mercato. Atto costitutivo + statuto.
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CAPITOLO QUARANTATREESIMO LA FAMIGLIA Famiglia in senso stretto e famiglia in senso ampio
In senso stretto s’intende il nucleo familiare, mentre in senso ampio l’insieme delle persone legate tra loro da rapporti di parentela (non è riconosciuta dalla legge oltre il 6° grado) e di affinità (vincolo che intercorre fra una persona e i parenti del suo coniuge anche se morto). La famiglia legittima
Si costituisce x matrimonio che impegna giuridicamente i coniugi in una serie di diritti e doveri reciproci e che costituisce fra loro un rapporto non dissolubile se non nei casi e nei modi previsti dalla legge. La costituzione riconosce alla famiglia specifici compiti: -i genitori hanno il dovere e il diritto di mantenere, istruire ed educare la prole -assistenza morale e materiale fra i coniugi -obbligo di prestare gli alimenti al parente o all’affine che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento La famiglia di fatto
È la stabile convivenza fra uomo e donna, basata sul reciproco vincolo affettivo, senza impegno giuridicamente vincolante. Costituita da persone non sposate: -rapporti fra conviventi di fatto: unione libera che non implica diritti e doveri reciproci come quelli sopra. Ciascuno dei conviventi può interrompere il rapporto a propria discrezione e in ogni momento. Non si ha diritto alla successione legittima ma si ha diritto alla pensione di guerra alla convivente del caduto (convivenza almeno di 1 anno), al risarcimento danno al convivente superstite x fatto illecito di un terzo. -rapporti fra genitori e figli naturali: i genitori hanno il diritto e l’obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli nati fuori dal matrimonio. Il riconoscimento o l’accertamento giudiziale della paternità/maternità comporta l’assunzione di tutti i doveri e diritti spettanti nei confronti dei figli, inclusi il diritto e il dovere alla prestazione alimentare. X la successione i figli illegittimi sono equiparati a quelli naturali.
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Gli alimenti
Una persona che versi in stato di bisogno, priva cioè di quanto sia necessario x la vita, e che non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento ha diritto di richiedere i mezzi di sussistenza in denaro o in natura ai membri della sua famiglia. Il diritto agli alimenti è limitato al necessario x la vita, non si estende fino al mantenimento. Se la persona caduta in stato di bisogno aveva donato i propri beni, l’obbligo alimentare incombe prima che sui membri della famiglia, sul donatario. Questo diritto non può essere ceduto, si estingue con la morte dell’obbligato, è irrinunciabile e imprescrittibile.
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CAPITOLO QUARANTAQUATTRESIMO IL MATRIMONIO Il matrimonio come atto
Si suole distinguere tra: Atto-> inteso come dichiarazione di volontà delle parti di contrarre il matrimonio, reso ufficiale dinanzi al pubblico ufficiale. Rapporto-> relazione giuridica che s’instaura fra i 2 coniugi. Il contenuto dell’atto è predeterminato dalla legge-> le parti non possono modificarlo ma solo accettarlo così com’è. Promessa di matrimonio-> è l’atto con cui una persona s’impegna a contrarre matrimonio con una det. persona. Questa non è vincolante, non produce perciò effetti giuridici. Non è però neanche irrilevante perché il promittente può, entro un anno dall’altrui rifiuto di celebrare il matrimonio, domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa + risarcimento danno x spese effettuate. La celebrazione di matrimonio è preceduta dalle pubblicazioni, ossia da un foglio appeso x almeno 8 giorni al comune che da notizia del matrimonio. Necessaria altrimenti vi è una sanzione amministrativa, ma non l’invalidità della celebrazione. Dal momento della dichiarazione dell’ufficiale di stato civile durante la cerimonia, lo sposo/a può revocare il sì appena prestato ma non dopo il “vi unisco in matrimonio”. L’atto di celebrazione del matrimonio è l’unica prova dell’avvenuta celebrazione. Le condizioni x contrarre matrimonio
-maggiore età o per gravi motivi a 16 anni -sanità mentale (no interdetto/ temporanea incapacità d’intendere e di volere) -libertà di stato (no chi si è già sposato con matrimonio civile) -assenza rapporti di parentela, affinità, adozione -no coloro che l’uno è stato condannato x omicidio consumato o tentato omicidio sul coniuge dell’altro -lutto vedovile: 300 giorni (10 mesi) La nullità del matrimonio
- cause di nullità sopra citate - vizi del consenso:
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- incapacità naturale d’intendere e di volere - violenza-> consenso estorto con violenza - timore d’eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo (timore x esecuzioni razziali o politiche) - errore sull’identità della persona del coniuge (scambio di persona) - errore sulle qualità personali dell’altro coniuge (s’ignora malattia fisica o psichica dell’altro coniuge o altra anomalia tale da impedire lo svolgimento della vita coniugale come l’impotenza) - simulazione (es. matrimonio allo scopo di far ottenere a una delle parti la cittadinanza italiana). - il matrimonio contratto con altro uomo, qualora il primo coniuge sia stato dichiarato morto presunto. L’azione di nullità (imprescrittibile) può essere domandata in ogni tempo (anche dopo la morte di uno dei 2 coniugi) e x casi specifici (es. matrimonio tra affini) con decadenza di un anno. Può essere sanato un matrimonio dichiarato nullo con coabitazione x un anno. La sentenza che dichiara nullo il matrimonio ha effetto retroattivo tra le parti, ma non rispetto ai figli: i figli concepiti dopo matrimonio nullo sono cmq legittimi. Se però nel caso di bigamia o incesto le parti erano in malafede i figli hanno lo stato di figli naturali riconosciuti.
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CAPITOLO QUARANTACINQUESIMO IL RAPPORTO MATRIMONIALE Diritti e doveri che derivano dal matrimonio
Il marito e la moglie hanno gli stessi diritti e doveri: fedeltà , assistenza morale e materiale, collaborazione nell’interesse della famiglia, coabitazione, mantenere educare e istruire la prole. È cittadino italiano il figlio nato da cittadini italiani, ovunque sia nato. Il coniuge di cittadino italiano acquista la cittadinanza dopo 6 mesi di residenza e 3 anni di matrimonio. I genitori hanno la rappresentanza dei figli minori, l’usufrutto legale sui beni dei figli, esclusi quelli acquistati con proventi del proprio lavoro, ma devono destinare i frutti al mantenimento della famiglia. La separazione personale dei coniugi
Tra i coniugi separati non c’è più l’obbligo di coabitazione né quello alla fedeltà; c’è solo l’obbligo del coniuge a corrispondere mantenimento all’altro coniuge che non abbia redditi propri. La separazione può essere: -giudiziale: pronunciata dal tribunale su domanda di uno dei coniugi, quando siano sopraggiunti fatti da rendere intollerabile la convivenza. Chi subisce l’addebito ha solo diritto agli alimenti. Il giudice inoltre stabilisce a chi affidare la prole, chi resta nella casa familiare e chi provvede al mantenimento. Il coniuge al quale sono affidati i figli ha la patria potestà su di essi (non x le decisioni importanti). -consensuale: decisa di comune accordo fra i coniugi La separazione cessa, senza bisogno di alcun provvedimento del giudice, x volontà anche tacita dei coniugi, che riprendano a convivere. Lo scioglimento del matrimonio
Il matrimonio si scioglie o con la morte di uno dei coniugi o con il divorzio. Il divorzio è stato introdotto nel 1970. Può essere domandato: -dopo 2 anni di separazione -ci sia stata condanna dell’altro coniuge con pena di reclusione maggiore di 15 anni -non ci sia stata consumazione di matrimonio -se il coniuge straniero nel suo paese ha ottenuto l’annullamento del matrimonio o si sia risposato
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Il matrimonio cattolico cessa x gli stessi casi anche se la chiesa continua a considerarli sposati e quindi il divorziato non può contrarre nuovo matrimonio cattolico. Transessuali: se cambia di sesso l’altro coniuge può richiedere il divorzio.
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CAPITOLO QUARANTASEIESIMO I RAPPORTI PATRIMONIALE NELLA FAMIGLIA Comunione e separazione dei beni
Il regime legale è quello della comunione dei beni: occorre una esplicita opzione dei coniugi x instaurare fra loro la separazione dei beni. La comunione di beni comprende: - I beni acquistati dai coniugi durante il matrimonio - I frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi percepiti ma non consumati - L’utile percepito dal lavoro di ciascuno di essi - Aziende costituite durante il matrimonio e gestite da entrambi L’amministrazione ordinaria dei beni spetta a ciascun coniuge mentre quella straordinaria a tutti e 2 congiuntamente. Sui beni che formano la comunione fra coniugi è impresso un vincolo di destinazione-> mantenimento della famiglia e educazione prole. Nel caso d’annullamento o scioglimento del matrimonio si da luogo alla divisione dei beni in parti uguali. Con la separazione dei beni ciascuno resta proprietario individuale dei beni che acquista durante il matrimonio e ne ha, individualmente il godimento e l’amministrazione salvo l’adempimento degli obblighi d’assistenza familiare a favore dell’altro coniuge e figli. X le obbligazioni contratte separatamente dai coniugi, i creditori possono essere pagati, dopo aver attinto ai beni personali, sulla metà dei beni della comunione e se non sono sufficienti possono essere presi anche i beni personali dell’altro coniuge. In caso di separazione no. L’impresa familiare
È impresa familiare l’impresa nella quale prestano continuativa attività di alvoro il coniuge dell’imprenditore o i suoi parenti o affini. L’impresa, se appartiene ad uno dei familiari, resta come tale e non diventa impresa familiare. Solo se si lavora nell’ambito dell’impresa si acquista il diritto agli utili o ai suoi beni. Il lavoro domestico da diritti sull’impresa solo se ha efficacia causale nella gestione imprenditoriale
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CAPITOLO QUARANTASETTESIMO LA FILIAZIONE La filiazione legittima
La filiazione è il rapporto che intercorre fra genitori e figli e che attribuisce al primo il diritto/dovere d’istruire e educare i figli. Lo stato di figlio legittimo spetta a chi sia stato concepito durante il matrimonio, anche se nato dopo la cessazione o la dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale; spetta a chi sia nato durante il matrimonio anche se concepito prima della sua celebrazione (nato almeno 6 mesi dopo il matrimonio e entro 10 mesi della fine del matrimonio). Può formare oggetto di 3 azioni di stato: -disconoscimento della paternità: è reputato figlio legittimo se non è disconosciuta la paternità. Prescrizione entro 6 mesi la madre e entro 1 anno il padre. -contestazione della legittimità: accetta l’inesistenza di stato di figlio legittimo -reclamo della legittimità: con la quale il figlio mira ad ottenere l’accertamento dello stato di figlio legittimo. Le ultime 2 sono imprescrittibili. Lo stato di figlio legittimo si prova con l’atto di nascita. La filiazione naturale
È figlio naturale il figlio nato fuori dal matrimonio, può restare tale oppure può essere riconosciuto da uno o entrambi i genitori o può ottenere l’accertamento giudiziale della paternità/maternità. Può assumere 4 aspetti: -figlio naturale non riconosciuto-> figlio d’ignoti -filiazione naturale riconosciuta -filiazione adulterina-> sono figli di genitori di cui uno almeno è sposato con un’altra persona -figli naturalmente incestuosi-> sono quelli che nascono da genitori tra loro parenti (non possono essere riconosciuti salvo il caso in cui s’ignori la parentela). La legittimazione di figlio naturale può essere richiesta solo dopo il riconoscimento. L’adozione
Di maggiorenni: -può essere adottata una sola persona, e se coniugata, la coppia -l’adottante deve aver compiuto 35 anni
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-ci deve essere il consenso dell’adottato e dell’adottante, ma anche dei genitori dell’adottato e del coniuge dell’adottante Revoca: se l’adottato abbia attentato alla vita dell’adottante o del coniuge o dei discendenti. Di minorenni: -può essere adottato solo chi dichiarato in stato di adottabilità (perché si trovano in situazione d’abbandono) -l’adottante deve essere maggiorenne e sposato da 3 anni (no separati) Effetti: stato di figlio legittimo, cognome del padre adottivo, stessa posizione successoria dei figli di sangue. L’affidamento dei minori
L’affidamento in famiglia o in istituti ha funzione solo assistenziale: l’affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento, alla sua educazione e istruzione. Il minore resta sottoposto alla potestà dei genitori e l’affidatario deve tener conto delle loro indicazioni favorendo il reinserimento nella famiglia d’origine.
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CAPITOLO QUARANTOTTESIMO LE SUCCESSIONI A CAUSA DI MORTE I rapporti trasmissibili a causa di morte
Definizione: fase di passaggio nella quale una persona subentra in una posizione giuridica appartenente ad un’altra. Alla morte della persona alcuni suoi diritti e alcune sue obbligazioni si estinguono, altri si trasmettono ai suoi successori. Rapporti trasmissibili: -diritti patrimoniali assoluti (proprietà, diritti reali di godimento e le garanzie reali) -diritti di credito -debiti -i contratti in corso di esecuzione alla morte di uno sei contraenti (i contratti di locazione e di affitto, vendita e acquisto) -quota di partecipazione a spa e srl. Rapporti non trasmissibili: -i diritti e gli obblighi non patrimoniali(quelli familiari ad es.) -quei diritti reali che non possono durare oltre la vita del titolare (usufrutto, uso e abitazione) -i debiti e i crediti che hanno carattere strettamente personale (es. diritto alla rendita vitalizia) -i contratti che obbligavano il defunto ad una prestazione di fare (es. mandato) -i contratti con propensioni del tutto personali (c. d’associazione). Se la morte colpisce una delle parti nel corso della formazione del contratto, prima che questo sia concluso, toglie ogni efficacia alla proposta. Il proponente infatti ha la possibilità di revocare tale proposta prima dell’accettazione (se muore verrebbe privato di tale possibilità). Eccezione (favore legislativo x la continuità dei rapporti): -la proposta irrevocabile che è vincolante x l’erede del proponente defunto -imprenditore grosso-> con organizzazione destinata a perseguire oltre la sua morte, la sua proposta o la sua accettazione conservano efficacia. L’eredità e le diverse forme della successione
Eredità: insieme dei rapporti giuridici che alla morte della persona si trasmettono ai suoi successori. Ereditante: colui che cede l’eredità; Erede: colui che acquista l’eredità (se più di 1 coeredi).
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La successione si apre al momento della morte e nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto. La morte del soggetto produce una situazione giuridica che è detta delazione, ossia l’offerta dell’eredità ad una persona che se vuole la può acquistare. La delazione può assumere 2 forme: -eredità devolta x legge-> successione legittima -eredità devolta x testamento-> successione testamentaria Vi è anche una terza forma, la successione necessaria che opera-> -se l’ereditante aveva fatto testamento, ma aveva trascurato det. parenti ai quali la legge riconosce il diritto di succedere in una det. quota dell’eredità -se egli pur essendo morto senza testamento, aveva in vita donato i suoi beni in misura tale da ledere i diritti dei parenti La vocazione è il titolo in base a quale l’erede è chiamato a succedere x testamento o x successione legittima. La successione a causa di morte può essere: A TITOLO UNIVERSALE: il successore si qualifica come erede. L’erede subentra indistintamente nell’universalità dei beni del testatore o in una quota degli stessi da solo o in concorso con altri. A TITOLO PARTICOLARE: il successore si qualifica come legatario. Il legatario succede al testatore in uno o più beni determinati che vengono considerati quote dell’intero patrimonio. Capacità a succedere e successione x rappresentazione
Sono capaci a succedere sia le persone fisiche sia (x successione testamentaria) gli enti riconosciuti o non riconosciuti. Anche i nascituri, a patto che vengano al mondo e, limitatamente alla successione legittima, siano stati concepiti al momento dell’apertura della successione. Possono inoltre succedere x testamento i figli non ancora concepiti di una data persona già vivente. Sono escluse dalla successione perché indegne le persona che abbiano commesso gravi reati nei confronti del defunto o dei suoi parenti e chi ha falsificato, soppresso, alterato, celato il testamento o ha indotto il testatore, con violenza o inganno a mutare o fare testamento. Perché coloro succedano occorre che il defunto, x testamento o x atto pubblico, li avesse riabilitati. Si ha successione x rappresentazione nel caso in cui una persona che x testamento o x legge sia chiamata a succedere a un’altra, non voglia o non possa succedere: non voglia cioè non accetti l’eredità o non possa perché indegna a succedere o morta. La rappresentazione fa subentrare i discendenti, legittimi o naturali, alla persona che www.tesionline.it
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non voglia o non possa succedere. Il successore che non può o non vuole succedere prende il nome di rappresentato, chi assume il suo posto rappresentante. L’accettazione dell’eredità e la separazione dei beni
L’accettazione rappresenta il mezzo tecnico con cui il chiamato acquista l’eredità. Qualora l’eredità non venga accettata questa viene detta eredità giacente-> in tal caso il tribunale nomina un curatore dell’eredità fino al momento in cui quest’ultima non venga accettata, o in mancanza di accettazione che sia devoluta allo stato. L’erede ha 10 anni di tempo x accettare (se erede sotto condizione, dal momento in cui essa si avvera). L’accettazione può essere: -pura e semplice-> fa si che i beni del defunto si confondano con il patrimonio dell’erede perciò dovrà pagare i debiti del defunto e soddisfare i legati anche con il proprio patrimonio, se i beni ereditati sono insufficienti a pagare i debiti ereditati. -con beneficio d’inventario-> fa si che il patrimonio del defunto diverrà suo, ma restando separato dagli altri suoi beni, perciò dovrà pagare i debiti del defunto con i soli beni ereditati. Si fa con atto ricevuto dal notaio o dal cancelliere dell’ufficio giudiziario e affinché abbia effetto occorre che l’erede abbia compiuto entro 3 mesi, l’inventario dei beni ereditari. I minori, gli interdetti e gli incapaci possono accettare solo x beneficio d’inventario. La rinuncia è un atto unilaterale che si può fare prima che sia decorso il termine x accettare. Nonostante abbia rinunciato l’erede conserva x 10 anni dall’apertura della successione il diritto di accettare l’eredità, ma potrà esercitarlo solo se altri eredi, accettando non abbiano già preso il suo posto. All’erede che abbia accettato l’eredità spetta la petizione di eredità con la quale l’erede chiede l’accertamento della sua qualità di erede e quindi la consegna dei beni ereditari posseduti da altri. L’erede inoltre ha il diritto di agire contro chiunque possieda beni facenti parte del patrimonio ereditario x ottenerne la restituzione. La comunione ereditaria e la divisione
Se gli eredi sono più di 2 tra essi s’instaura una situazione di contitolarità dei diritti inerenti all’eredità. I coeredi partecipano alla comunione in proporzione della loro quota ereditaria, nella stessa proporzione acquistano tutti i crediti e subentrano in tutti i debiti del defunto. Ciascuno dei coeredi può richiedere la divisione del patrimonio ereditario (salvo se il defunto non l’ha vietata) in 3 modi: -amichevole: consenso di tutti i coeredi -giudiziale: in caso di mancato accordo tra le parti interviene l’autorità giudiziaria www.tesionline.it
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-fatta dal testatore: questi forma le porzioni d’assegnare a ciascuno Se i coeredi sono discendenti del defunto, o discendenti e coniuge, nell’assegnare a ciascuno la sua porzione si tiene conto delle donazioni fatte dal defunto-> collazione, che mira ad evitare disparità di trattamento fra eredi che abbiano ricevuto donazioni in precedenza e eredi senza donazioni.
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CAPITOLO QUARANTANOVESIMO LE SUCCESSIONI PER LEGGE La successione legittima
Si verifica in mancanza di un testamento o qualora il testatore non abbia disposto di tutti i beni. I beni ereditari andranno ai parenti (no affini) e succedono nel seguente ordine: coniuge, discendenti legittimi e naturali, ascendenti legittimi, collaterali, genitori di figlio naturale, altri parenti entro il 6° grado inclusi fratelli e sorelle naturali. Qualora non vi siano parenti entro il 6° grado i beni vanno allo stato (risponde dei debiti entro il limite dei beni ereditati). Casi: coniuge con figli-> coniuge ½ , figli il resto (se non ci sono va tutto al coniuge) coniuge senza figli-> coniuge ⅔, genitori fratelli e sorelle il resto (““) né figli né coniuge-> genitori ½ fratelli e sorelle legittimi il resto. Coniuge separato = coniuge non separato Ai figli legittimi sono equiparati quelli adottivi e naturali. La successione necessaria dei legittimari
Le persone a favore della quale la legge riserva una quota di eredità sono: coniuge, figli legittimi, figli naturali, ascendenti legittimi. Tale quota è riservata a costoro anche contro l’espressa volontà del defunto e può arrivare a coprire fino ai ¾ del patrimonio ereditario. La quota disponibile si calcola detraendo dal patrimonio i debiti, ma aggiungendovi le donazioni secondo le regole sulla collazione-> operazione contabile a cui si da il nome di riunione fittizia.
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CAPITOLO CINQUANTESIMO LA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA E LA DONAZIONE Il testamento
Il testamento è un atto giuridico unilaterale, che consiste della sola dichiarazione di volontà del testatore e che è destinato a produrre effetti. È un atto revocabile fino all’ultimo istante di vita del testatore e con il testamento il soggetto da in eredità dal momento in cui muore-> atto a causa di morte. È un atto formale e scritto secondo le seguenti forme: olografo (scritto a mano dal testatore), pubblico (scritto dal notaio dopo che il testatore gli ha esposto le sue ultime volontà davanti a 2 testimoni), segreto (non importa la forma ma deve essere consegnato dal testatore al notaio sigillato, davanti a 2 testimoni). L’istituzione di erede ed i legati
Il testamento può contenere disposizioni patrimoniali e non. Quelle patrimoniali possono essere: - istituzione di erede, di uno o più eredi, a titolo universale - uno o più legati, ossia non costituenti una quota Legato di specie-> proprietà di una cosa determinata Legato di genere-> proprietà di cose determinate nel genere Si acquistano immediatamente, senza accettazione (salvo rinuncia). - costituzione di una fondazione La diseredazione non può pregiudicare i diritti dei legittimari i quali non succedono solo x indegnità. Alcune persone invece sono incapaci di succedere x testamento perché in contrasto con la qualità di erede x la funzione svolta o perché in grado di esercitare pressioni sul testatore, influenzandone la volontà e sono: interprete, notaio e le persone che abbiano scritto testamento segreto. La condizione, il termine, l’onere
L’efficacia dell’istituzione d’erede e di legato possono dipendere dal verificarsi di una condizione sospensiva (conseguire un titolo di studio, in attesa del quale è nominato un amministratore dell’eredità) o risolutiva (perde efficacia al verificarsi di un evento futuro). Solo i legati possono essere sottoposti a termine. L’onere è una prestazione di fare o non fare imposta al beneficiario dell’atto di liberalità-> obbligazione personale dell’onerato.
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Appunti di Chiara Pasquini
Invalidità del testamento
Il testamento invalido può essere: - nullo x difetto della forma/ x motivo illecito - annullabile x difetto di capacità (minore, interdizione giudiziale, incapacità naturale)/ vizi della volontà (errore, violenza, dolo) L’azione di annullamento si prescrive nel termine di 5 anni che decorrono, x il caso d’incapacità, dalla data di esecuzione del testamento, x i vizi, dalla loro scoperta. La donazione e le altre liberalità fra vivi
La donazione è il contratto con il quale, x spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione. Oggetto della donazione può essere qualunque bene che si trova nel patrimonio del donante. Si ha donazione quando: -il donante trasferisce al donatario un diritto reale su un bene o un diritto di credito -il donante assume un’obbligazione nei confronti del donatario (donazione obbligatoria) -il donante rinuncia ad un credito che il donatario aveva nei confronti del donante Il donante remunera, x riconoscenza o x considerazione dei meriti, un servizio che di regola non è suscettibile di valutazione economica o quando il bene donato ha un valore assai superiore a quanto si usa dare in simili circostanze (donazione rimuneratoria). Causa: spirito di liberalità che esprime l’assenza di costrizione in chi senza corrispettivo dispone a favore di altri di un proprio diritto o si obbliga nei suoi confronti ad una prestazione di dare. Formazione del contratto: x la donazione è richiesta, a pena di nullità, la forma solenne dell’atto pubblico al fine di garantire l’effettiva volontà del donante. Per le donazioni che hanno x oggetto denaro o cose mobili di modico valore non necessita l’atto pubblico purché vi sia la consegna. Il modico valore della cosa donata si valuta in rapporto alle condizioni ec. del donante. Contratto consensuale e revocabile in 2 casi: -x sopravvenienza di figli o di altri discendenti (proposta entro 5 anni) -x ingratitudine del donatario (entro un anno dalla conoscenza del fatto) Il donante è responsabile del proprio inadempimento o del ritardo solo x dolo o x colpa grave, x cui sarà il donatario a dover provare che lo stesso è dipeso da dolo o da colpa grave.
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CAPITOLO CINQUANTUNESIMO LA TRASCRIZIONE La pubblicità dei fatti giuridici in genere
Mezzi di pubblicità: registri dello stato civile, r. delle persone giuridiche (associazioni e fondazioni), r. delle imprese, r. immobiliari, r. di det. categorie di beni mobili. Funzioni della pubblicità: notizia, dichiarativa (rendere opponibile ai terzi il fatto giuridico), costitutiva (necessario x produrre effetti giuridici). La trascrizione immobiliare e mobiliare
È un regime di pubblicità degli atti immobiliari che si attua x mezzo di pubblici registri e che ha principalmente ad oggetto gli atti che costituiscono, modificano o estinguono diritti reali sui beni immobili e sui beni mobili registrati. È caratterizzata dalla priorità temporale: l’atto trascritto per primo prevale sugli atti trascritti successivamente, anche se questi siano di data anteriore. La trascrizione non ha efficacia costitutiva, ma dichiarativa, nel senso che non è elemento di perfezionamento del contratto, né requisito x l’acquisto del diritto; consente solo all’acquirente di accertare che il suo dante causa risulta titolare. Ciò tuttavia non conferisce la certezza assoluta che i titoli trascritti siano validi e che l’alienante sia titolare del diritto. La trascrizione perciò attua solo una pubblicità dichiarativa, x cui non si può sanare un contratto dichiarato nullo o annullabile, nonostante l’avvenuta trascrizione. Atti soggetti a trascrizione: -atti che producono l’acquisto, la modificazione o la perdita di un diritto reale -domande giudiziali riguardanti atti soggetti a trascrizione -atti che devono essere trascritti x effetti particolari Effetti della trascrizione: colui che ha trascritto per primo potrà opporre agli altri il proprio diritto. Trascrizione di contratti preliminari: si tratta di effetto prenotativo, difatti la trascrizione del contratto preliminare consente di rendere opponibile ai terzi gli effetti del contratto sin dalla data di trascrizione del contratto preliminare. Luogo e modalità delle trascrizioni: deve essere fatta presso ciascun ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni. Modo: sentenza, atto pubblico, scrittura privata autenticata.
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CAPITOLO CINQUANTADUESIMO LE PROVE L’onere della prova
Mezzi processuali necessari x dimostrare l’esistenza di un fatto dichiarato dalle parti. Il giudice deve porre a fondamento della propria decisione solo le prove che le parti hanno presentato in giudizio (principio dispositivo che si traduce in onere della prova). Non provare il proprio diritto equivale a non averlo. Chi fa valere in giudizio un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento mediante specifici mezzi di prova. La prova documentale
- Atto pubblico-> fa piena prova - Scrittura privata/telegrammi-> acquista efficacia di prova solo quando viene riconosciuta da colui contro il quale la scrittura è prodotta, o quando è legalmente considerata riconosciuta (autenticata da un notaio, da pubblico ufficiale, accertata giudizialmente). Quando si voglia far valere un documento contro persone estranee alla sua redazione bisogna che esso abbia data certa, ossia quando è stato presentato al notaio x l’autenticazione o quando è stato registrato. Prova legale vincola il giudice nella valutazione del giudizio. La prova testimoniale, la confessione, il giuramento, le presunzioni
Testimonianza: prova di un fatto x testimoni. È esclusa x i contratti, x il pagamento di debiti il cui valore dell’oggetto ecceda i 2,58€, quando si vuole provare l’esistenza di un patto aggiunto o contrario al contenuto di un documento (è prevalente la prova documentale di quella testimoniale). Prova scritta: nei casi in cui sia vietata la testimonianza. Eccezione qualora si abbia perduto il documento. Confessione: è una dichiarazione che una parte fa in giudizio (giudiziale) o fuori (stragiudiziale) della verità dei fatti a sé sfavorevoli e favorevoli alla controparte. Se l’altra parte non contesta la verità, le dichiarazioni fanno piena prova. Giuramento: dichiarazione di verità pronunciata in giudizio con formula solenne da una delle parti (la parte che giura falso commette reato).
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- Decisorio se una parte invita l’altra a giurare x farne dipendere la decisione della causa - Suppletorio se richiesto dal giudice x integrare le prove. Presunzioni:consistono nell’indurre da un fatto noto l’esistenza di un fatto ignoto. - Legali, le conseguenze probatorie che la stessa legge trae da un fatto noto-> assoluta quando non ammette prova contraria/relativa se la ammette. - Semplici, costituiscono in una deduzione compiuta dal giudice x fondare il proprio convincimento in ordine di fatti non provati (si deve basare su elementi gravi e precisi).
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CAPITOLO CINQUANTATREESIMO LA PRESCRIZIONE E LA DECADENZA La prescrizione
Estinzione dei diritti a causa del loro mancato esercizio x un tempo prolungato, determinato dalla legge. Il termine ordinario è 10 anni. X i diritti reali 20 anni, x il risarcimento danni 5 anni. La prescrizione comincia a valere dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere. Diritti imprescrittibili: di proprietà e indisponibili (personalità). Il decorso del termine è interrotto se: - Compie atto di esercizio dello stesso - Se riconosce l’esistenza del diritto In tal caso s’arresta il decorso del termine di prescrizione, il quale comincia a decorrere ex novo. È sospeso x impossibilità di svolgimento dell’esercizio. La decadenza
Estinzione del diritto x mancato esercizio nel tempo stabilito, con la funzione di limitare entro un breve tempo lo stato d’incertezza delle situazioni giuridiche. I termini di decadenza possono essere stabiliti anche dalle parti e non solo x legge (x prescrizione no). I termini inoltre sono più brevi della prescrizione e non ammette interruzione e sospensione.
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