DIRITTO PENALE (PARTE GENERALE)
Capitolo VI Il fatto.
Fatto: specifica forma di offesa a uno o più di giuridici: tale offesa può derivare sia da attività esteriori che
aggredisc aggred iscono ono il ben benee (reati (reati commis commissivi sivi), ), sia dall'om dall'omissi issione one di azioni azioni giuridi giuridicam cament entee impost impostee per proteggere proteggere il bene bene (reati (reati omissivi). omissivi). A) Il fatto nei reati commissivi. commissivi.
Elementi del fatto nei reati commissivi (reati caratterizzati dal compimento di azioni vietate dalla legge) 1) l'azione l'azione:
nei nei reati reati commis commissiv sivi,i, l'offes l'offesaa ai beni beni giuridi giuridici ci avv avvien ienee tramite tramite un'azione un'azione (umana, (umana, cioè cioè un'attività esteriore). - nei reati a forma vincolata: l'azione (concreta) sarà penalmente rilevante solo se compiuta con quelle determinate modalità descritte dalla norma incriminatrice; - nei reati a forma libera: il legislatore attribuisce rilevanza ad ogni comportamento umano che abbia causato, con qualsiasi modalità, un determinato evento. (In questi casi, l'azione concreta personalmente rilevante si concretizza, nei reati dolosi, nell'attività consistente nell'uso del mezzo scelto dall'agente per causare l'evento; nei reati colposi, nell'attività, in ogni azione, che abbia colposa mente creato il pericolo concretizzatosi nell'evento). - nei reati di possesso: reati nei quali l'oggetto del divieto è il possesso o la detenzione di questa o quella cosa, e non il compimento di un'azione (es. delitto di detenzione di monete falsificate); per armonizzare tali reati con l'idea del reato come offesa creata attraverso un'azione umana, basta, notiamo, il requisito dell'azione consistente nel procurarsi o nel ricevere la cosa. - reati di sospetto: speciale sottogruppo dei reati di possesso; nei reati di sospetto, l'onere della prova della destinazione o della provenienza lecita della cosa incombe interamente sull'imputato e finché il giudice versi in dubb dubbio io si impone impone una pronuncia pronuncia di condanna condanna (contrasto con l'art. 27. 2 Cost: presunzione presunzione di non colpevolezza). 2) i presupposti presupposti della condotta: in
molti reati, la rilevanza penale penale di una specifica specifica forma di offesa ad un bene giuridico giuridico è subordinata subordinata alla cond condizione izione che l'azione l'azione veng vengaa compiuta compiuta in presenza presenza di determinate determinate situazioni di fatto o giuridiche: tale situazioni sono definite "presupposti della condotta". (Es. in assenza del presupposto gravidanza, non può realizzarsi la condotta consistente nel compiere, senza il consenso della donna, attiinterruttivi della gravidanza). 3) l'evento:
spesso la norma incriminatrice richiede il verificarsi di un evento, cioè: un accanimento temporaneamente e spazialmente separato dall'azione e che da questa dev'essere causato. L'evento può consistere: in una modificazione della realtà fisica o psichica, in un'alterazione della realtà economicogiuridica... 4) il rapporto di causalità:
l'evento rileva solo se è stato causato dall'azione: tra l'azione e l'evento deve quindi sussistere un rapporto di causalità. Art. 40. 1 c.p. (rapporto di causalità): "Nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Principali teorie della causalità: 1
- teoria condizionalistica: l'azione A è causa dell'evento B, quando senza l'azione A, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, l'evento B non si sarebbe verificato. Tale teoria muove dalla premessa che ogni evento è la conseguenza di molti fattori causali, che sono tutti egualmente necessari affinché l'evento si verifichi: causa dell'evento è ogni azione che non può essere eliminata mentalmente, sulla base di leggi scientifiche, senza che l'evento concreto venga meno. Caratteri della teoria condizionalistica: a) il concorso di fattori causali preesistenti, simultanei o sopravvenuti non esclude il rapporto di causalità tra l'azione e l'evento, quando l'azione è una condizione necessaria dell'evento (e ciò vale anche se i fattori estranei all'opera dell'uomo sono anormali o rari); b) il rapporto rapporto di causalità causalità non è escluso escluso nemmeno nemmeno se il fattore causale causale ulteriore ulteriore rispetto rispetto all'azione all'azione dell'uomo consiste in un fatto illecito di un terzo; c) il rapporto di causalità non sussiste quando tra l'azione e l'evento si è inserita una serie causale autonoma, che è stata da sola sufficiente a causare l'evento: in tal caso, l'azione (se tale azione costituisce per sé reato si applica applica la pena per questo questo stabilita) stabilita) è solo un'antecedente un'antecedente temporale, temporale, e non una condicio sine qua non dell'evento. - teoria della causalità adeguata: l'azione A è causa dell'evento B quando senza l'azione A l'evento B non si sarebbe verificato e l'evento B rappresenta una conseguenza prevedibile (normale) dell'azione A. È esclusa quando tra l'azione e l'evento intervengono fattori causali anormali. - teoria della causalità umana: l'azione A è causa dell'evento B quando senza l'azione A l'evento B non si sarebbe verificato e inoltre il verificarsi dell'evento B non è dovuto al concorso di fattori eccezionali. Il rapporto di causalità si considera escluso quando tra l'azione e l'evento intervengono fattori causali rarissimi (che hanno una insignificante probabilità di verificarsi). L'accoglimento L'accoglimento della teoria teoria condiziona condizionalistica listica nell'art. nell'art. 41 c.p.
Art. 41 c.p. (concorso di cause).
Comma 1 "Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute (anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole), non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento". Comma 2 " Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce di per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita". Comma 3 "Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui". Al primo comma notiamo che per la sussistenza del rapporto di causalità basta che l'agente abbia posto in essere uno solo degli antecedenti necessari dell'evento; dal terzo comma notiamo che un'azione che sia condizione necessaria dell'evento ne resta causa anche se tra i fattori causali si annoveri un fatto illecito altrui. Al secondo comma si nota che nel caso di cause sopravvenute che sono state da sole sufficienti a determinare l'evento, è evidente che tra l'azione e l'evento si è inserita una serie causale autonoma, la quale fa sì che quella azione tra presenti non una condizione necessaria dell'evento, ma solo un suo antecedente temporale; comunque, quella azione solo temporalmente precedente l'evento, può di per sé costituire un reato (infatti, l'art. 42. 2 c.p. afferma che "se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, reato, si applica la pena pena per questo questo stabilita). stabilita). Sul tema tema la Cassazione Cassazione ha avuto avuto modo modo di precisare precisare che il rapporto di causalità tra l'azione e l'evento può escludersi solo se si verifichi una causa autonoma e successiva, che si inserisca nel processo causale in modo eccezionale, atipico, imprevedibile, mentre non può essere essere escluso escluso il nesso causale causale quan quando do la causa causa successiva successiva abbia solo accelerato accelerato la produzione produzione dell'evento, destinato comunque a compiersi sulla base di una valutazione dotata di un alto grado di credibilità razionale o di probabilità logica. 2
5) l'oggetto materiale:
in alcune figure di reato l'azione o l'evento devono incidere su una persona o su una cosa (oggetto del reato quindi). 6) le qualità o le relazioni del soggetto attivo nei reati propri: il reato comune è il reato che può essere
commesso da chiunque. Il reato proprio è invece il reato che può essere commesso soltanto da chi possegga possegga determinate determinate qualità o si trovi in determinate determinate relazioni relazioni con altre persone. persone. Quindi, tale reato può essere commesso solo dal soggetto che si trovi in una posizione che riflette un particolare rapporto con il bene giuridico, giuridico, il quale quale può essere essere attacca attaccato to direttamente direttamente solo solo da chi apparten appartenga ga a una cerchia cerchia determina determinata ta di soggetti. Nell'ambito Nell'ambito del del concorso concorso di di persone persone (ovviame (ovviamente nte nei nei reati propri): propri): - il soggetto privo della qualifica richiesta dalla norma incriminatrice che ha agevolato o istigato alla commissione del reato proprio la persona qualificata, concorre oggettivamente nel reato proprio, perché ha contribuito all'offesa del bene giuridico tutelato dalla norma; - si può avere concorso doloso all'offesa che caratterizza il reato proprio solo se l'istigatore o l'agevolatore sia a conoscenza di tutti gli elementi del fatto, a cominciare dalla qualità del soggetto attivo. 7) l'offesa:
l'offesa al bene o ai beni tutelati può assumere la forma della lesione o del pericolo (per l'integrità del bene o dei beni). La lesione (danno) si concretizza in una distruzione, alterazione in peggio, diminuzione di valore... del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice; il pericolo esprime invece la probabilità della lesione, una lesione quindi solo potenziale del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice. - reati di danno sono quelli dove il legislatore reprime fatti che compromettevano l'integrità dei beni; - reati di pericolo sono quelli dove il legislator reprime fatti che minacciano l'integrità del bene (es.: delitti di incendio, inondazione...: tali reati, come si vede, sono di pericolo in quanto mettono in pericolo la vita o la integrità fisica di un numero indeterminato di persone). I reati di pericolo concreto sono quelli in cui il giudice deve accertare se nel singolo caso concreto il bene giuridico ha corso un effettivo pericolo; i reati reati di perico pericolo lo astratt astrattoo sono sono invec invecee que quelli lli dov dovee il legisla legislatore tore,, sulla sulla base base di leggi leggi di esper esperienz ienza, a, ha provveduto provveduto che una classe di comportame comportamenti nti è, nella generalità generalità dei casi, fonte di pericolo pericolo per uno o più beni giuridici (quindi, (quindi, in questi casi, il pericolo pericolo non è elemento del fatto di reato e la sua sussistenza sussistenza nel caso concreto non deve essere accertata dal giudice).
B) Il fatto nei reati omissivi. omissivi.
Elementi del fatto nei reati omissivi (reati caratterizzati dall'omissione delle azioni imposte dalla legge per proteggere proteggere beni giuridici; giuridici; è quindi quindi rilevante rilevante solo il mancato mancato compiment compimentoo di azioni azioni imposte imposte da comandi comandi contenute in norme giuridiche). L'omissione: l'omissione penalmente rilevante consiste nel mancato compimento di un'azione che si aveva
l'obbligo giuridico di compiere. Dobbiamo distinguere tra reati omissivi propri (o, di mera omissione) e reati omissivi in propri (o, commissivi mediante omissione): - reati omissivi propri: sono quelli dove il legislatore reprime il mancato compimento di un'azione giuridicamente doverosa, indipendentemente dal verificarsi o meno di un evento come conseguenza dell'omissione; tali reati sono configurati direttamente da singole norme incriminatrici che descrivono sia l'azione doverosa la cui omissione è penalmente rilevante, sia i presupposti in presenza dei quali sorge l'obbligo giuridico di agire (es. delitto di omissione di soccorso, art. 593 c.p.). - reati omissivi impropri: sono quelli dove la legge incrimina il mancato compimento di un'azione giuridicamente doverosa imposta per impedire il verificarsi di un evento: in questi casi l'evento è elemento costitutivo del fatto. Ovviamente l'obbligo di impedire l'evento presuppone il relativo potere. 3
Agli effetti della legge penale, rileva solo il mancato compimento di un'azione impediva dell'evento imposta da una norma giuridica (art. 40. 2 c.p.); sono le norme giuridiche a stabilire quali siano i presuppost presuppostii in presenza presenza dei quali quali sorge l'obbligo l'obbligo di impedire impedire l'evento l'evento e quali siano gli eventi eventi il cui il verificarsi dev'essere impedito. "Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo" (tale articolo, come notiamo, espressamente subordina la rilevanza penale dell'omesso impedimento di un evento, alla presenza di un obbligo giuridico di impedirlo: un obbligo che fa del suo destinatario il garante dell' dell'in inte tegr grità ità di uno uno o più beni beni giur giuridi idici ci,, impe impegn gnan ando dolo lo a neut neutra raliz lizza zare re i peric pericol olii innes innesca cati ti da comportamenti di terzi o dalla forza della natura). Vi sono due classi di obblighi: obblighi di protezione e obblighi di controllo. - obblighi di protezione: quando l'obbligo giuridico consiste nella tutela di uno o più beni nei confronti di una gamma più o meno ampia di pericoli (es. nei rapporti tra coniugi, discende dall'art. 343 c.c. un obbligo reciproco di assistenza materiale: notiamo, quindi, un obbligo di protezione reciproca verso una gamma più o meno meno ampia ampia di di pericoli); pericoli); - obblighi obblighi di controllo: controllo: sono que quelli lli aventi aventi per oggetto la neutralizza neutralizzazione zione dei pericoli derivanti da una determinata fonte, in funzione della tutela di tutti i beni che possono essere messi a repentaglio da quella fonte di pericolo (si parla sia dei pericoli creati da forze della natura, sia dei pericoli connessi allo svolgimento di attività umane) (es. l'obbligo di neutralizzare i pericoli per la incolumità pubblica derivanti da inondazioni incombe sui diversi organi in cui si articola il servizio della Protezione Civile). Art. 40. 2 c.p.:
L'individuazione dei dei garanti nelle società società commerciali. commerciali.
(Garanti: coloro che devono tutelare beni giuridici impedendo determinati eventi. Hanno quindi l'obbligo giuridico di impedire un evento, ex art. 40. 2 c.p.). Nelle imprese imprese strutturate strutturate in forma forma societaria societaria possiamo possiamo individua individuare re due fondament fondamentali ali categorie categorie di doveri doveri di garanzia: - que quelli lli finaliz finalizza zati ti alla protez protezione ione/tut /tutela ela del patrimo patrimonio nio sociale sociale,, relativi relativi quindi quindi alla alla amminis amministra trazio zione ne dell'impresa (obbligo di protezione ex art. 40. 2 c.p.); - quelli finalizzati al controllo delle fonti di pericolo immanenti all'esercizio dell'attività d'impresa, relativi quindi alla gestione tecnica, operativa e commerciale dell'impresa sociale (obbligo di controllo ex art. 40. 2 c.p.). Dai doveri relativi all'amministrazione dell'impresa discende l'obbligo di impedire la commissione dei reati fallimentari e societari (evento) da parte del direttore generale e dell'institore: titolari di questo obbl obblig igoo di prote protezio zione ne (del (del bene bene giur giuridi idico co "pa "patri trimo monio nio soci social ale" e")) sono sono i memb membri ri del del cons consig iglio lio di amministrazione della società. Anche il secondo ordine di obblighi di garanzia (quelli finalizzati al controllo delle fonti di pericolo immanenti all'esercizio dell'attività d'impresa) incombe sui membri del consiglio di amministrazione della società: ad essi la legge affida il compito (dovere) di organizzare la struttura e l'attività d'impresa in modo adeguato alla salvaguardia degli interessi dei singoli e della collettività che possono essere messi in pericolo pericolo dall'attività dall'attività d'impresa. d'impresa. Il nesso tra omissione omissione ed evento evento
Nei reati omissivi omissivi impropri impropri l'evento l'evento è elemento elemento costitutivo costitutivo del fatto e il nesso nesso tra omissione omissione ed evento evento consiste non già nella causazione dell'evento, bensì nel suo mancato impedimento (art. 40. 2 c.p.). - nei reati commissivi: il rapporto di causalità si configura quando l'azione è un antecedente storico che non può essere eliminato mentalmente senza che l'evento venga meno; - nei reati omissivi: il rapporto di causalità tra omissione ed evento sussiste quando l'azione doverosa che è stat stataa omes omessa sa,, se foss fossee stat stataa comp compiu iuta ta,, avre avrebbe bbe impe impedi dito to il verif verific icar arsi si dell' dell'ev even ento to,, nel nel sens sensoo che, che, aggiungendola mentalmente, l'evento non si sarebbe verificato. L'accertamento del rapporto di causalità tra omissione ed evento avviene utilizzando lo schema della condicio sine qua non: non: bisogna chiedersi cioè se, 4
aggiungend aggiung endoo menta mentalme lmente nte l'azion l'azionee dov dovero erosa sa che è stata stata omessa omessa,, ne sarebb sarebbee segui seguita ta una serie serie di modificazioni della realtà che avrebbero bloccato il processo causale sfociato nell'evento.
C) Ulteriori classificazioni dei reati secondo la struttura del fatto.
Abbiamo già analiz Abbiamo analizzat zato: o: reati reati commi commissi ssivi/o vi/omiss missivi, ivi, reati reati a forma forma libera/v libera/vinc incola olata, ta, reati reati di dan danno/ no/di di pericolo, pericolo, reati reati comuni/pro comuni/propri. pri. - reati di condotta: sono quelli dove il fatto che si esaurisce nel compimento di una o più azioni (reati di mera azione) ovvero nel mancato compimento di un'azione (reati omissivi propri): in questi reati è irrilevante che all'azione o all'omissione descritta dalla norma incriminatrice consegua il verificarsi di uno o più eventi (quindi, notiamo che le eventuali conseguenze dell'azione o dell'omissione non sono elementi costitutivi del fatto); - reati di evento: sono quelli dove il fatto con Stati non solo di un'azione o di un'omissione, ma anche di uno o più eventi, conseguenza dell'azione (reati commissivi di evento) o dell'omissione (reati omissivi impropri). Quindi, solo nei reati di evento sorge il problema del nesso di causalità. Un reato si dice consumato quando nel caso concreto si sono verificati tutti gli estremi del fatto descritti dalla norma incriminatrice; finché il reato non è giunto consumazione potranno eventualmente ricorrere gli estremi di un tentativo. - reati reati istantan istantanei: ei: reati reati nei qua quali, li, una volta verific verificata atasi si la consu consumaz mazione ione del reato, reato, è irrilev irrilevant antee che la situazione antigiuridica si protragga nel tempo; - reati reati perman permanent enti: i: reati reati (es. (es. seque sequestro stro di person personaa art. art. 605 c.p.) c.p.) nei quali il protrar protrarsi si nel tempo della situazione antigiuridica creata dalla condotta è rilevante poiché, in questa classe di reati, il reato non si esaurisce finché perdura la situazione antigiuridica. Nei reati permanenti, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la permanenza; la legittima difesa è possibile per tutto il tempo per cui perdura perdura la situazione situazione antigiuridica antigiuridica;; il concorso concorso di persone persone può avvenire avvenire anche dopo l'inizio della fase consumativa; legge del tempo del commesso reato è sia quella vigente all'inizio, sia quella entrata in vigore nel corso della fase consumativa (infatti, per esempio, se durante il sequestro di persona il legislatore inasprisce il trattamento sanzionatorio di tale reato, all'agente è applicabile la nuova legge più severa); ai fini dell'applicabilità della legge penale italiana, il reato permanente si considera commesso nel territorio dello Stato anche quando la fase consumativa è iniziata all'estero ed è proseguita nel territorio dello Stato. - reati abituali: abituali: per reati abituali, si intende intende un reato di cui fatto esige la ripetizione, ripetizione, anche a notevole distanza di tempo, di una serie di azioni od omissioni: quindi, un singolo atto del tipo descritto dalla norma incriminatrice non integrerà la figura legale del reato in questione (es. delitto di maltrattamenti in famiglia art. 572 c.p.). Legge del tempo del commesso reato è la legge in vigore nel momento in cui è stato comm commes esso so anch anchee l'ulti l'ultimo mo degl deglii atti atti che che integ integra rano no il fatto fatto cost costitu itutiv tivoo del del reat reatoo abitu abitual ale. e. Ai fini fini dell'applicabilità della legge penale italiana, il reato si considera commesso nel territorio dello Stato anche quando uno solo degli atti la cui reiterazione integra il reato è stato compiuto nel territorio dello Stato. Il concorso di persone in un reato abituale si configura solo se il partecipe abbia contribuito causalmente alla realizzazione del numero minimo di condotte necessario per l'integrazione del fatto costitutivo del reato abituale. - reati necessariamente plurisoggettivi: sono quei reati di cui fatto richiede come elemento costitutivo il compimento di una pluralità di condotte da parte di una pluralità di persone. Reati necessariamente plurisogge plurisoggettivi ttivi in senso stretto (propri) sono quelli dove la norma incriminatrice incriminatrice assoggetta assoggetta a pena tutti i sogg sogget etti ti che che inter interve veng ngono ono nel nel reat reatoo (es. (es. bigam bigamia ia,, rissa rissa,, asso associa ciazio zione ne per per delin delinqu quer ere. e.....); ); reat reatii 5
necessariamente plurisoggettivi in senso ampio (impropri) sono quelli dove la norma incriminatrice assoggetta a pena soltanto alcune delle condotte che costituiscono il fatto di reato (es. l'estorsione, dove il concorrente necessario è il soggetto passivo del reato).
Capitolo VII L'antigiuridicità e le cause di giustificazione.
è il concetto con il quale si esprime il rapporto di contraddizione tra il fatto e l'intero ordinamento giuridico.
Antigiuridicità:
insieme delle facoltà o dei doveri derivanti da norme, situate in ogni luogo dell'ordinamento, che autorizzano o impongono la realizzazione di questo o quel fatto penalmente rilevante (ciò, al fine di salvaguardare un bene che l'ordinamento ritiene preminente). Se è commesso in assenza di ogni causa di giustificazione, il fatto (penalmente rilevante) è antigiuridico, e costituirà reato se concorre ranno gli altri estremi del reato (colpevolezza e punibilità). Se invece è commesso in presenza di una causa di giustificazione, il fatto (penalmente rilevante) è lecito, e quindi quindi non pun punibil ibile, e, né assog assogget gettab tabile ile a misure misure cautela cautelari ri proce processu ssuali ali,, perché perché non costitu costituisc iscee reato, reato, difettando l'estremo dell'antigiuridicità del fatto. Le cause di giustificazione hanno efficacia universale: il fatto, cioè, sarà lecito in qualsiasi settore dell'or dell'ordina diname mento, nto, e quindi quindi non potrà potrà essere essere assogg assoggett ettato ato a nessun nessun tipo di sanzio sanzione ne (penal (penale, e, civile, civile, amministrativa). Es. che cagiona la morte di un uomo per legittima difesa non potrà essere assoggettato né a pena, né alla sanzione civilistica del risarcimento o dei danni materiali e morali. Le norme che prevedono cause di giustificazione (norme che quindi rendono lecita la realizzazione di fatti penalmente penalmente rilevanti rilevanti per l'eserciz l'esercizio io di un dove dovere re o di una una facoltà) facoltà) non non sono norme penali penali e quindi quindi non sono soggette né alla riserva di legge ex art. 25. 2 Cost, né al divieto di analogia ex Art. 14 Preleggi (non si tratta nemmeno di norme eccezionali). Le cause di giustificazione, in definitiva, sono facoltà o doveri che hanno per oggetto la commissione di un fatto penalmente rilevante: rendono lecito il sacrificio di un bene giuridico, incorporato nella commissione del fatto, per salvaguardare un bene che l'ordinamento ritiene preminente. Art. 59. 1 c.p. : "Le circostanze che escludono la pena (le cause di giustificazione) sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute, o per errore ritenute inesistenti" (notiamo la rilevanza oggettiva delle cause di giustificazione: così, per esempio, il soldato che in guerra uccide un nemico commette un fatto di omicidio giustificato dall'adempimento di un dovere e il fatto resta lecito anche se egli credeva erroneamente di sparare contro un odiato commilitone o superiore). Art. 119. 2 c.p. : " Le circostanze oggettive che escludono la pena (cause di giustificazione) hanno effetto per tutti coloro coloro che sono concorsi nel reato" reato" (come notiamo, chi concorre concorre alla realizzazio realizzazione ne di un fatto tipico commesso in presenza di una causa di giustificazione non è punibile perché concorre in un fatto lecito). Contro il pericolo pericolo attuale di un'offesa giusta perché realizzata in presenza presenza di una causa di giustificazio giustificazione ne non si profilerà mai una legittima difesa: l'art. 52 c.p. richiede infatti che il pericolo dal quale ci si può difendere abbia per oggetto un' " offesa ingiusta". Cause di giustificazione (del fatto):
L'erronea supposizione supposizione della presenza presenza di cause cause di giustificazione. giustificazione. Art. 59. 4 c.p.: "Se l'agente ritiene per errore
che esistano circostanze di esclusione della pena (cause di giustificazione), giustificazione), queste sono sempre sempre valutate a suo favore (quindi non è punibile). Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo. 6
L'eccesso nelle nelle cause di giustificazione. giustificazione.
Se il fatto è commesso in presenza di una causa di giustificazione, ma la condotta dell'agente eccede i limiti segnati dalla norma scriminante, si parla di "eccesso nelle cause di giustificazione". Es.: Tizio, aggredito da Caio che alza la mano per schiaffeggiarlo, si trova in una situazione di pericolo attuale di un'offesa ingiusta ad un suo diritto (la sua integrità fisica): Tizio per respingere tale pericolo non si limita a neutralizzare l'aggressore colpendolo anticipatamente con un pugno, ma afferra un bastone e lo colpisce al capo uccidendolo. Come notiamo, il fatto è antigiuridico perché travalica i limiti della legittima difesa (art. 52 c.p.) (manca infatti il requisito della proporzione tra difesa e offesa), ma per poter porre quel fatto a carico dell'agente bisogna accertare se l'eccesso sia rimproverabile all'agente per colpa o per dolo; se invece l'eccesso è incolpevole, sarà esclusa qualsiasi forma di responsabilità penale. 1)Il codice penale disciplina espressamente l' eccesso colposo all'art. 65 c.p. "Quando, nel commettere alcuno dei fatti previsti dagli artt. 51, 52, 53, 54, si eccedano colposamente colposamente i limiti (stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'autorità ovvero imposti dalla necessità) delle cause di giustificazione, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi (se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo) " . La colpa dell'agente può riguardare: a) un erronea valutazione della situazione scriminante (es. l'agente ha creduto di vedere nelle mani dell'aggressore un coltello che non c'era, incorrendo in un errore nel quale non sarebbe caduto, al suo posto, nessuna nessuna persona persona ragionevole: ragionevole: l'errore ha dunque carattere carattere colposo e l'ordinamento l'ordinamento addebita il fatto all'agente a titolo di omicidio colposo); b) la colpa colpa può radica radicarsi rsi nella fase fase esecutiva esecutiva della della condotta condotta,, in particolare particolare in un un cattivo cattivo controllo controllo dei mezzi mezzi esecutivi, che comporta un risultato più grave di quello voluto dall'agente e che sarebbe stato lecito provocare provocare (es. l'agente l'agente estrae un'arma un'arma allo scopo di intimorire intimorire l'aggressore l'aggressore che stava per percuoterlo, percuoterlo, ma nel maneggiarla maldestramente fa partire un colpo che determina la morte dell'aggressore: l'agente risponderà, anche in questo caso, di omicidio colposo); c) se l'errore, invece, ha per oggetto la norma scriminante, sussiste la responsabilità per dolo (ipotesi non prevista prevista dall'art. dall'art. 55 c.p.) (es. ( es. se l'agente l'agente cagiona cagiona la morte dell'aggressore dell'aggressore ben rendendosi rendendosi conto che è in pericolo pericolo soltanto soltanto la sua integrità integrità fisica, ma ritenendo ritenendo per errore che la norma sulla legittima legittima difesa non contempli il limite della proporzione, risponderà non di eccesso colposo in legittima difesa, ma di omicidio doloso). 2) Si tratta di eccesso doloso (non riconducibile all'art. 55 c.p.) quando l'agente si sia rappresentato esat esatta tame mente nte la situ situaz azion ionee scrim scrimina inante nte,, abbia abbia pien pienam amen ente te contr control ollat latoo i mezz mezzii esec esecut utivi ivi e abbi abbiaa consapevolmente e volontariamente realizzato un fatto antigiuridico che, come lui sapeva, eccede i limiti della causa di giustificazione (es. è il caso di chi, aggredito da una persona che voglia solo percuoterlo, si renda conto che il pericolo che corre è solo quello di una percossa o al più una lesione e impugni un'arma, uccidendo deliberatamente l'aggressore: in tal caso l'agente risponderà di omicidio doloso consumato). incolpevole non sorge 3) Nel caso invece, di eccesso incolpevole sorgerà rà nessun nessunaa respon responsa sabili bilità tà pen penale ale:: l'ecces l'eccesso so è incolpevole quando l'errore in cui è incorso l'agente (vuoi nella fase di rappresentazione della situazione scriminante, vuoi nella fase esecutiva della condotta) non sia dovuto a colpa, perché non sarebbe stato evitato da parte di un uomo ragionevole che si fosse trovato ad agire nelle stesse circostanze di tempo e di luogo (es. è esente da responsabilità penale chi, aggredito da un energumeno disarmato che gli torce un braccio braccio a rischio di spezzarlo spezzarlo,, afferra una pistola e mira alle gambe gambe dell'aggress dell'aggressore, ore, ma questi questi inopinatamente si abbassa, viene colpito al ventre e muore).
Le singole cause cause di giustificazione. giustificazione.
1) il consenso dell'avente diritto (art. 50 c.p.) 2) l'esercizio di un diritto (art. 51 c.p.) 3) l'adempimento di un dovere (art. 51 c.p.) 7
4) la legittima difesa (art. 52 c.p.) 5) l'uso legittimo delle armi (art. 53 c.p.) 6) lo stato di necessità (art. 54 c.p.):non è una causa di giustificazione bensì una scusante. 1) Il consenso dell'avente diritto.
"Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne". Si tratta di una causa di giustificazione a portata limitata, dal momento che possono essere giustificati solo i fatti penalmente rilevanti che ledono o pongono in pericolo diritti individuali che le norme penali proteggono proteggono nell'esclusivo nell'esclusivo interesse interesse del titolare. titolare. Si tratta quindi quindi dei diritti disponibili disponibili da parte del titolare, nel senso che il titolare può disporne secondo la sua volontà consentendo a terzi la facoltà legittima di lederli o porli in pericolo. Quindi il fatto penalmente rilevante che lede o pone in pericolo un diritto disponibile con il consenso del titolare sarà dunque lecito. I diritti disponibili li possiamo individuare solo nell'ambito dei diritti individuali (sono quindi indisponibili gli interessi dello Stato, della famiglia.....). Tra i diritti individuali, è indisponibile il diritto alla vita (il bene vita è infatti non solo un interesse del singolo, ma anche della collettività). Sono disponibili i diritti patrimoniali (a meno che integrità del bene che forma oggetto del diritto patrimoniale patrimoniale soddisfi soddisfi anche un interesse interesse pubb pubblico, lico, es. l'edificio l'edificio privato privato sottoposto sottoposto a vincolo vincolo storicostoricoartistic artistico); o); sono sono dispon disponibil ibilii i diritti diritti person personalis alissim simii (diritto (diritto all'ono all'onore, re, alla alla libertà libertà sessua sessuale, le, alla alla libertà libertà personale: personale: la libertà personale personale incontra però un limite di misura. Il consenso consenso è inoperante inoperante in relazione relazione al delitto di riduzione in schiavitù, ex art. 600 c.p.). L'integrità fisica è illimitatamente disponibile quando l'atto di disposizione del corpo va a vantaggio della salute (come nel caso del consenso alla esportazione di un organo malato); l'integrità fisica è invece disponibile entro i limiti fissati dall'art. 5 c.c. se l'atto di disposizione del corpo va a svantaggio della salute del disponente (gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica). Il limite della diminuzione permanente della integrità fisica non sarà superato quando il consenso riguardi l'asportazione di parti del corpo (sangue, midollo spinale) autoriproducibili; il limite in questione sarà invece superato, e il consenso sarà inefficace, quando riguardi un organo non autoriproducibile, anche se si tratta di un organo doppio (vi è stata però una deroga al tale limite con la legge che ha reso lecita la donazione di un rene e la legge che ha reso lecito il trapianto di parte del fegato) ("gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando siano contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buoncostume"). requisiti ti del consens consenso o: legittimato a prestare il consenso è il titolare del diritto, o il suo Uno I requisi rappresentante legale o volontario (è comunque necessaria la capacità naturale di chi presta il consenso). Il consenso deve sussistere al momento del fatto ed è sempre revocabile. A differenza della dottrina, la giurisprudenza tende a considerare irrilevante il consenso (presunto). Art. 50 c.p.:
2) L'esercizio di un diritto. Art. 51 c.p. " L'esercizio di un diritto esclude la punibilità".
L'espressione diritto comprende non solo i diritti soggettivi in senso stretto, ma anche qualunque facoltà legittima di agire riconosciuta dall'ordinamento (es. la libertà di manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost). Comunque, facoltà di agire rilevanti ex art. 51 c.p. possono derivare da norme costituzionali (diritto di sciopero, libertà di manifestazione del pensiero...), da norme di legge ordinaria, da norme di fonte comunitaria, da leggi regionali, da una consuetudine. per stabilire se un fatto penalmente rilevante è lecito perché commesso nell'esercizio nell'esercizio di un diritto (ex art. 51 c.p.), è necessario necessario accertare accertare se tra le facoltà facoltà costitutive di tale diritto rientri proprio la specifica azione od omissione realizzata dall'agente. Es. tra le facoltà ricomprese nella libertà di manifestazione del pensiero rientra il diritto di cronaca giudiziaria in capo al giornalista: sarà Limiti del diritto scriminante:
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quindi lecita la narrazione fedele da parte del giornalista del contenuto delle dichiarazioni rese dai testimoni, imputati... nel corso di un procedimento penale, anche se ciò comporta una lesione dell'altrui reputazione, integrando gli estremi di un fatto di diffamazione (art. 595 c.p.). Il fatto resta lecito, in quanto realizzato nell'esercizio di un diritto, qualunque sia il fine, magari eticamente riprovevole, che ha in concreto animato il soggetto nell'esercizio del suo diritto (es. gettare discredito su un avversario politico in piena campagna elettorale): notiamo ancora una volta la rilevanza oggettiva delle cause di giustificazione ex art. 59. 1 c.p.. L'ipotesi di diritti scriminanti:
a) la libertà di manifestazione del pensiero: questo diritto di libertà comprende sia la manifestazione di opinioni, sia la narrazione di vicende e fatti. Per quanto riguarda la manifestazione di opinioni, il diritto ex art. 21 Cost copre anche manifestazioni di opinioni non argomentate nè motivate, e magari formalmente scor scorre rette tte (lesiv (lesive, e, offe offens nsiv ivee dell' dell'al altru truii reput reputaz azio ione ne). ). Per Per quan quanto to rigua riguard rdaa la narra narrazio zione ne di fatti, fatti, la giurisprudenza ritiene che gli eventuali contenuti offensivi della reputazione siano giustificati solo in quanto rispondono a verità (è inoltre necessario un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti dal giornalista). b) il diritto di sciopero: sciopero: in seguito seguito agli interventi interventi della Corte Costituzionale Costituzionale,, conservano conservano rilevanza rilevanza penale soltanto lo sciopero per fini non contrattuali e la coazione alla pubblica autorità mediante sciopero, limitatamente all'ipotesi in cui siano diretti a sovvertire l'ordinamento costituzionale. 3) L'adempimento di un dovere. a) L'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica. Art. 51 c.p.: "L'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica... esclude la punibilità".
Le norme giuridiche che impongono un dovere scriminante possono promanare non solo dalla legge o atti aventi forza di legge, ma anche da fonti sublegislative (es. regolamento). b) L'adempimento di un dovere imposto da un ordine della pubblica autorità.
In forza dell'art. 51 c.p., un dovere il cui adempimento rende lecita la realizzazione di fatti penalmente rilevanti può derivare, oltre che da una norma giuridica, anche da "un ordine legittimo della pubblica autorità". Tale ordine deve essere legittimo sia formalmente sia sostanzialmente: - l'ordine è formalmente legittimo quando concorrono tre requisiti: la competenza dell'organo che lo ha emanat emanato, o, la compe competen tenza za del destina destinatar tario io ad esegu eseguire ire l'ordine l'ordine,, il rispett rispettoo delle delle forme forme eventu eventualme almente nte prescritte prescritte per per la validità validità dell'ordine dell'ordine;; - l'ordine è sostanzialmente legittimo quando esistono i presupposti per la sua emanazione. La responsabilità responsabilità di chi emana e di di chi esegue un ordine ordine illegittimo.
Art. 51. 2 c.p. " Se un fatto costituente reato è commesso per l'ordine dell'Autorità, del reato risponde sempre il pubb pubblico lico ufficiale ufficiale che ha ha dato l'ordine". l'ordine". Art. 51. 3 c.p. "Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che per errore di fatto abbia ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo". Gli ordini illegittimi insindacabili.
Art. 51. 4 c.p. "Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sindacato sulla legittimità dell'azione". dell'azione". Si fa qui riferimento ai rapporti di subordinazione di natura militare o assimilati (es.: agenti di polizia, pompieri...): tali soggetti hanno il dovere di eseguire l'ordine emanato dal superiore, purché non si tratti 1) di un ordine formalmente illegittimo, 2) né di un ordine manifestamente criminoso, 3) né di un ordine del cui carattere criminoso il militare... sia personalmente a conoscenza. 9
In questi tre casi, l'inferiore non è più vincolato vincolato alla pronta obbedienza obbedienza ma ha il diritto-dovere diritto-dovere di opporre opporre un rifiuto. In tutti gli altri casi, l'esecuzione l'esecuzione degli degli ordini da parte del militare o dell'appartenen dell'appartenente te alla polizia di Stato non potrà ritenersi antigiuridico, costituendo l'oggetto di uno specifico dovere dell'agente: e tale dovere opererà come causa di giustificazione, fondata sulla prevalenza dell'interesse ad un pronto adempimento degli ordini dei superiori rispetto agli interessi tutelati dalle norme incriminatrici di volta in volta violate. Si tratta di una causa di giustificazione personale, nel senso che la liceità riguarda la condotta del solo subordinato e non si estende né a chi ha emanato l'ordine, né al terzo che spontaneamente cooperi alla commissione del fatto da parte del subordinato.
4) La legittima difesa.
"Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporziona proporzionata ta all'offesa". all'offesa". (Notiamo, quindi, che l'ordinamento attribuisce al cittadino la facoltà legittima di autotutelare i propri diritti, o di terzi, quando corrano il pericolo di essere ingiustamente offesi da terzi e lo Stato non sia in grado di assicurare una tempestiva ed efficace tutela attraverso i suoi organi). Art. 52. 1 c.p.
I presupposti presupposti della legittima difesa. a) La nozione di pericolo. Per pericolo si intende la probabilità del danno (attuale è il pericolo presente al
momento del fatto, non futuro o già esaurito; attuale è anche il pericolo perdurante, che si ha quando la lesione è ancora in corso). L'art. 52 facendo riferimento ad un pericolo attuale, esclude che la legittima difesa possa sussistere quando il pericolo è ormai passato (o perché si è tradotto in danno, o perché è stato definitivamente neutralizzato o si è altrimenti dissolto). Il pericolo deve scaturire da una condotta umana, si tratti di un'azione o di un'omissione. Quanto all'omissione potrà rilevare: - in primo luogo l'omesso impedimento di un evento lesivo (Art. 40. 2 c.p.): il mancato attuarsi, per es., da parte di di chi aveva aveva l'obbligo l'obbligo di controlla controllare re una fonte fonte di di pericolo pericolo per impedire impedire il prodursi prodursi di di eventi eventi lesivi (es., sarà lecito costringere con la minaccia o con la forza il casellante ad azionare i meccanismi necessari per abbassare le sbarre e quindi sarà giustificata la commissione di un fatto di violenza privata); - in secondo luogo rileveranno le omissioni costitutive di reati omissivi propri (es. omissione di soccorso) quando si violi il dovere giuridico di rimuovere un pericolo incombente su un diritto individuale (per esempio, se un automobilista, trovandosi in presenza di un ferito, sia astenga dal prestargli l'assistenza concorrente e cioè dal trasportarlo in ospedale, sarà lecito costringerlo con minacce o con la forza al soccorso). Perché la legittima difesa sia possibile è necessario il requisito dell'antigiuridicità dell'offesa: non ci si potrà quindi quindi difendere difendere di fronte a pericoli pericoli creati creati (da terzi) nell'eserciz nell'esercizio io di una facoltà facoltà legittima legittima o nell'adempimento di un dovere giuridico. La legittima difesa è invocabile anche contro condotte realizzate senza dolo o senza colpa, ovvero realizzate da un soggetto non imputabile (infermo) o non punibile. b) La fonte del pericolo.
I requisiti della difesa. difesa.
La difesa, per essere legittima, deve essere necessaria. Infatti "l'agente dev'essere stato costretto dalla necessità di difendersi: ciò significa che il pericolo di non poteva essere neutralizzato né da una condotta alternativa lecita, né da una condotta - lesiva di quella tenuta in concreto. Quindi, bisogna che l'agente non avesse altra via per sventare il pericolo, e non potesse realizzare la tutela del bene senza commettere un fatto penalmente rilevante.
a) La necessità.
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La dife difesa sa non non è nece necess ssar aria ia quan quando do sia sia poss possib ibile ile un commodus commodus discessus, discessus, quando cioè la persona minacciata nei propri diritti possa sottrarsi al pericolo senza esporre a rischio la sua integrità fisica (es. tramite la fuga). Quando Quando non ci sia la possibilità di neutralizzare neutralizzare il pericolo pericolo attraverso una condotta alternativa alternativa lecita, può accadere che il pericolo possa essere sventato attraverso una serie di fatti penalmente rilevanti a tutti egualmente efficaci: in tal caso il requisito della necessità comporta che la condotta difensiva adottata in concreto debba essere la meno lesiva tra quelle praticabili. Oltre che necessaria, la difesa dev'essere proporzionata all'offesa. In questo modo, l'art. 52. 1 c.p. impone una valutazione comparativa tra il bene dell'aggredito esposto a pericolo e il bene dell'aggressore sacrificato dalla azione difensiva. Ciò che si richiede non è la prevalenza del bene difeso rispetto a quello sacrificato, né l'equivalenza tra i due beni: l'aggredito può ledere un bene anche di rango superiore, sempre che il divario di valore tra i due beni non sia eccessivo. (Così, per esempio, la donna che sta per subire uno stupro può ben difendere la propria libertà sessuale anche a costo di uccidere l'aggressore: ciò in quanto la libertà sessuale e sì bene di rango inferiore, ma non eccessivamente inferiore rispetto al bene della vita. Per contro, colui che sta per subire un furto non può impedirlo uccidendo il ladro, poiché il divario di valore tra il bene patrimonio e il bene vita è così rilevante da rendere sproporzionata la difesa del primo bene a sacrificio del secondo).
b) La proporzione.
La legge 13 febbraio febbraio 2006 n. 59. 59.
Ha inserito i commi 2 e 3 all'art. 52 c.p. -comma 2 "Nei casi in cui taluno (chiunque) si introduca (ed eventualmente si trattenga contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo) nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita Dc ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si introduce clandestinamente o con l'inganno, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente legittimamente presente in uno dei luoghi luoghi ivi indicati indicati usa un'arma un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o l'altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza (volontaria intenzione dell'attività criminosa da parte del reo) e vi è pericolo d'aggressione. d'aggressione . - comma 3 "La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all' all'in inte tern rnoo di ogni ogni altr altroo luog luogoo ove ove veng vengaa eser eserci cita tata ta un'a un'att ttiv ivit itàà comm commer erci cial ale, e, prof profes essi sion onal alee o imprenditoriale". Il vero elemento di novità consiste nell'introduzione di una presunzione, in virtù della quale la reazione dell'ag dell'aggre gredito dito si con consid sidera era sempre sempre e comunq comunque ue propor proporzio zionat nataa all'offe all'offesa sa minacc minacciat iata, a, qua quando ndo il fatto fatto avvenga nel domicilio dell'aggredito o nel suo luogo di lavoro (ciò sottrae al giudice, limitatamente a ques questi ti casi casi,, la valu valuta tazio zione ne della della prop propor orzi zione one tra offe offesa sa e dife difesa sa,, riduc riducen endo do temp tempii e moda modalit litàà di accertamento dei fatti). (Abitazione: è il luogo dove normalmente la persona conduce vita domestica. Può essere indifferentemente un luogo mobile o in mobile-casa, caverna, baracca, capanna, carrozzone...; Luogo di privata dimora: è il luogo in cui si svolge qualsiasi attività della vita privata che debba esplicarsi fuori dalle ingerenze altrui, camera d'albergo, studio professionale, cabina del vagone letto o della nave...; Appartenenze: sono i luoghi aventi natura accessoria rispetto a quelli di privata dimora in quanto ne migliorano il godimento o il servizio, garage, cantine, fienili...) 5) L'uso legittimo delle armi. L'uso delle armi armi per respingere respingere una violenza o vincere vincere una resistenza resistenza all'autorità. all'autorità.
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"Ferme le disposizioni degli artt. 51 e 52, non è punibile il pubblico ufficiale (si fa riferimento solo ai pubblici ufficiali tra i cui doveri istituzionali rientra l'uso della coercizione fisica diretta con armi o con altri mezzi, definita forza pubblica. Essa ricomprende: gli ufficiali e gli agenti della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri della Guardia di Finanza) che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coercizione coercizione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorità". Art. 53. 1 c.p.
Presupposti Presupposti dell'uso delle armi: necessità, necessità, proporzione, proporzione, violenza o resistenza resistenza all'autorità. all'autorità.
1) necessità: l'uso delle armi dev'essere necessario. Quindi: l'uso delle armi non è consentito quando il pubblico pubblico ufficiale ufficiale può può respinge respingere re la violenza violenza o vincere vincere la resistenza resistenza all'Autorit all'Autoritàà con mezz mezzii diversi diversi da quelli quelli di coazione fisica (es. dialogando); (tra i diversi mezzi di coazione, tutti egualmente efficaci, l'agente deve scegliere il meno lesivo) 2) proporzione: si tratta di stabilire caso per caso se l'interesse pubblico che la coazione amministrativa mira ad affermare sia prevalente rispetto all'interesse individuale sacrificato; 3) violenza: infine, perché sia legittimo l'uso delle armi, dev'essere in atto una violenza o una resistenza nei confronti dell'Autorità. La violenza ricorre quando taluno, per ostacolare l'attività pubblica, faccia uso di qualsiasi forma di energia fisica (es. un lancio di pietre) che cada sulle persone, ledendone l'integrità o la salute, ovvero sulle cose, distruggendole o rendendole in tutto o in parte inservibili. Di resistenza si parla in relazione relazione alle sole sole ipotesi ipotesi di resistenza resistenza attiva, attiva, cioè cioè quelle quelle in cui la resistenza resistenza non si si limita all'inerte all'inerte impedimento fisico dell'attività pubblica né consiste nel mero allontanamento dal luogo in cui la pubblica autorit autoritàà abbia abbia intimat intimatoo di fermar fermarsi: si: es. resiste resistenza nza attiva attiva:: una "marcia "marcia"" compat compatta ta per super superare are uno sbarramento posto dalla polizia a protezione di un edificio ove si stia svolgendo una riunione tra Stati. L'uso delle armi armi per impedire la consumazione consumazione di gravissimi gravissimi delitti.
"Prevede la non punibilità dell'agente della forza pubblica che faccia uso o ordini di far uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica quando vi sia costretto dalla necessità di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona".
art. 53. 1 c.p. c.p.
Questa figura di uso legittimo delle armi sottostà ad un triplice limite: 1) necessità: l'uso delle armi dev'essere necessario,quindi non è consentito quando si possa impedire la consumazione di quei delitti con mezzi diversi (es., intavolando una trattativa con i rapitori di una banca o con gli autori di un sequestro di persona) e tra diversi mezzi di coazione, tutti egualmente efficaci, l'agente deve scegliere il meno lesivo; 2) propor proporzio zional nalità: ità: su di un piatto piatto dev'esse dev'essere re posto posto il ben benee messo messo in perico pericolo lo da chi sta tentan tentando do di realizzare uno dei delitti contemplati dalla norma, mentre nell'altro piatto vanno collocati, oltre al bene della vita o dell'integrità fisica di chi sta commettendo uno di questi delitti, (anche) i beni della vita dei singoli o della molteplicità di persone innocenti che possono essere lesi dall'uso delle armi (quindi, es. non si può sparare al sequestratore se si pone in pericolo la vita del sequestrato); 3) mome momento: nto: il momen momento to in cui può essere essere impedita impedita la consu consumaz mazione ione è que quello llo in cui (esauriti (esauriti gli atti atti preparatori preparatori e iniziata iniziata l'esecuzion l'esecuzionee del reato) già sussistono sussistono gli estremi estremi del tentativo tentativo di uno dei delitti contemplati dall'art. 53. 1 c.p. 2ª parte. Le ipotesi di uso legittimo legittimo delle armi previste previste dalle leggi speciali. speciali.
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Si tratta delle leggi speciali alle quali fa rinvio l'art. 53. 3 c.p. "La legge determina gli altri casi nei quali è autorizzato l'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica". La legge 4 marzo 1958 n. 100 in materia di repressione del contrabbando afferma: i militari, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alla repressione del contrabbando nelle zone di frontiera, possono fare uso delle delle armi armi qua quando ndo il con contrab trabban bandie diere re sia palese palesemen mente te armato armato,, ovv ovvero ero il con contra trabba bbando ndo sia compiuto di notte, o i contrabbandieri agiscano in gruppo di almeno tre persone, o anche quando il contrabbandiere si dia alla fuga a meno che non abbandoni il carico. In tutti questi casi, tali soggetti possono possono fare inoltre uso delle armi contro gli autoveicol autoveicoli,i, quand quandoo il cond conducen ucente te non ottemperi ottemperi all'i all'inti ntima mazio zione ne di ferm fermoo e non non vi sia la poss possibi ibilit litàà di ragg raggiu iung nger erlo lo (notia (notiamo mo,, quin quindi di,, che che vi è l'autorizzazione di un'attività pericolosa per la vita dei conducenti o di terzi che invece non è consentita nelle ipotesi disciplinate in via generale dall'art. 53). Altre ipotesi speciali di uso legittimo delle armi riguardano: la vigilanza interna ed esterna degli istituti penitenziari e i passaggi abusivi di frontiera. 6) Lo stato di necessità. Art. 54 c.p.:
commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvar sè comma 1 "Non è punibile chi ha commesso od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui il non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo". Comma 2 "Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo". pericolo". disposizione della prima prima parte di questo articolo articolo si applica anche anche se lo stato di necessità è Comma 3 " La disposizione determinato determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso commesso dalla persona persona minacciata minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo". Lo stato di necessità non è una causa di giustificazione bensì una scusante. Causa di giustificazione: facoltà legittima il cui esercizio rende lecita la commissione di un fatto penalmente penalmente rilevante. rilevante. In essa è la legge ad imporre un determinato determinato comportamen comportamento to (appunto,pe (appunto,penalme nalmente nte rilevante). Scusante: i poteri in cui l'ordinamento ritiene che non vi possa muovere un rimprovero a chi ha commesso un fatto fatto antigiu antigiuridi ridico co (comme (commesso sso cioè cioè in assenz assenzaa di scrimin scriminant anti) i) avendo avendo agito agito sotto sotto la pressio pressione ne psicologica psicologica (turbamento (turbamento motivaziona motivazionale) le) di una circostanza circostanza che rendeva rendeva inesigibile inesigibile l'astensione l'astensione da quel fatto. Requisiti dell'azione di salvataggio. salvataggio.
1) necessità necessità dell'azione e inevitabilità inevitabilità del pericolo: pericolo: ciò comporta comporta l'assenza l'assenza di alternative lecite o meno lesive egualmente efficaci per neutralizzare il pericolo; 2) proporzionalità tra fatto e pericolo: l'art. 54 c.p. esige che il fatto penalmente rilevante sia proporzionato al pericolo sventato con la commissione del fatto: notiamo, quindi, che la legge impone una valutazione comparativa tra il bene personale esposto a pericolo e il bene dell'innocente sacrificato dall'azione di salvataggio. Ciò che si richiede non è necessariamente la prevalenza del bene salvato rispetto a quello sacrificato, né la equivalenza dei due beni: quindi si può sacrificare un bene anche di rango superiore rispetto al bene in pericolo che viene salvato, semprechè il divario di valore tra i due beni non sia eccessivo eccessivo (quindi, es. la proporzione proporzione può sussistere sussistere anche anche nel fatto di chi uccide per salvare salvare il bene della libertà personale) La costrizione. costrizione.
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Esclusione o restrizione della libertà di agire causata da un effettivo turbamento psicologico in chi commette il fatto. Il soggetto dev'essere costretto dalla necessità di commettere il fatto penalmente rilevante. Vi sono due letture del termine costrizione: a) oggettiva impossibilità di salvare il bene in pericolo senza sacrificare il bene di un terzo innocente. Viene messo in risalto un mero bilanciamento di beni in conflitto che porterebbe ad inquadrare lo stato di necessità tra le cause di giustificazione. b) esclusione esclusione o restrizione restrizione della libertà di agire causata causata da un effettivo effettivo turbamento turbamento psicologic psicologicoo in chi commette il fatto. Tale definizione porta invece ad inquadrare lo stato di necessità tra le scusanti, cioè tra le ipotesi nelle quali la ragione della non punizione sta nell'assenza di colpevolezza di chi abbia agito sotto l'influenza di una pressione psicologica che, per il legislatore, rendeva inesigibile un comportamento rispettoso della legge penale. Prevale, comunque, tale seconda lettura che, appunto, nella lettura del requisito della costrizione dà risalto al turbamento motivazionale dell'agente. Da tale ricostruzione, che fa rientrare lo stato di necessità tra le scusanti, deriva un importante conseguenza in tema di soccorso di necessità, cioè nei casi in cui l'agente commetta un fatto penalmente rilevante per salvare "altri" dal pericolo attuale di un danno grave alla persona: persona: potrà essere essere scusato scusato il soccorso soccorso del terzo solo in quanto quanto la rappresenta rappresentazione zione del pericolo pericolo che incombeva su di lui abbia prodotto un effettivo turbamento del processo motivazionale dell'agente, il che potrà accadere accadere non solo quando il terzo sia il coniuge, coniuge, il figlio o un altro prossimo prossimo congiunto, congiunto, ma anche quando si tratti di altre persone vicine all'agente, come il convivente, il fidanzato, l'amico fraterno... Dall'inquadramento dello stato di necessità tra le scusanti, oltre alla necessaria conoscenza del pericolo e al conseguente effetto di costrizione psicologica, deriva ancora la possibilità di esercitare la legittima difesa contro chi agisce in stato di necessità (trattandosi di un fatto ingiusto e solo scusato). Inoltre lo stato di necessità potrà essere applicato ai concorrenti nella realizzazione del fatto di reato solo se si accerti in relazione ad ogni singolo concorrente la consapevolezza del pericolo e l'effetto di coazione psicologica. Il particolare dovere dovere giuridico giuridico di esporsi al pericolo. pericolo.
La legge esclude che possa essere applicato lo stato di necessità a chi ha un "particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo" (es. vigili del fuoco, bagnini, guardie del corpo...), sempre a condizione che l'agente si trovi ad affrontare un mero pericolo e non la prospettiva di una morte certa. Cause di giustificazione e clausole di "illiceità espressa".
Talvolta singole norme incriminatrici contengono clausole illiceità espressa: contengono cioè termini come "ingiusto", "indebitamente ", "arbitrariamente" ecc., che non contribuiscono a descrivere il fatto penalmente penalmente rilevante, rilevante, ma danno espresso (e pleonastico) rilievo alle cause di giustificazione previste dall'ordinamento, la cui presenza nel caso concreto rende lecita la commissione del fatto penalmente rilevante. Capitolo VIII La colpevolezza.
insieme dei criteri dai quali dipende la possibilità di muovere all'agente un rimprovero per aver commesso il fatto antigiuridico. principio di colpevolezza (ossia il principio di personalità della responsabilità penale) afferma che un Il principio comportamento penalmente sanzionabile può essere imputato ad un soggetto solo quando sia da lui voluto (dolo) o quantomeno sia a lui rimproverabile a titolo di colpa: sono quindi incostituzionali le ipotesi di responsabilità oggettiva (responsabilità per un fatto proprio, ma realizzato senza dolo e senza colpa) in cui il fatto penalmente rilevante è addebitato al soggetto solo sulla base di un rapporto di causalità materiale, senza che possa essere ricondotto, direttamente o indirettamente, alla sua volontà. (Tuttavia, permangono
Colpevolezza:
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alcune ipotesi di responsabilità oggettiva: es. i casi in cui all'autore di un reato vengono addebitate anche le conseguenze delle sue azioni che non siano volute e neppure riconducibili a negligenza, impudenza e imperizia come, per es. la morte conseguente a percosse, lesioni o maltrattamenti). La Corte Costituzionale con la sentenza 364/1988 ha dichiarato l'art. 5 c.p. "Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza l'ignoranza della legge legge penale dovuta a colpa" costituzionalmente colpa" costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile (nel senso che la responsabilità non si profila quando l'agente, anche usando la dovuta diligenza, non poteva sapere che il fatto doloso o colposo da lui realizzato era previsto da una norma incriminatrice). Criteri (elementi) costitutivi della colpevolezza. colpevolezza.
A) dolo o colpa; B) assenza di scusanti (ossia, normalità delle circostanze concomitanti alla commissione del fatto); C) conoscenza o conoscibilità della norma penale violata; D) capacità di intendere e di volere. A) Dolo e colpa. colpa. Art. 42 c.p.
Comma 1 "Nessuno può essere punito per un'azione od omissione prevista dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà". Comma 3 " La legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione" (tale omissione" (tale comma disciplina la responsabilità oggettiva) Comma 2 "Nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvo i casi di delitto preterintenzionale o colposo e espressamente previsti dalla legge". Comma 4 "Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa". (I commi 2 e 4 disciplinano l'elemento soggettivo del reato). Elemento psicologico psicologico del reato. Art. 43 c.p. Il delitto:
- è doloso (o secondo l'intenzione) quando l'evento dannoso o pericoloso (che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto), è dall'agente previsto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione; - è preterintenzionale preterintenzionale (o oltre l'intenzione) l'intenzione) quand quandoo dall'azione dall'azione od omissione omissione deriva un evento evento dann dannoso oso o pericoloso pericoloso più più grave grave di quello quello voluto voluto dall'ag dall'agente; ente; - è colposo (o contro l'intenzione) quando l'evento, anche se previsto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o impudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico (per es., l'accertamento in concreto che una data contravvenzione sia stata commessa dolosamente ovvero colposamente rileva ai fini della commisurazione della pena, in quanto il carattere doloso o colposo rende la contravvenzione più o meno grave). Il dolo.
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La realizzazione con dolo di un fatto antigiuridico comporta la forma più grave di responsabilità penale. Per l'esistenza del dolo si richiede un duplice coefficiente psicologico: la rappresentazione e la volizione del fatto antigiuridico. Art. 43 c.p. "Il delitto è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, pericoloso, che il risultato dell'azione dell'azione o dell'omissione dell'omissione e da cui la legge fa dipendere dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente previsto (rappresentazione) e voluto (volizione) come conseguenza della propria azione od omissione". Il momento rappresentativo rappresentativo del dolo. dolo.
Perché Perché sorga una responsabilità responsabilità dolosa occorre in primo luogo che il soggetto soggetto si sia rappresentato rappresentato (abbia preveduto) preveduto) il fatto antigiuridico. antigiuridico. Il momento momento rappresenta rappresentativo tivo del dolo esige la conoscenz conoscenzaa selettiva selettiva (previsione) di tutti gli elementi del fatto concreto che integra una specifica figura di reato: e tale conoscenza deve sussistere nel momento in cui il soggetto inizia l'esecuzione dell'azione tipica. Il momento momento rappresentativo rappresentativo del dolo si considera di regola regola integrato integrato anche nei casi di dubb dubbio, io, perché chi agisce in stato di dubbio (es.: chi sottragga una cosa mobile altrui, essendo in dubbio se si tratti di una cosa propria o altrui) ha un'esatta un'esatta rappresentazion rappresentazionee di quel dato della realtà, sia pure coesistente coesistente con una falsa rappresentazione di quel dato. Non vi è invece invece la rappresenta rappresentazione zione del fatto antigiuridico antigiuridico necessaria necessaria per la sussistenz sussistenzaa del dolo quan quando do l'agente versa in un errore sul fatto (art. 47 c.p.): quando cioè, l'agente, non si rappresenti almeno uno degli elementi del fatto a causa di un'errata percezione sensoriale (errore di fatto) o di un'errata interpretazione di norme giuridiche o sociali (errore di diritto). Art. 47 c.p. "L'errore sul fatto che costituisce il reato di esclude la punibilità dell'agente; se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo". colposo". Es. di errore di fatto che impedisca all'agente di rappresentarsi il fatto concreto che in effetti va poi realizzato: un cacciatore crede di vedere agitarsi dietro un cespuglio un cinghiale, mentre (invece) si tratta di un altro cacciatore (errore di fatto determinato da una falsa percezione della realtà). Quello che causa lo sparo è la morte di un uomo, ma quel che si è rappresentato l'agente è un fatto diverso, l'uccisione di un animale; il cacciatore quindi non risponderà di omicidio doloso (perché l'errore di fatto esclude il dolo), ma, eventualmente di omicidio colposo (per la negligenza del suo comportamento). L'errore sul fatto dovuto ad un erronea percezione della realtà esclude il dolo; può però residuale una responsabilità per colpa, se all'agente si può muovere il rimprovero di non aver impiegato la diligenza o l'attenzione che avrebbe impiegato al suo posto un agente modello e che egli avrebbe consentito di rendersi conto di commettere quel fatto che ha in effetti realizzato (si sarebbe reso conto che dietro l'albero non c'era un animale bensì un uomo). Quindi, l'errore di fatto esclude la punibilità di un reato a titolo di dolo ma, se il fatto è punito anche a titolo di colpa, e questa sussiste, si risponderà di reato colposo. Art. 47 c.p. "L'errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità, quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato". Il momento volitivo del del dolo.
Il dolo non si esaurisce nella rappresentazione del fatto: perché vi sia dolo, il soggetto deve aver voluto la realizzazione del fatto antigiuridico che si era previamente rappresentato, cioè deve aver deciso di realizzarlo. Tale volontà deve essere presente nel momento in cui il soggetto agisce. La decisione (volontà) di compiere il fatto antigiuridico, può essere la conseguenza immediata di un improvviso impulso ad agire (dolo d'impeto), o può essere presa e tenuta ferma fino al compimento dell'azione per un apprezzabile lasso di tempo (dolo di proposito). Il momento volitivo del dolo può assumere tre forme: intenzionale: si configura quando il soggetto agisce allo scopo di realizzare il fatto. Non è - dolo intenzionale necessario che la realizzazione del fatto rappresenti lo scopo ultimo perseguito dall'agente, potendo essere anche uno scopo intermedio (ad es., si provoca intenzionalmente la morte della guardia del corpo di un uomo politico, all'ulteriore scopo di procedere al sequestro di quest'ultimo). Non è necessario che la causazione delle evento perseguito dall'agente sia probabile (vi è dolo intenzionale di omicidio anche se la
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persona persona uccisa, uccisa, e che si intendeva intendeva uccidere, uccidere, si trovava trovava ad una distanza distanza ai limiti della portata portata balistica balistica dell'arma impiegata dall'agente). (In una più ampia serie di casi) Nei reati a dolo specifico, caratterizzati dalla presenza nel dettato normativo di formule quali "al fine di", "allo scopo di", "per"... il legislatore richiede che l'agente commetta il fatto avendo di mira un risultato ulteriore, il cui realizzarsi non è necessario per la consumazione del reato (es. il delitto di strage, che è integrato da colui che, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità. Ivi l'agente deve compiere atti pericolosi pericolosi avendo avendo di mira la morte morte di almeno almeno un un uomo, uomo, ma il reato è consuma consumato to anche anche se tale tale evento evento non non si verifica: l'eventuale morte di una o più persone comporta solo un aggravamento della pena). (Nella maggior parte dei casi) Nei reati a dolo generico, le finalità perseguite dall'agente con la commissione del fatto sono irrilevanti per l'esistenza del dolo (es.: il dolo di omicidio consiste e si esaurisce nella rappresentazione e volizione di cagionare la morte di un uomo e le eventuali finalità perseguite dall'agente potranno potranno rilevare rilevare solo solo ai fini della commis commisurazio urazione ne della della pena). pena). - dolo diretto: si configura quando l'agente non persegue la realizzazione del fatto, ma si rappresenta come certa o come probabile al limite della certezza l'esistenza di presupposti della condotta ovvero il verificarsi dell'evento come conseguenza dell'azione. Un primo esempio di dolo diretto in relazione ad un presupposto della condotta("cosa proveniente da delitto") può essere modellato sulla ricettazione: si pensi ad un antiquario che sappia per certo che un determinato quadro è stato rubato e con questa piena consapevolezza decida di acquistare il quadro; (presupposto della condotta "cosa proveniente da delitto"; si rappresenta come certa che la cosa provenga da delitto). Un secondo esempio di dolo diretto relativo all'evento: l'armatore che per conseguire il premio di un'assicurazione faccia collocare su una propria nave una bomba a orologeria tarata per esplodere durante una traversata: la morte di uno o più membri dell'equipaggio non rappresenta il fine perseguito dall'agente, ma è presente nella mente di questi come una conseguenza pressoché certa della sua azione (tanto basta per integrare integrare il dolo dolo di omicidio omicidio nella nella forma del dolo dolo diretto). diretto). Dolo indiretto: si ha quando l'agente considera la realizzazione del fatto di reato come sicura conseguenza coll collat ater eral alee del del fine fine pers perseg egui uito to (l'e (l'eve vent ntoo è nece necess ssar aria iame ment ntee conn conneesso sso al risu risult ltat atoo pers perseeguit guitoo intenzionalmente). - dolo eventuale: si configura quando il soggetto si rappresenta come seriamente possibile (non come certa) certa) l'esiste l'esistenza nza di presup presuppos posti ti della della condo condotta tta ovver ovveroo il verific verificars arsii dell'e dell'even vento to come come conse consegue guenza nza dell'azione e, pur di non rinunciare all'azione e ai vantaggi che se ne ripromette, accetta che il fatto possa verificarsi (il soggetto agisce costi quel che costi, mettendo cioè in conto la realizzazione del fatto). "Sia presente presente o meno quella circostanza circostanza,, avvenga avvenga questo questo o que quest'altro, st'altro, io agisco agisco comunque comunque"" (notiamo (notiamo che il dolo eventuale è caratterizzato dall'accettazione del rischio del verificarsi del fatto). Primo es. di dolo eventuale relativo ad un presupposto della condotta: sussiste il dolo eventuale di furto, rispetto all'elemento dell'attività della cosa, in un caso in cui l'agente dubiti di aver trasferito per contratto a Tizio la proprietà della cosa, ma, essendo fortemente interessato a rientrarne in possesso, decida comunque di sottrarre la cosa a Tizio, accettando l'eventualità che la cosa sia altrui. Secondo esempio di dolo eventuale relativo all'evento: esiste il dolo eventuale di omicidio se l'agente, animato dalla finalità di creare panico nella collettività, colloca in una piazza una bomba programmata per deflagrare a tarda notte: a quell'ora la presenza di passanti è possibile (non certa), ma la decisione dell'agente di collocare e far scoppiare la bomba è stata presa accettando l'eventualità che l'esplosione provochi provochi la morte di un eventuale eventuale passante: passante: piuttosto piuttosto di rinunciare rinunciare all'azione all'azione terroristica, terroristica, l'agente l'agente non è arretrato di fronte alla prospettiva della morte del passante. Quando il fatto è punito sia se commesso con dolo sia se commesso con colpa, il dolo eventuale rappresenta la linea di confine che separa l'area della responsabilità per dolo da quella della responsabilità per colpa. colpa. Il dolo eventu eventuale ale va nettame nettamente nte distinto distinto dalla colpa colpa coscien cosciente te (colpa (colpa con prevision previsionee dell'evento dell'evento). ). I due due criteri criteri d'imput d'imputazi azione one della della respon responsab sabilità ilità (dolo (dolo event eventual uale, e, colpa colpa coscie cosciente nte)) han hanno no in comune comune l'elemento della previsione dell'evento, ma presentano tratti ulteriori profondamente diversi:
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- nella colpa cosciente l'agente si rappresenta il possibile verificarsi dell'evento, ma ritiene per colpa che non si realizzerà nel caso concreto, e ciò in quanto, per leggerezza, sottovaluta la probabilità del suo verificarsi ovvero sopravvaluta le proprie capacità di evitarlo; - nel dolo eventuale l'agente ritiene seriamente possibile la realizzazione del fatto ed agisce accettando tale eventualità. Oggetto del dolo.
La rappresentazione e la volizione devono avere per oggetto non già gli elementi descritti in astratto dalla norma incriminatrice, bensì il fatto concreto che corrisponde alla figura legale del fatto incriminato: l'agente, l'agente, quindi, quindi, può anche ignorare ignorare l'esistenza l'esistenza della norma che descrive descrive il fatto da lui realizzato realizzato (ovvero può interpre interpretarla tarla erronea erroneamente mente). ). Tutto ciò non non toglie toglie nulla né aggiung aggiungee nulla all'esistenza all'esistenza del dolo. dolo. Nei reati a dolo generico generico ogge oggetto tto della rappresenta rappresentazione zione e della volizione volizione è solo il fatto concreto concreto che integra integra gli estremi estremi del fatto descritto descritto dalla norma incriminatrice incriminatrice (fini ulteriori ulteriori perseguiti perseguiti dall'agente dall'agente come conseguenza del fatto sono al di fuori dell'oggetto del dolo e, al massimo, rileveranno come motivi che aggravano o attenuano la pena); Nei reati a dolo specifico oggetto del dolo è sia il fatto concreto corrispondente corrispondente a quello quello descritto descritto dalla norma incriminatrice, sia l'evento, che l'agente deve perseguire come scopo e la cui realizzazione è irrilevante per la consumazione del reato. Il dolo e l'erronea l'erronea supposizione supposizione della presenza presenza di cause di giustificazione. giustificazione. Art. 59. 4 c.p.: "Se l'agente ritiene per
errore che esistono circostanze di esclusione della pena (cause di giustificazione), giustificazione), queste son sempre sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo". Il dolo è rappresentazione e volizione di un fatto antigiuridico. L'erronea supposizione di trovarsi in una situazione che, se esistesse realmente, integrerebbe gli estremi di una causa di giustificazione riconosciuta dall' dall'or ordin dinam amen ento to escl esclud udee il dolo dolo (se però però l'erro l'errone neaa supp suppos osiz izio ione ne della della pres presen enza za di una una caus causaa di giustif giustifica icazio zione ne è stata stata deter determina minata ta da colpa, colpa, perché perché nessun nessunaa person personaa ragione ragionevole vole sarebb sarebbee caduta caduta in quell'errore, il fatto antigiuridico viene addebitato all'agente a titolo di colpa, a condizione che quel fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo). L'ipotesi delineata dall'art. 59. 4 c.p. è quella dell'agente che erroneamente supponga l'esistenza nella realtà degli estremi di una causa di giustificazione riconosciuta dall'ordinamento. Altra cosa è invece l'ipotesi in cui l'agente supponga l'esistenza di una causa di giustificazione non contemplata dall'ordinamento ovvero riten ritenga ga erron erronea eame mente nte che che una una caus causaa di gius giustif tific icaz azio ione ne abbi abbiaa limiti limiti più ampi ampi di quel quelli li previs previsti ti dall'ordinamento: queste ultime ipotesi, estranee all'art. 59. 4 c.p., sono invece riconducibili alla disciplina dell'art. 5 c.p., trattandosi di errori sulla legge penale, che rileveranno se e in quanto scusabili, cioè evitabili con la dovuta diligenza. Il dolo nei reati reati omissivi.
Quanto al momento rappresentativo (del dolo). 1) Il soggetto che ha l'obbligo di agire deve innanzitutto essere a conoscenza, anche in forma dubitativa, dei presupposti di fatto dai quali scaturire il dovere di agire (ciò vale sia per i reati omissivi propri, sia per quelli omissivi impropri). Es.: il dolo di omissione di soccorso (reato omissivo proprio) esige (infatti) che il soggetto si renda conto di trovarsi di fronte ad un fanciullo minore di anni dieci o ad una persona incapace di provvedere a se stessa, che siano stati abbandonati o smarriti, ovvero ad un corpo che sia o sembri in animato, o, ancora, ad una persona ferita o altrimenti in pericolo. 2) In secondo luogo, il soggetto deve sapere qual è l'azione da compiere. Es. chi si imbatte nel minore o nell'incapace deve sapere che deve avvertire la pubblica Autorità... Nei reati omissivi omissivi impropri, impropri, che esigono esigono anche il verificarsi verificarsi di un evento evento come conseguen conseguenza za dell'omissione, il garante deve inoltre rendersi conto che il compimento dell'azione per lui doverosa potrebbe potrebbe impedire il verificarsi verificarsi dell'evento, dell'evento, neutralizzan neutralizzando do così il decorso decorso causale che potrebbe potrebbe produrlo 18
(es.: il ferroviere deve cioè aver chiaro che, azionando correttamente lo scambio, eviterà la collisione pericolosa pericolosa per per la pubblica pubblica incolumità). incolumità). Quanto al momento volitivo (del dolo) è necessario che il soggetto decida di non compiere l'azione doverosa. Nei reati omissivi impropri, inoltre il momento volitivo esige che il soggetto abbia posto a base di quella quella decisione decisione l'intenzione l'intenzione di non impedire l'evento l'evento o la certezza o l'accettazione l'accettazione dell'eventual dell'eventualità ità del verificarsi di un evento che sarebbe stato impedito dal compimento dell'azione doverosa. L'accertamento L'accertamento del dolo.
Per quanto riguarda l'accertamento del dolo, i fatti psichici che lo compongono (rappresentazione e volizione) non possono essere accertati mediante i sensi, ma possono essere solo desunti da dati esteriori, con l'aiuto di massime di esperienza (art. 133 c.p.): queste, vanno utilizzate tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, relative alla modalità dell'azione, alla condotta susseguente al reato, alla personalità personalità dell'age dell'agente,all nte,all'interes 'interesse se che egli...... egli...... al compim compimento ento dell'azione.. dell'azione.... (L'errore sia sul fatto che sulle cause di giustificazione esclude il dolo anche se inescusabile, anche cioè se un uomo diligente lo avrebbe evitato nelle circostanze del caso concreto: l'errore dovuto a colpa lascia sussistere una responsabilità per colpa sempre che il fatto sia previsto dalla legge anche nella forma del delitto colposo - artt. 47 e 59. 4 c.p.). La colpa.
La realizzazione per colpa di un fatto antigiuridico comporta una responsabilità assai meno grave rispetto alla realizzazione dolosa dello stesso fatto. Art. 43 c.p. "Il delitto è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline". La colpa consta di due requisiti: - un requisito negativo, cioè l'assenza di dolo: il fatto dev'essere stato realizzato involontariamente (e l'eventuale presenza della previsione dell'evento compare nella definizione legislativa della colpa solo per evocare l'ipotesi aggravata della colpa cosciente, che dà vita ad una circostanza aggravante dei diritti colposi). - un requisito positivo: ovvero la presenza di ciò che la legge descrive come "negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline". Notiamo Notiamo quindi quindi che la colpa si fonda sul contrasto contrasto tra la cond condotta otta concreta concreta dell'agente dell'agente e il modello modello di condotta imposta da regole di diligenza, prudenza o perizia. La colpa, dunque, può consistere: - nella negligenza: cioè nell'omesso compimento di un'azione doverosa; - nell'imprudenza: cioè nella relazione di un divieto assoluto di agire o del divieto di agire con particolari modalità; - nell'imperizia: cioè in un'imprudenza o in una negligenza nello svolgimento di attività che esigono il possesso possesso e l'impiego l'impiego di partico particolari lari abilità abilità e/o cognizioni. cognizioni. La fonte delle regole regole di diligenza.
Le regole di diligenza, prudenza e perizia possono essere contenute in norme giuridiche, di fonte pubblica o privata. La colpa per inosservanza di "leggi, regolamenti, ordini o discipline" è denominata colpa specifica. Rientrano nel concetto di leggi (regolamenti, ordini, discipline) la cui inosservanza dà vita a colpa non tutte le leggi, ma soltanto le leggi che impongono o vietano una data condotta all'esclusivo scopo di neutralizzare, o ridurre, il pericolo che da quella condotta possono derivare eventi dannosi o pericolosi rilevanti ai sensi di una fattispecie di reato colposo. Regole cautelari non codificate. Negli stessi settori in cui il legislatore è intervenuto massicciamente non tutto può essere oggetto di specifiche di regole di diligenza. Quindi, accanto alle regole codificate, vi è 19
dunque un ampio spazio per regole la cui individuazione grava sul giudice: è lo spazio della colpa generica cioè quella che il codice penale designa come colpa per negligenza o imprudenza o imperizia. Il giudice non è però libero di individuare a suo piacimento le regole di diligenza o di prudenza o di perizia. Egli infatti farà riferimento e confronterà il comportamento del singolo agente con il comportamento che in quelle stesse circostanze di tempo e di luogo avrebbe tenuto un uomo ideale, preso come modello di riferimento (si valuterà perciò la correttezza o meno del comportamento concreto del singolo agente con quello che, nelle stesse circostanze, avrebbe tenuto il modello di agente che svolga quella stessa attività). I rapporti tra colpa colpa specifica e colpa colpa generica. generica.
- Norme giuridiche giuridiche a contenuto contenuto rigido: impongono impongono al destinatario destinatario una regola di cond condotta otta fissata in modo modo preciso preciso (es. arrestarsi arrestarsi al segnale segnale di stop); stop); - norme giuridiche a contenuto elastico: fanno dipendere l'individuazione della regola di condotta dalle circostanze del caso concreto, nel senso che è sulla base di quelle circostanze che andrà individuata la condotta che avrebbe tenuto l'agente modello (es. la velocità sarà prudenziale o eccessiva a seconda delle condizioni ambientali). Il quesito se l'inosservanza di una regola cautelare codificata sia sufficiente a fondare la colpa ha senso per le sole regole cautelari a contenuto rigido: la risposta è che l'inosservanza dà vita a colpa, a meno che siano presenti presenti circostanz circostanzee concrete concrete tali da rendere il rispetto rispetto della norma fonte di un aumento del rischio della realizzazione di un fatto che integra un reato colposo. In questa evenienza l'inosservanza della norma giuridica giuridica è irrilevante, irrilevante, perché la vera regola di diligenza diligenza da osservare osservare non è quella quella prescritta prescritta dalla norma giuridica, bensì quella che l'agente modello avrebbe rispettato nelle circostanze concrete. I reati colposi colposi di evento.
(Colposa dev'essere sia la condotta sia l'evento che ne è derivato)
Il legislatore all'art. 43 c.p. ha assunto come prototipo dei reati colposi il reato colposo di evento: ha infatti stabilito che "il delitto è colposo... quando l'evento... si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi... " La condotta colposa. colposa.
Il carattere colposo della condotta può derivare o dal mancato riconoscimento del pericolo di realizzazione del fatto fatto ovv ovvero ero,, di fronte fronte ad un perico pericolo lo riconos riconosciu ciuto, to, dalla dalla manca mancata ta ado adozio zione ne dei dei compor comportam tament entii necessari per neutralizzare o ridurre il pericolo. Vi sono molte attività pericolose che vengono svolte da una pluralità di persone in stretta collaborazione (lavoro (lavoro in equipe equipe:: es. es. l'equip l'equipee compos composta ta dal medico medico-ch -chirur irurgo, go, dall'a dall'anes nestes tesista ista,, dag dagli li infermie infermieri.. ri...): .): all'interno di un tale sistema opera il principio di affidamento "Ciascuno degli agenti può cioè confidare che il comportamen comportamento to dell'altro sia conforme conforme alle regole di diligenza, diligenza, prudenza e perizia" (es. perizia" (es. il chirurgo può fare affidamento affidamento nelle informazioni informazioni che gli fornisce fornisce l'anestesist l'anestesistaa durante durante l'operazione l'operazione...). ...). Il limite logico logico del princip principio io di affida affidame mento nto è che "le circos circostanz tanzee del caso caso concre concreto to lascin lascinoo ricono riconosce scere re la possibilità possibilità di altrui comportamenti comportamenti colposamente colposamente pericolosi" pericolosi" (quindi, es. il chirurgo chirurgo dovrà personalme personalmente nte verificare l'attendibilità delle informazioni fornitegli dall'anestesista se precedenti esperienze negative ovvero ovv ero incerte incertezze zze o imprec imprecisio isioni ni manife manifesta state te durant durantee l'oper l'operazi azione one con conduc ducano ano a ritener riteneree inaffida inaffidabile bile l'operato dall'anestesista.Di conseguenza: non potrà considerarsi colposa la condotta del chirurgo che si sia affidato delle informazioni scorrette ricevute dall'anestesista; sarà colposa nei soli casi in cui in concreto vi fossero segnali che rendevano inaffidabili le indicazioni dall'anestesista).
Il nesso tra colpa colpa ed evento. evento.
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Nei reati reati (colposi) di evento evento è ovviamente ovviamente neces necessario sario che vi vi sia nesso tra colpa colpa ed evento evento (infatti ne i reati reati colposi di evento, la colpa deve abbracciare sia l'azione sia l'evento). Il nesso che deve intercorrere tra colpa ed evento è duplice: - l'evento verificatosi nella realtà dev'essere il risultato di una delle serie di sviluppi causali il cui prevedibile prevedibile avverar avverarsi si rendeva rendeva colpos colposaa la condot condotta ta della della gente; gente; - della sussistenza del nesso tra colpa ed evento, è necessario verificare "se la condotta rispettosa delle regole di diligenza avrebbe evitato nel caso concreto il verificarsi dell'evento". La colpa nei nei reati omissivi impropri. impropri.
La responsabilità per omesso impedimento di eventi costitutivi di delitti colposi si configura (solo) nei confronti di chi è destinatario di obblighi di protezione o di controllo dei pericoli che possono incombere sui più diversi beni. Nei reati omissivi impropri, la colpa può consistere: - nell'inottemperanza del dovere di attivarsi per riconoscere la presenza di pericoli che i garanti hanno il dovere di sventare, ovvero; - nel mancato compimento delle azioni necessarie per neutralizzare o ridurre quei pericoli. (Es. il bagnino risponderà per colpa della morte per annegamento di un bagnante se per disattenzione non si è reso conto che un bagnante era in difficoltà ovvero se, resosi conto del pericolo, è stato imperito nel prestare il soccorso o corrente). Comunque, nei reati omissivi impropri l'evento non può essere addebitato a colpa se il soggetto non poteva evitarlo nemmeno compiendo le azioni che la diligenza o la perizia gli imponevano di compiere. (Es. il bagnino bagnino non risponderà dalla morte del bag bagnante nante se l'annegamento l'annegamento è avvenuto avvenuto da tale distanza dalla riva da precludere ogni efficace azione di salvataggio). I reati colposi colposi di mera condotta. condotta.
Si tratta di reati colposi nei quali il fatto si esaurisce nella realizzazione di una condotta, in presenza di dati presuppost presupposti,i, senza senza che debb debbaa verificarsi verificarsi un evento. evento. (Es. la legge legge punisce punisce chi somministra somministra per colpa medicinali diversi da quelli descritti dal medico). Il grado della colpa. colpa.
Il grado della colpa (cioè il divario tra la condotta concreta e il modello di condotta che l'agente doveva rispettare) rileva ai fini della commisurazione della pena. Una forma più grave di responsabilità per colpa si configura, per i delitti, nei casi di colpa cosciente, cioè nei casi in cui l'agente per leggerezza sottovaluta le probabilità del verificarsi dell'evento che ha previsto ovvero sopravvaluta le proprie capacità di evitarlo. B) Assenza di scusanti. Nozione di scusante. scusante.
Per considerare colpevole l'agente non basta che abbia commesso un fatto antigiuridico con dolo o con colpa: un rimprovero di colpevolezza non può muoversi quando l'agente ha commesso il fatto in presenza di scusanti (cioè di circostanze anormali che, nella valutazione legislativa, hanno influito in modo irresistibile sulla sua volontà o sulle sue capacità psicofisiche). Le principali scusanti scusanti dei reati dolosi.
1) la provocazione (giustifica i delitti contro l'onore), art. 599 c.p. "Non è punibile chi ha commesso i fatti dolosi di ingiuria e diffamazione nello stato d'ira determinato da un fatto un giusto altrui, e subito dopo di esso";
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2) inoltre inoltre,, è scusat scusatoo chi commet commette te fatti fatti antigiu antigiuridi ridici ci dolosi dolosi di falsa falsa testimo testimonia nianza nza,, falsa falsa perizia perizia o interpretazione, favoreggiamento personale... "Per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile..... nella libertà o nell'onore"; 3) non è colpevole chi agisce in stato di necessità determinato da forza della natura (art. 54. 1 c.p.) o dalla altrui minaccia (art. 54. 3 c.p.), essendo costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona (es. è scusato chi, in un cinema invaso dalle fiamme, spinto dall'istinto di conservazione, travolge e uccide, magari scientemente e volontariamente, un altro spettatore). Le scusanti scusanti dei reati colposi. circostanze anormali anormali che, nella Anche sul terreno dei reati colposi il legislatore italiano prevede delle circostanze valutazione legislativa, scusano la violazione di una regola di diligenza, perché la loro presenza influisce in modo normalmente irresistibile sulle capacità psicofisiche dell'agente, impedendo anche all'agente modello di rispettare la regola di diligenza violata. Si tratta di una gamma tassativa di circostanze, sia interne che esterne all'agente, concomitanti all'azione o all'omissione che viola una regola di diligenza, valorizzabili come scusanti di quella violazione sulla base delle disposizioni sul caso fortuito, sulla forza maggiore, sul costringimento fisico e sulla coscienza e volontà dell'azione o dell'omissione.
a) Con riferimento ai reati commissivi colposi rilevano come scusanti ai sensi della norma sul caso fortuito, circostanze interne come l'insorgenza di un malore rapido e improvviso che colpisca chi è alla guida di un'auto, il cui quadro clinico può essere il più diverso (perforazione di un'ulcera mai sospettata, un infarto miocardico ecc.): un malore che genera dolori acuti simili, perdita assoluta delle forze, obnubilamento della vista, e il cui il cui sbocco comportamentale può essere il compimento di una manovra di guida in aperto contrasto con una regola oggettiva di diligenza (il mancato arresto allo stop, l'abbandono della destra rigorosa su un dosso, il mancato rispetto della distanza di sicurezza, ecc.). In casi del genere, la violazione delle regole di diligenza e incontestabile, com'è incontestabile che la violazione è stata realizzata in circostanze anormali imprevedibili (fortuito è appunto) che la scusano, avendola resa fisicamente necessitata. b) Scusano Scusano la violazione violazione di di questa questa o quella quella regola regola di di diligenza, diligenza, ai ai sensi della della dispos disposizione izione sulla coscienza e volontà dell'azione o dell'omissione, circostanze interne come le reazioni da terrore o spavento, che paralizzano paralizzano le normali normali funzioni funzioni di controllo controllo della coscienza coscienza e volontà. volontà. Restando Restando sul terreno terreno della circolazione stradale prendiamo il seguente es.: una pietra lanciata da un cavalcavia che manda in frantumi il parabrezza di un'autovettura ferendo il conducente, ovvero l'entrata di uno sciame di api nell'abitacolo di una macchina, e la successiva dolorosissima puntura provocata da una o più api, sono accadimenti che provocano provocano normalment normalmentee in qualunque qualunque cond conducen ucente te terrore e spavento, spavento, spingendolo spingendolo a manovre manovre insensate insensate,, come deviare la corsa da destra verso sinistra sino ad occupare la corsia opposta della strada, dove la macchina deviata può urtare una macchina proveniente in senso inverso, il cui conducente morirà nell'urto. È incontestabile la violazione della regola codificata di diligenza che imponeva di marciare sulla destra, così come è incontestabile che la violazione è stata realizzata in presenza di circostanze anormali che hanno han no paraliz paralizzat zatoo le normal normalii funzio funzioni ni di con control trollo lo della della coscie coscienza nza e volont volontàà dell'az dell'azione ione,, rende rendendo ndo scusabile, per qualunque conducente, la coatta violazione della regola di diligenza. c) circostanze anormali esterne, che possono scusare la violazione di una regola di diligenza, sono la forza maggiore e il costringi mento fisico. Quanto alla forza maggiore, si pensi ad es., alla caduta di un masso dalla dalla montag montagna na sovras sovrastant tantee la strada, strada, contro contro il quale quale va a cozza cozzare re un'a un'auto uto,, riporta riportando ndo gravi gravi dan danni ni all'apparato frenante e allo sterzo: quella circostanza esterna rende impossibile l'arresto dell'auto in tempo utile per evitare la collisione con altro veicolo un fermo ad uno stop. Quanto poi al costringimento fisico, si può ipotizzare che un rapinatore in fuga, salito a forza su un automezzo a fianco del conducente, eserciti con il proprio piede un enorme, irresistibile pressione sul piede del conducente posato sull'acceleratore, 22
determinando una accelerazione della corsa: accade così che l'automezzo non si arresti nel tempo utile per evitare la collisione con una macchina ferma per i incolonnamento. d) Anche i reati commissivi colposi fanno spazio, ai sensi delle disposizioni sul caso fortuito, forza maggiore, costringimento fisico e coscienza e volontà dell'omissione, a circostanze concomitanti anormali, interne ed esterne, che scusano l'oggettiva violazione di un dovere di diligenza. Così, ad esempio, il bagnino bagnino realizzerà realizzerà certamente certamente un'omissio un'omissione ne in contrasto contrasto con il dove dovere re ogge oggettivo ttivo di diligenza, diligenza, se avrà tralasciato la necessaria azione di salvataggio di un bagnante in pericolo, pur essendo normalmente riconoscibile la necessità e il modo di compiere quell'azione, e pur trattandosi di un'attività normalmente realizzabile senza difficoltà; tuttavia, non risponderà di omicidio colposo, se l'omissione dell'azione di salvataggio, realizzata in violazione del dovere oggettivo di diligenza, era eccezionalmente necessitata dal punto di vista psicofisico, psicofisico, anche anche per il bagn bagnino-mo ino-modello, dello, per l'influenza l'influenza esercitata esercitata dalla presenza presenza concomitante di situazioni di caso fortuito (un improvviso deliquio) o di costringimento fisico (si trovava legato e imbavagliato da rapinatori) o di forza maggiore (era stato ferito agli occhi da un ombrellone scagliato da un forte colpo di vento) o di arresto dei poteri di controllo della coscienza e volontà (un terrore irrefrenabile aveva paralizzato il bagnino alla vista del grave malore che aveva colpito il figlioletto. stato di necess necessit ità à deter determi mina nato to dal dal altrui altrui mina minacc ccia ia (art e) La scus scusan ante te dello dello stato (art.. 54. 54. 3 c.p. c.p.)) trov trovaa applicazione anche per i reati colposi. Così, ad es., è scusato un automobilista che cagiona per colpa la morte di un passante essendo stato costretto da un altrui minaccia alla sua vita a tenere la condotta colposa - l'attraversamento di un centro abitato ad altissima velocità - sfociata nell'evento morte.
C) Conoscenza o conoscibilità della norma penale violata.
Il principio di colpevolezza richiede altresì che, al momento della commissione del fatto, l'agente sapesse o almeno potesse sapere che quel fatto era previsto dalla legge come reato. Con la sentenza 364/1988, la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 5 c.p. ("Nessuno ("Nessuno può invocare invocare a propria scusa l'ignoranza l'ignoranza della legge penale" ) "nella parte in cui non esclude dalla inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile" . Quindi, oggi vige la regola secondo cui "nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale dovuta a colpa" nel senso che la responsabilità non si profila quando l'agente, anche usando la dovuta diligenza, non poteva sapere che il fatto doloso o colposo da lui realizzato era previsto da una norma incriminatrice. In definitiva: la Corte Costituzionale ha attribuito rilevanza scusante all'ignoranza inevitabile della legge penale. penale. In tali casi può essere essere scusato scusato chi ignori l'esistenza l'esistenza della norma incriminatrice incriminatrice o chi ne dia (com (comun unqu que) e) una una inter interpre preta tazio zione ne erron erronea ea;; inve invece ce,, non non può può esse essere re scus scusat atoo chi, chi, al mome moment ntoo dell dellaa commissione del fatto, versi in una situazione di dubbio sull'esistenza o sui contenuti della norma penale (in tal caso, il soggetto è tenuto ad astenersi dall'azione). L'art. 5 c.p fa quindi riferimento sia all'ignoranza sia all'errata interpretazione di essa (errore). La Corte Costituzionale ha attribuito rilevanza scusante alla ignoranza inevitabile e all'errore inevitabile della legge penale. penale. D) Capacità di intendere e di volere.
Ulteriore condizione perché un fatto possa essere oggetto di un rimprovero personale è che l'autore, al momento della commissione del fatto, fosse imputabile, cioè capace di intendere e di volere: - capacità di intendere: capacità di comprendere il significato sociale e le conseguenze dei propri atti; - capacità di volere: capacità di autodeterminarsi liberamente. Art. 85 c.p.: "Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile (è imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere) ". Le principali situazioni che possono incidere sulla capacità di intendere o di volere sono: 23
1) il vizio di mente.
"Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto,era, per infermità infermità in tale tale stato di mente mente da escludere escludere la capacità capacità di intendere intendere di di volere". Art. 89 c.p. (vizio parziale di mente): " Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere e di volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita" (in misura non eccedente 1/3). Art. 88 c.p. (vizio totale di mente):
Il concetto di infermità ricomprendere sia malattie di tipo psichico, sia malattie del tipo fisico, purché tali da incidere sulle capacità intellettive e volitive della persona. Per l'accertamento del vizio di mente è sempre necessaria una perizia psichiatrica (che sarà necessaria a stabilire la maggior un minor ampiezza dell'infermità). La persona riconosciuta affetta da vizio totale di mente al momento del fatto viene prosciolta per difetto di colpevolezza e quindi non viene sottoposta a pena; però, ove sia ritenuta socialmente pericolosa, e il fatto commesso integri un delitto doloso punito con la reclusione superiore nel massimo a due anni, l'agente verrà sottoposto a una misura di sicurezza (ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario o libertà vigilata). In caso di vizio parziale di mente, l'agente viene invece sottoposto ad una pena diminuita in misura non eccedente 1/3; ove il soggetto sia ritenuto socialmente pericoloso, viene inoltre ricoverato in una casa di cura o di custodia e il ricovero verrà di regola eseguito dopo che sia stata scontata la pena. Se peraltro si tratta di un reato per il quale la legge prevede una pena detentiva inferiore nel minimo a cinque anni, il luogo della casa di cura e custodia il giudice potrà disporre la libertà vigilata. 2) Il sordomutismo. sordomutismo. Art. 96 c.p. : "Non è imputabile il sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per
causa della sua infermità, la capacità di intendere o di volere. Se la capacità di intendere o di volere e la grandemente grandemente scemata, scemata, ma non non esclusa, esclusa, la pena pena è diminuit diminuita". a". Il sordomuto prosciolto per difetto di imputabilità o condannato a pena diminuita in quanto la sua capacità di intendere o di volere e la grandemente scemata, se ritenuto socialmente pericoloso potrà essere sottoposto a misure di sicurezza (ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, assegnazione ad una casa di cura e di custodia o libertà vigilata alle stesse condizioni già dette sopra). 3) La minore età.
Il codice penale delinea due fasce di età, rilevanti ai fini dell'imputabilità: 1) al di sotto dei 14 anni; 2) tra i 14 e i 18; 3) al di sopra dei 18. 1) Art. 97 c.p. (minore (minore di anni 14): "Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non
aveva compiuto i 14 anni" (come notiamo, il minore di anni 14 è considerato sempre non imputabile: presunzione presunzione assoluta assoluta di incapacità incapacità di intendere e di volere. volere. Nei suoi confronti potrà però essere applicata applicata una misura di sicurezza, libertà vigilata o riformatorio giudiziario, ove abbia commesso un fatto punito dalla legge come delitto e sia riconosciuto socialmente pericoloso. "È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto aveva compiuto i 14 anni, ma non ancora i 18, se aveva capacità di intendere e di volere; ma la pena è diminuita" . In questo caso, la legge subordina la dichiarazione di imputabilità all'accertamento caso per caso della capacità di intendere e di volere del minore al momento del fatto: tale accertamento viene desunto dalle condizioni personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne. Se il minore di età compresa tra i 14 e i 18 anni viene riconosciuto imputabile, gli verrà inflitta una pena per il reato da lui commesso, diminuita al massimo di 1/3. Le misure di sicurezza prima enunciate (libertà vigilata o riformatorio giudiziario), con la stessa disciplina e alle stesse condizioni, si applicano anche a chi al 2) Art. 98 c.p. (minore di anni 18) :
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momento momento del fatto avesse un'età un'età compresa compresa tra i 14 e i 18 anni (sia che il soggetto soggetto sia ritenuto imputabile, imputabile, sia che venga ritenuto non imputabile). il soggetto che al momento del fatto abbia compiuto i 18 anni, si considera imputabile (ovviamente in tal caso, l'imputabilità potrà essere esclusa solo per una causa diversa dall'età: sia essa vizio di mente, sordomutismo...). 3)
4) L'azione delle sostanze alcoliche o stupefacenti. stupefacenti.
1) Art. 91 c.p. Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore : "Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità di intendere o di volere, a cagione di piena ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore. Se l'ubriachezza non era piena, ma era tuttavia tale da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere o di volere, la pena è diminuita". (In assenza assenza , comunque comunque,, della prova del carattere carattere accidentale accidentale dell'ubriachezz dell'ubriachezza, a, la giurisprude giurisprudenza nza applica applica senz'altro la disciplina dell'ubriachezza colposa. Nei confronti di chi venga prosciolto o condannato a pena diminuita ex art. 91 c.p. non può essere disposta alcuna misura di sicurezza). Ubriachezza volontaria o colposa. 2) Art. 92 c.p. Ubriachezza - Ubriachezza volontaria: si ha quando l'assunzione di alcol è sorretta dall'intenzione di ubriacarsi; - ubriachezza colposa: si ha quando il soggetto assume alcol in misura superiore alla sua capacità di reggerlo, imprudentemente ignorando o sottovalutando gli effetti inebrianti che l'alcol produrrà su di lui. L'una e l'altra forma di ubriachezza "non esclude né diminuisce l'imputabilità" (infatti nell'art.92. 1 c.p., il soggetto che si renda autore di fatti penalmente rilevanti sarà assoggettato a pena per i fatti dolosi o colposi commessi in stato di ubriachezza. La natura dolosa o colposa della responsabilità, dipenderà dalla presenza presenza del dolo o della della colpa nel momento momento della della commissione commissione del del fatto (e non dal carattere carattere volontario volontario o colposo dello stato di ubriachezza). (Gli art. 91 e 92 si applicano anche quando il fatto è stato commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti, Art. 93) Ubriachezza abituale. 3) Art. 94 c.p. Ubriachezza Comma 1 "Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza, e questa è abituale, la pena è aumentata" (aggravamento dalla pena nella misura massima di 1/3); comma 2 "Agli effetti della legge penale, è considerato ubriaco abituale ti è dedito all'uso di bevande alcoliche e in stato frequente di un'altezza; comma 3 "L'aggravamento di pena stabilito nella prima parte di questo articolo si applica anche quando il reato è commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti da chi è dedito all'uso di tali sostanze". stupefacenti. "Per i fatti commessi in stato 4) Art. 95 c.p. Cronica intossicazione da alcol o da sostanze stupefacenti. di cronica intossicazione prodotta da alcol ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli artt. 88 (vizio totale di mente) e 89 (vizio parziale di mente)". mente)". Cronica intossicazione: è un'alterazione patologica permanente (irreversibile) che si traduce in una vera e propria malattia psichica. psichica. Lo stato di cronica cronica intossicazio intossicazione ne determinato determinato dall'uso di alcol (o da sostanze sostanze stupefacenti) pone problemi di distinzione dallo stato di ubriachezza abituale (o dall'assunzione abituale di sostanze stupefacenti): infatti, quest'ultima postula il carattere transeunte dei fenomeni tossici che sono (appunto) assenti negli intervalli di astinenza, durante i quali il soggetto riacquista la capacità di intendere e di volere; al contrario, nell'intossicazione cronica i fenomeni tossici sono stabili;persistendo anche dopo l'eliminazione dell'alcol assunto, sicché la capacità del soggetto può essere permanentemente esclusa o grandemente scemata. preordinata ( artt.: ( artt.: 87, 92. 2 c.p.). 5) Incapacità di intendere o di volere preordinata
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Gli artt. 87 e 92. 2 c.p. disciplinano le ipotesi di incapacità di intendere e di volere preordinata dall'agente, cioè le ipotesi in cui il soggetto si mette in stato di incapacità "al fine di commettere il reato o di prepararsi una scusa". - art. 87 c.p. "L'art. 85 non si applica a chi si è messo in stato di incapacità di intendere o di volere alla fine di commette commettere re il reato, reato, o di prepararsi prepararsi una scusa" scusa" . - art. 92. 2 c.p. "Se l'ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa la pena è aumentata". Finalità che animano l'agente nel preordinarsi lo stato di incapacità: - il fine di commettere il reato: presuppone che l'agente abbia bisogno, o ritenga di aver bisogno, di perdere perdere la capacità capacità di intendere intendere o di volere volere per commettere commettere un reato che in cond condizioni izioni normali normali non commetterebbe; - il fine di prepararsi una scusa: manifesta chiaramente l'idea dell'agente che sarà scusato se commetterà il reato in stato di incapacità (art. 85 c.p.). Il reato commesso dall'agente dev'essere proprio quello che l'agente si proponeva di commettere nel momento in cui si è posto in stato di incapacità. Quindi, ove l'incapacità (preordinata) sia dovuta all'alcol o stupefacenti, la diversità del reato commesso rispetto a quello programmato non escluderà l'imputabilità: l'agente risponderà ex art. 92. 1 ("l'ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude né diminuisce l'imputabilità"), l'imputabilità"), ma non sarà applicabile la circostanza aggravante ex art. 92. 2 c.p. ("se l'ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata"). aumentata"). Invece, se viene commesso un reato diverso, nel caso in cui l'incapacità preordinata sia dovuta a cause diverse dall'alcol o dalle sostanze stupefacenti, il soggetto andrà prosciolto ex art. 85 c.p.
L'irrilevanza degli degli stati emotivi e passionali. passionali. Art. 90 c.p. "Gli stati emotivi o passionali non escludono né diminuiscono l'imputabilità".
Nonostante Nonostante ciò, comunque comunque,, gli stati emotivi emotivi o passionali passionali incideranno incideranno sulla imputabilità, imputabilità, escludend escludendola ola o diminuendola, quando abbiano causato un vero e proprio squilibrio mentale, anche transitorio, che abbia carattere patologico in forma tale da integrare un vizio totale o parziale di mente (es., la morbosa gelosia, quando dia vita ad un vero e proprio stato delirante).
Capitolo IX La punibilità.
Insieme delle condizioni, ulteriori ed esterne rispetto al fatto antigiuridico e colpevole, che possono possono fondare fondare o escludere escludere l'opportu l'opportunità nità di pericolo. pericolo. Dobbiamo distinguere tra: a) condizioni che fondano la punibilità (condizioni obiettive di punibilità); b) condizio condizioni ni (cause) (cause) che che escludo escludono no la punibil punibilità. ità.
Punibilità.
a) condizioni obiettive di punibilità.
"Quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l'evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto".
Art. 44 c.p.
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(Condizione: è un evento futuro o concomitante alla condotta illecita dell'agente, ma estraneo ad essa, che ha carattere di incertezza circa il suo verificarsi e da cui dipende la punibilità di un reato). Sono del tutto svincolate dal dolo o dalla colpa: operano cioè anche se l'agente non si è rappresentato né ha voluto il verificarsi della condizione, ed anche se l'agente non se lo poteva rappresentare, né lo poteva evitare impiegando la dovuta diligenza. Esempio di condizione obiettiva di punibilità è il pubblico scandalo nel delitto di incesto (art. 564. 1 c.p. "Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente o un ascendente, o con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni"). anni") . Notiamo, appunto, che il pubblico scandalo è condizione obiettiva di punibilità la cui previsione previsione si giustifica giustifica per l'esigenza l'esigenza di non dare pubb pubblicità, licità, attraverso attraverso il processo processo penale, penale, a fatti incresciosi, finché la loro conoscenza rimanga circoscritta all'interno della cerchia familiare. b) Cause di esclusione della punibilità.
in primo luogo possono trarsi dall'art. 649 c.p. che dichiara "non punibile" punibile" chi ha commesso commesso la gran parte dei delitti contro il patrimonio patrimonio in danno di un familiare; familiare; in secondo luogo possono trarsi dalle immunità di diritto internazionale che riguardano il Sommo Pontefice, i capi di Stato e di Governo, i membri del Parlamento europeo... Operano a favore dell'agente se obiettivamente esistenti, rendendo non punibile il fatto antigiuridico e colpevole da lui realizzato (sono quindi del tutto svincolate dal dolo e dalla colpa). - Cause personali di non punibilità:
sopravvenute di non punibilità: si tratta di una serie di disposizioni che premiano con l'impunità - Cause sopravvenute chi, avendo commesso un fatto antigiuridico colpevole, realizzi successivamente una condotta tale o da impedire che la situazione di pericolo già creata si traduca nella lesione del bene giuridico o da reintegrare ex post il bene offeso (es. desistenza volontaria: causa sopravvenuta di non punibilità che interessa chi abbia già commesso un fatto antigiuridico e colpevole di tentativo).
Le cause personali e le cause sopravvenute di non punibilità, vanno ricomprese nella disciplina dettata dall'art. 119 c.p. in ordine alle circostanze soggettive di esclusione della pena: art. 119 c.p. comma 1 " Le circostanze soggettive che escludono la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel reato hanno effetto soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono". (Comma 2 "Le circostanze oggettive che escludono la pena hanno effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato") -
(che sono, appunto, ulteriori cause di esclusione della punibilità): sono istituti che prendono vita in modo del tutto indipendente da comportamenti dell'agente e che comunque non si esauriscono in un comportamento dell'agente: tali istituti sono integrati da accadimenti naturali (morte del reo...) o da vicende giuridiche (leggi di amnistia...) che, intervenuti dopo la commissione del fatto antigiuridico e colpevole e prima della condanna definitiva, comportano l'inapplicabilità di qualsiasi sanzione penale prevista per quello specifico reato. Quando interviene una causa di estinzione del reato, non possono applicarsi le pene principali, le pene accessorie, gli effetti penali della condanna e le misure di sicurezza. L'effetto estintivo riguarda le sole sanzioni penali: non coinvolge invece le eventuali obbligazioni civili derivanti da reato (es. obblighi di restituzione e/o di risarcimento del danno). Cause di estinzione del reato
. La morte del reo avvenuta prima della condanna. Art. 150 c.p. "La morte del reo, avvenuta prima della
condanna, estingue il reato". (La morte del reo estingu estinguee tutti tutti gli effetti effetti pen penali ali del del reato, reato, inclus inclusee le pen penee princip principali ali ed access accessorie orie;; soprav sopravviv vivono ono le obblig obb ligazi azioni oni civili civili relativ relativee al risarcim risarciment entoo del del danno danno nasce nascente nte dal reato, reato, il pag pagame amento nto delle delle spese spese processuali. processuali...). ..). . L'amnistia propria (cioè l'amnistia che interviene prima della sentenza definitiva di condanna).
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Amnistia (art. 151 c.p.): provvedimento di clemenza generale con il quale lo Stato rinuncia all'applicazione della pena in relazione a fatti costituenti reato e commessi in un determinato periodo di tempo, comunque anteriore all'entrata in vigore dello stesso provvedimento che concede il beneficio. L'amnistia è adottata con legge deliberata a maggioranza dei 2/3 dei componenti di ciascuna Camera; non può applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge (l'amnistia cancella il reato e la pena; l'indulto cancella la pena). Prevedendo Prevedendo che il reato possa estinguersi estinguersi per effetto della prescrizione prescrizione (art. 157 c.p.), la legge dà rilievo al venir meno dell'interesse pubblico alla repressione dei reati. Il tempo necessario a prescrivere reato, dopo la riforma del 2005 (legge 5 dicembre 2005 n. 251,c.d. Cirielli) è pari al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque... non inferiore a 6 anni se si tratta di delitto e di 4 anni se si tratta di contravvenzione. I termini di sei anni per i delitti e di quattro anni previsto per le contravven contravvenzioni zioni valgono valgono anche se si tratta di delitti o di contravven contravvenzioni zioni puniti con la sola pena pecuniaria. pecuniaria. Una disciplina disciplina speciale speciale è prevista prevista per per i disastri colposi colposi (art. 449 449 c.p.), per per l'omicidio l'omicidio colposo colposo e, ancora, per una serie di gravi reati contemplati nell'art. 51. 3 bis e quater c.p.p. (tra gli altri, delitti in materia di schiavitù, associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti): per questi delitti il tempo necessario a prescrivere è pari al doppio del massimo edittale. Per determinare il termine di prescrizione per un determinato reato si ha riguardo al massimo edittale di pena, previsto previsto per il reato reato consumat consumatoo o tentato, tentato, senza senza tener conto conto delle delle circosta circostanze nze attenua attenuanti nti o aggrav aggravanti. anti. Alla norma dell'art. 158 c.p., il termine della prescrizione decorre dal giorno della consumazione del reato; per il tentativo, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza, vale a dire dal giorno in cui è cessata la situazione antigiuridica creata dalla condotta; per i reati sottoposti a condizione obiettiva di punibilità, dal giorno in cui la condizione si è verificata. Qualora l'autorità giudiziaria non resti inerte, ma si attivi prima che siano decorsi i termini di prescrizione soprai sopraindi ndicat cati,i, il corso corso della della prescr prescrizio izione ne subisc subiscee un'interruzione. Non ogni ogni iniziati iniziativa va dell'au dell'autori torità tà giudiziaria, ma solo il compimento degli atti di cui all'art. 160 comma 1 e 2 c.p., può peraltro interrompere il corso della prescrizione: tra gli atti interruttivi si annoverano fra l'altro l'interrogatorio dell'imputato, l'ordinanza di applicazione di misure cautelari, la richiesta di rinvio a giudizio, la sentenza di condanna non definitiva ecc. La prescrizione interrotta ricomincia a decorre dal giorno dell'interruzione, ma i termini previsti dall'art. 157 c.p. non possono prolungarsi oltre un quarto. Un prolungamento maggiore per effetto degli atti interruttivi è previsto per alcune categorie di autori: il prolungamento massimo è della metà nei casi di cui all'art. 99. 2 c.p. (recidiva gravata), di due terzi nei casi di cui all'art. 99. 4 (recidiva reiterata) e del doppio nei casi di cui agli artt. 102, 103 e 105 c.p. (abitualità nel delitto e professionalità nel reato). Il corso della prescrizione può anche subire una sospensione in una serie di ipotesi di forzata inattività dell'autorità giudiziaria. Si tratta delle ipotesi in cui: - sia necessario l'autorizzazione a procedere; - il giudice ordinario sollevi questione di legittimità costituzionale ovvero investe la Corte di giustizia delle Comunità europee; - il procedimento o il processo penale siano sospesi "per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore". Una volta cessata la causa di sospensione, la prescrizione riprende il suo corso e il tempo decorso anteriormente al verificarsi della causa sospensiva si somma al tempo decorso dopo che tale causa è venuta meno. . La prescrizione del reato.
L'oblazione. È una causa di estinzione del reato, consistente nel pagamento di una somma di denaro (corrispondente ad 1/3 del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione ovvero alla metà del massimo dell'ammenda quando si tratti di contravvenzione punita alternativamente con l'arresto o con l'ammenda), con l'effetto di degradare il reato ad illecito amministrativo e, quindi, di estinguerlo. L'oblaz L'oblazione ione può esser esseree chiest chiestaa dall'int dall'intere eressa ssato to prima prima dell'a dell'aper pertura tura del del dibatt dibattime imento nto o del del decre decreto to di condanna. Il pagamento estingue il reato. (Nel caso di oblazione ordinaria: a fronte della domanda proposta tempestivamente dall'imputato, il giudice ha l'obbligo di ammetterlo all'oblazione; nel caso di oblazione speciale: il giudice deve decidere .
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discrezionalmente se il concreto fatto antigiuridico e colpevole sia così poco grave da meritare soltanto la pena pecuniaria, pecuniaria, e non l'arresto). l'arresto). Il perdono giudiziale. Causa di estinzione dei reati commessi dai minori di anni 18. Ai fini della concessione concessione del beneficio beneficio occorre che il colpevole colpevole,, all'epoca all'epoca del commesso commesso reato, non abbia superato superato gli anni 18 e che non sia mai stato precedentemente condannato per un delitto; inoltre, è necessario che il reato commesso non sia grave. Il perdono giudiziale non può essere concesso più di una volta ed è rimesso al prudente apprezzamento del giudice (sulla base della prognosi che il soggetto si asterrà dal commettere ulteriori reati): può consistere o nell'astensione dal rinvio a giudizio (atto col quale il PM sollecita il giudice dell'udienza preliminare alla emanazione del decreto che dispone il giudizio) ovvero, nel caso in cui il giudizio si sia già restaurato, nell'astensione dalla pronuncia della condanna. .
Estinzione di un reato che sia presupposto, presupposto, elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato. Art. 170 c.p.
Comma 1 "Quando un reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all'altro reato". Comma 2 "La causa estintiva di un reato, che è elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato complesso, non si estende al reato complesso". Comma 3 "L' estinzione di taluno tra più reati commessi non esclude, per gli altri, l'aggravamento di pena derivante derivante dalla connessio connessione". ne". Art. 151. 2 c.p.
" Nel concorso di più reati, l'amnistia si applica ai singoli reati per i quali è conceduta". Nel quadro quadro del concorso concorso di persone persone nel reato, reato, l'art. 182 c.p. dispone dispone che "salvo che la legge disponga altrimenti, l'estensione del reato o della pena ha effetto soltanto per coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce" (notiamo riferisce" (notiamo quindi che, di regola, le cause di estinzione del reato operano soltanto rispetto al singolo concorrente al quale si riferisce la causa estintiva).
Sezione IV: le forme di manifestazione del reato.
Capitolo X Tentativo e concorso di persone. A) Il tentativo. Art. 56. 1 c.p. (delitto tentato)
comma 1 "Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica". Comma 2 "Il colpevole del delitto tentato è punito: con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita stabilita e l'ergasto l'ergastolo; lo; e, negli negli altri casi, casi, con la pena pena stabilita stabilita per il delitto, diminuita diminuita da 1/3 a 2/3". 2/3". (Dall'art. 42. 2 c.p. si ricava che il delitto tentato deve essere necessariamente commesso con dolo). L'inizio dell'attività punibile si concretizza nella commissione dei soli atti esecutivi (univoci). Sono quindi irrilevanti a titolo di tentativo gli atti preparatori (l'art. 115 c.p. sancisce la normale irrilevanza degli atti preparatori, come es. l'accordo o l'istigazione che abbiano per oggetto la commissione di un reato che poi non non venga venga comme commesso). sso). 29
- Per quanto riguarda i reati a forma vincolata: esecutivi sono gli atti che corrispondono allo specifico modello di comportamento descritto dalla norma incriminatrice; - per quanto riguarda i reati a forma libera: esecutiva è l'attività che consiste nell'uso del mezzo scelto dall'agente. L'idoneità degli atti esecutivi. esecutivi.
(Gli atti sono idonei se creano la probabilità della consumazione del reato) In dottrina e in giurisprudenza , si afferma che l'idoneità va valutata tenendo conto non soltanto delle circostanze conosciute o conoscibili dall'agente, al momento della condotta, ma di tutte le circostanze realmente esistenti in quel momento (ma accertate solo successivamente): giudizio a base totale. La logica che sta alla base di questa disciplina risiede nel principio di offensività: non si può punire chi non ha almeno esposto a pericolo un bene giuridico. La mancata esposizione a pericolo può derivare da fattori imperativi non conoscibili ex ante, ante, come l'inesistenza dell'oggetto materiale (es. uomo già morto) ovvero un ostacolo inopinato all'efficacia causale dell'azione. Art. 49 c.p. "La punibilità è esclusa quando per la inidoneità dell'azione o per la inesistenza dell'oggetto di essa, è impossibile l'evento dannoso o pericoloso". Il tentativo nei reati reati omissivi.
- il tentativo nei reati omissivi impropri: l'inizio dell'omissione punibile ex art. 56 c.p. si ha quando il mancato compimento dell'azione aumenta il pericolo, che il garante ha l'obbligo giuridico di neutralizzare per impedire impedire,, che si si verifichi verifichi l'evento. l'evento. - il tentat tentativo ivo nei nei reati reati omissi omissivi vi propri: propri: si config configura ura nell'ipote nell'ipotesi si in cui il sogget soggetto to non sfrutti sfrutti il primo primo momento utile per adempiere all'obbligo di agire, ma conservi una chance ulteriore per adempiere a quell'obbligo. Se l'agente sfrutta questa chance e lo fa per una libera scelta, rimarrà integrato un fatto antigiuridico e colpevole di tentativo, ma il soggetto non sarà punibile per aver volontariamente desistito dal portar a compimento l'omissione (art. 56. 3 c.p.); risponderà invece di tentativo se la desistenza è stata frutto di una coazione esterna (quindi, non volontaria). La desistenza volontaria volontaria dal delitto tentato. tentato.
"Se il colpevole colpevole volontariamen volontariamente te desiste dall'azione, dall'azione, soggiace solamente alla pena per gli atti compiuti qualora questi costituiscono per sè un reato diverso". (Es. Tizio entra in una casa per commettere un furto: se non prosegue per sua scelta l'esecuzione del furto, non sarà pun punibil ibilee per tale delitto delitto;; gli atti atti compi compiuti uti integre integrerann rannoo una violazio violazione ne di domicil domicilio io e un danneggiamento e l'agente verrà punito con le pene previste per questi due reati). - Nei reati commissivi: commissivi: desistere desistere significa significa non completare completare l'azione esecutiva esecutiva iniziata , ma non ancora ancora portata portata a compime compimento; nto; - nei reati omissivi : desistere significa compiere l'azione doverosa inizialmente omessa, quando vi sia ancora la possibilità di un adempimento tempestivo. Art. 56. 3 c.p.
Il recesso attivo attivo dal delitto tentato.
Si parla di recesso attivo dal delitto tentato quando l'agente, dopo aver completato l'azione o l'omissione, impedisca volontariamente l'evento. Art. 56. 4 c.p. "Se (il colpevole) volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da 1/3 alla metà". Il recesso attivo ha dunque natura di circostanza attenuante: crea un'attenuazione della pena (è però necessario che l'agente sia riuscito ad impedire l'evento). 30
Reati a consumazione consumazione anticipata.
Così come, in via d'eccezione, gli atti preparatori di un delitto sono talora previsti dal legislatore come reati a se stanti, così, altrettanto in via d'esecuzione, un comportamento che integrerebbe gli estremi del tentativo può essere configurato dal legislatore come una figura autonoma di delitto: si tratta dei reati a consumazione anticipata. In tale categoria rientrano i delitti di attentato, caratterizzati da una condotta che il legislatore designa con la formula "chi dunque attenta a...", "chi dunque commetta un fatto diretto a...". I delitti delitti di attent attentato ato prese presentan ntanoo entram entrambi bi i requisi requisiti ti struttu strutturali rali del tentat tentativo ivo:: l'inizio l'inizio dell'e dell'esec secuzi uzione one e l'idoneità degli atti esecutivi (quindi, i delitti di attentato non ammettono il tentativo). B) Il concorso concorso di persone nel nel reato.
Il concorso di persone consta di quattro elementi costitutivi: a) pluralità di persone; b) realizzaz realizzazione ione di di un fatto fatto di reato; reato; c) contributo causale della condotta atipica alla realizzazione del fatto; d) consapevolezza e volontà di contribuire causalmente alla realizzazione del fatto. a) Pluralità di persone. persone.
Il concorso di persone c'è anche in presenza di soggetti non imputabili (incapace di intendere o di volere di) o non punibili (cause di esclusione della punibilità). Art. 3 c.p. "Chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile o non punibile, risponde del reato da questa commessa, e la pena è aumentata." Art. 112. 4 c.p. "Talune "Talune circostanze aggravanti aggravanti si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non è imputabile o non è punibile". Art. 86 c.p. "Se taluno mette altri nello stato di incapacità di intendere o di volere, al fine di fargli commettere un reato, del reato commesso dalla persona resa incapace risponde chi ha cagionato lo stato di incapacità". b) Realizzazione di un fatto di reato (consumato o tentato).
Secondo requisito del concorso di persone è che sia realizzato, nella forma tentata o consumata, il reato: prima che sia integrato integrato il fatto, il comportame comportamento nto atipico è irrilevante. irrilevante. L'art. 115 c.p. "sancisce la non punibilità punibilità dell'accordo dell'accordo per commettere commettere un reato, quando il reato oggetto dell'accordo dell'accordo o dell'istigazione dell'istigazione non è stato commesso". Art. 119 c.p.
comma 1 "Le circostanze soggettive le quali escludono la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel reato hanno effetto soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono" (circostanze (circostanze soggettive soggettive di escl esclus usio ione ne della della pena pena sono sono:: le caus causee di esclu esclusi sion onee della della punib punibili ilità tà,ci ,cioè oè l'imm l'immun unità ità,, le caus causee di giustif giustifica icazio zione ne person personali, ali, cioè cioè l'uso l'uso legittim legittimoo delle delle armi armi ex art. art. 33 c.p., c.p., cause cause di esclus esclusion ionee della della colpevolezza) comma 2 "Le circostanze oggettive che escludono la pena (scriminanti) hann hannoo effetto per tutti coloro che sono concorsi concorsi nel reato". reato". ( L L'esecuzione 'esecuzione frazionata del fatto si ha quando la realizzazione del fatto tipico avviene ad opera di più persone, persone, ciascuna ciascuna delle quali, quali, d'acco d'accordo rdo con con l'altra, l'altra, realizza realizza una parte del del fatto). fatto). 31
c) Contributo causale della condotta atipica alla realizzazione del fatto.
Non vi può essere concorso concorso di persone persone se la condotta atipica atipica non ha esercitato esercitato di un'influenza un'influenza causale causale nel fatto concreto tipico realizzato da altri: è quindi necessario il collegamento causale tra la condotta atipica e il fatto concreto tipico realizzato da altri. Art. 116 c.p.
comma 1 "Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento è conseguenza della sua azione od omissione". Comma 2 "Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave". Vi sono due forme di collegamento causale tra la condotta del partecipe e fatto principale: - Il concorso materiale; - Il concorso morale. 1) conco concorso rso mater materiale iale:: si ha qua quando ndo una con condot dotta ta (atipic (atipicaa di aiuto) aiuto) è stata stata condiz condizione ione necessa necessaria ria per l'esecuzione del reato da parte di altri.Il concorso materiale può consistere: a) in una condotta in astratto sost sostitu ituibi ibile le (es. (es. la cons conseg egna na di una una pisto pistola la:: la può può fare fare chiu chiunq nque ue); ); b) in una una cond condot otta ta in astra astratto tto insostituibile (es. la comunicazione di un determinato codice segreto) . Tale tipo di condotta (insostituibile) può compo comportare rtare una una pena pena maggior maggioree di quella quella che che in astratt astrattoo poteva poteva essere essere rimpiazz rimpiazzata. ata. 2) concorso morale: si ha quando un soggetto, con comportamenti esteriori (consigli, minacce, doni...) fa nascere in altri il proposito di commettere il fatto che poi viene commesso ovvero rafforza un proposito già esistente, ma non ancora consolidato. Nel concorso concorso morale, affinché vi sia nesso causale tra condotta atipica e fatto principale, principale, è necessario: necessario: a) che l'istigazione faccia nascere o rafforzi in capo all'istigato il proposito di commettere un determinato reato, b) che tale reato venga poi effettivamente commesso. L'influenza causale dell'istigazione va accertata in concreto secondo lo schema della "condicio sine qua non" : si tratta cioè di accertare (con leggi psicologiche) che, in assenza della condotta istigatoria, l'autore non avrebbe realizzato il fatto di reato. Si deve quindi escludere la configurabilità di un concorso di persone persone nell'ipote nell'ipotesi si in cui cui l'autore l'autore fosse fosse già fermamente fermamente risoluto a commette commettere re il reato. reato. La mera presenza sul luogo del reato non integra alcuna forma di concorso morale, a meno che non sia stata accompagnata da una chiara manifestazione esteriore di adesione al comportamento delittuoso e l'autore ne abbia tratto motivo di rafforzamento del suo proposito. Non rientra nel concorso concorso morale, morale, perché perché difetta ogni contributo contributo causale causale alla decisione decisione di commettere commettere il reato, la connivenza, cioè la consapevolezza che altri sta per commettere o sta commettendo un reato senza che si faccia nulla per impedirlo (potrà delinearsi un concorso nel reato soltanto nella forma del concorso omissivo, cioè quando chi non impedisce la commissione del reato avrà l'obbligo giuridico di impedirla). Rientra invece nello schema del concorso morale l'accordo, che rappresenta la comune decisione di commettere un reato. d) Consapevolezza e volontà di contribuire causalmente alla realizzazione del fatto.
La respo respons nsab abili ilità tà del del parte parteci cipe pe dipe dipend nde, e, oltre oltre che che dall dall'av 'aver er appo apporta rtato to un contr contribu ibuto to caus causal alee alla alla realizzazione del fatto da parte dell'autore, anche dalla presenza del dolo. Quanto all'identità della vittima, il dolo del partecipe sussiste anche se, per errore dell'autore, viene commesso il fatto a danno di una persona diversa da quella che il partecipe voleva offendere (Art. 60 c.p.). (Se invec invecee l'aut l'autor ore, e, per per una una sua sua auto autono noma ma scel scelta ta,, deci decide de di ucci uccide dere re perso persona na dive diversa rsa da quel quella la commissionata, il mandante non risponde di concorso in omicidio, perché è la scelta autonoma dell'autore ha spezzato il legame causale con la condotta del mandante). Ai fini del dolo del concorso di persone nel reato, è sufficiente il dolo di partecipazione in capo al concorrente atipico, mentre l'autore può ignorare l'altrui contributo materiale alla realizzazione del fatto. 32
L'irresponsabilità L'irresponsabilità dell'agente provocatore. provocatore.
Agente provocatore: colui che provochi taluno a commettere un reato, volendo far scoprire e assicurare alla giustizia la persona provocata prima che il reato giunga a consumazione. Non è punibile per la seguente ragione: assenza del dolo di partecipazione in capo all'agente provocatore (infatti egli non vuole la realizzazione del fatto di reato da parte di altri). Una deroga alla necessità del dolo di partecipazione: la responsabilità del partecipe per un reato diverso da quello voluto. Art. 116 c.p.
Comma 1 "Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento è conseguenza della sua azione od omissione" (notiamo che, appunto, viene addossato addossato al concorrent concorrentee a titolo di dolo un fatto di reato che egli non ha voluto, avendo solo contribuito contribuito causalmente alla sua realizzazione). Comma 2 "Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave". Con riguardo al primo comma: vistosa ipotesi di responsabilità oggettiva, che può essere armonizzata in via interpretativa col principio costituzionale di colpevolezza solo se si limita la sfera di applicabilità della norma all'ipotesi in cui il partecipe si esponga al rimprovero di aver contribuito per colpa alla realizzazione del fatto diverso: alle ipotesi cioè in cui le circostanze concrete erano tali che un uomo ragionevole, al posto dell'agente dell'agente,, poteva poteva prevedere prevedere che si sarebbe sarebbe realizzato realizzato quel diverso reato, in luogo di quello quello voluto dal partecipe. Il concorso di di persone nel nel reato proprio.
Per configurarsi il concorso di un estraneo in un reato proprio, cioè in un reato che può essere commesso soltanto da chi possegga determinate qualità o si trovi in determinate relazioni con altre persone. - In primo luogo l'estraneo deve contribuire causalmente alla realizzazione del fatto costitutivo del reato proprio (nella forma consumata consumata o tentata) tentata) mediante mediante concorso concorso materiale materiale o morale. morale. Si discute discute se possa operarsi un'inversione di ruoli tra l'intraneo di e l'estraneo: se cioè possa essere l'estraneo a commettere il fatto tipico, relegando l'intraneo al ruolo di mero partecipe. La risposta è negativa, perché autore di un reato proprio può essere soltanto l'intraneo (lo impone il principio di legalità). - Il dolo del partecipe esige la consapevolezza e la volontà di contribuire alla realizzazione del fatto costitutivo del reato proprio e quindi esige anche la consapevolezza della qualità rivestita dall'intraneo, che è elemento costitutivo del fatto di reato proprio. A questa regola deroga l'art. 117 c.p., nel senso che non è necessario che l'estraneo conosca la qualifica sogge soggettiv ttivaa dell'int dell'intran raneo, eo, limitat limitatame amente nte alle ipotes ipotesii in cui la qua qualità lità dell'a dell'auto utore re determ determini ini (solo) (solo) un mutamento del titolo del reato: in altri termini, limitatamente alle ipotesi in cui accanto alla figura del reato proprio esista esista una corrisponde corrispondente nte figura figura di reato reato comun comune. e. Il concorso di di persone nei nei reati necessariamente necessariamente plurisoggettivi. plurisoggettivi.
Il codice penale dà rilevanza anche alla condotta atipica di chi istiga o agevola la commissione di un reato necessariamente plurisoggettivo (es. risponderà di concorso in bigamia chi, sapendo che una persona è già legata ad un matrimonio avente effetti civili,la istiga con successo a contrarre un ulteriore matrimonio, pure avente avente effetti civili). civili).
Il concorso mediante mediante omissione. omissione.
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Un concorso di persone può realizzarsi anche in forma omissiva: quindi, anche con un comportamento omissivo si può contribuire alla realizzazione di un reato da parte di altri. Sono però necessari dei requisiti: - in capo ad un soggetto deve sussistere l'obbligo giuridico di impedire la commissione del reato da parte di altri (es. un furto che non viene impedito dalla guardia giurata, la quale volontariamente non inserisce il sistema di allarme per consentire che altri ripuliscano la gioielleria affidata alla sua protezione. Notiamo, appunto, un concorso mediante omissione); - l'omissione l'omissione dev'essere dev'essere cond condizione izione necessaria necessaria per la commissione commissione del reato da parte dell'autore: dell'autore: bisogna bisogna cioè accertare se l'azione doverosa che si è omesso di compiere avrebbe impedito la realizzazione del fatto concreto da parte dell'autore. Il trattamento sanzionatorio sanzionatorio dei concorrenti concorrenti nel reato. reato.
"Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita" stabilita" . Ciò significa, ovviamente, che non tutti i concorrenti dovranno essere puniti in concreto con la stessa pena, ma significa che la pena per i singoli concorrenti andrà graduata all'interno di una medesima cornice edittale. Una volta determinata la pena- base per il singolo concorrente in base all'art. 133 c.p., il giudice deve verificare se nel caso concreto siano presenti gli estremi di una o più circostanze del reato (aggravanti e attenuanti previste per il concorso di persone negli artt. 111, 112, 114 c.p.). Circostanze aggravanti: - il concorrente ha avuto un ruolo di spicco nella preparazione o nell'esecuzione del reato; - il concorrente ha sfruttato la propria posizione di supremazia ovvero un altrui situazione di debolezza (es.chi (es.chi determina determina a commettere commettere il reato una persona soggetta soggetta alla sua autorità, autorità, vigilanza; vigilanza; chi determina determina a commettere il reato un soggetto incapace di intendere o di volere , ovvero un soggetto non imputabile o non punibile); - sono concorse nel reato cinque o più persone. Circostanze attenuanti: - l'ipotesi di chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato da parte di un soggetto art. 114 114 c.p. c.p. prevede che eserciti su di lui un'autorità, direzione, vigilanza...L' art. prevede che il giudice giudice possa possa diminuire la pena "qualora ritenga che l'opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nel reato abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato". Art. 110 c.p.
( Art. 59 c.p.: le circostanze attenuanti sono valutate a favore di tutti i concorrenti per il solo fatto della loro ogg oggett ettiva iva esiste esistenza nza;; le circost circostanz anzee aggra aggravan vanti ti sarann sarannoo invece invece poste poste a carico carico del del con concor corren rente te a condizione che fossero da lui conosciute, ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa. L'attenuante del recesso attivo del delitto tentato risulta applicabile a tutti i concorrenti, anche a chi non ha dato un volontario contributo all'impedimento dell'evento; l'aggravante prevista per chi ha determinato a commettere il reato una persona soggetta alla sua autorità... è applicabile anche al partecipe, purché sapesse o potesse sapere con la dovuta diligenza che un altro concorrente ha sfruttato quel rapporto di supremazia). Desistenza volontaria volontaria e recesso recesso attivo nel concorso concorso di persone. persone.
Se l'autore desiste volontariamente dal portare a compimento l'azione, non sarà punibile in forza di una causa di non punibilità, il cui carattere personale escludere che possa essere estesa ai partecipi. Dal momento che la responsabilità del partecipe presuppone che la sua condotta atipica abbia contribuito causalmente alla realizzazione del fatto principale, ne consegue che per la configurazione della desistenza sarà sufficiente che il partecipe abbia neutralizzato gli effetti della sua azione (es. abbia ripreso l'arma che aveva consegnato all'autore): l'eventuale successiva condotta autonoma che porti l'autore a realizzare comunque il reato (es. acquistando una nuova pistola) sarà priva di ogni collegamento causale con la condotta del partecipe e potrà fondare una responsabilità del solo autore. 34
La cooperazione cooperazione nel delitto colposo. colposo.
"Nel delitto colposo, quando l'evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso". La funzione incriminatrice di tale articolo riguarda i delitti colposi di evento a forma vincolata e i delitti colposi di mera condotta (non riguarda invece i delitti colposi di evento a forma libera). Elementi strutturali della cooperazione nel delitto colposo: - pluralità di persone; - realizzazione di un fatto di reato (reato consumato: infatti non è configurabile il tentativo dei delitti colposi); - carattere colposo della condotta di partecipazione. Art. 113 c.p.
Il concorso di di persone nelle nelle contravvenzioni. contravvenzioni.
L'art. 110 c.p. si applica anche alle contravvenzioni necessariamente dolose, nonché a quelle che in concreto vengono commesse con dolo.
Sezione V: unità e pluralità di reati.
Capitolo XI Concorso apparente di norme e concorso di reati.
A) Il concorso concorso apparente di norme. norme.
Può profilarsi in due gruppi di casi: 1) quando un unico fatto concreto (un'azione od omissione) sia riconducibile ad una pluralità di norme incriminatrici, una sola delle quali applicabile; 2) quando si realizzino più fatti concreti cronologicamente separati (più azioni od omissioni), ciascuno dei quali sia riconducibile ad una norma incriminatrice, e una sola di tali norme sia applicabile. 1) Unicità del fatto concreto.
a) la specialità come primo criterio per individuare un concorso apparente di norme. art. 15 c.p. "Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia (per stessa materia intendiamo non lo stesso bene giuridico, bensì lo stesso fatto), la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito". (Una norma è speciale rispetto ad un'altra quando descrive un fatto che presenta tutti gli elementi del fatto contemplat contemplatoo dall'altra, dall'altra, la norma generale, generale, e inoltre uno o più elementi specializzanti. specializzanti. Specializzante Specializzante può essere: - un elemento che specifica un elemento del fatto previsto dalla norma generale: specialità per specificazione; - un elemento che si aggiunge a quelli espressamente previsti nella norma generale: specialità per aggiunta). b) la sussidia sussidiarietà rietà come come secon secondo do criterio criterio per individuare individuare un un concorso concorso apparente apparente di di norme. norme. 35
Principio di sussidiarietà: la norma di minor rango (norma sussidiaria) cede il passo alla norma principale (tale rapporto di rango tra le norme concorrenti si nota dalla sanzione più grave comminata nella norma principale). principale). Una norma è sussidiaria sussidiaria rispetto rispetto ad un'altra un'altra (norma principale principale), ), quan quando do que quest'ultima st'ultima tutela, tutela, accanto al bene giuridico protetto dalla prima norma, uno o più beni ulteriori ovvero reprime un grado di offesa più grave allo stesso bene. c) la consunzione come terzo criterio per individuare un concorso apparente di norme. Principio di consunzione: la commissione di un reato che sia strettamente funzionale ad un altro e più grave reato comporta l'assorbimento del primo reato nel reato più grave. concreti: le ipotesi di antefatto e di post-fatto post-fatto non punibile. 2) Pluralità di fatti concreti:
Davanti ad un unico fatto concreto riconducibile sotto due o più norme incriminatrici l'alternativa che si profila è quella dell'applic dell'applicabilità abilità di tutte le norme incriminatric incriminatricii (concorso (concorso formale di reati) ovvero ovvero di una sola di quelle norme (concorso apparente di norme), che prevale o perché è speciale o perché principale o perché è norma norma che contiene contiene e consum consumaa l'altra con le altre. L'alternativa fra concorso di reati e concorso apparente di norme si prospetta anche quando vengono commessi più fatti concreti cronologicamente superati, ciascuno dei quali sia riconducibile ad una norma incriminatrice. In questa eventualità, a far propendere per il concorso apparente di norme (cioè, per l'applicabilità di una sola norma) è lo stesso legislatore, sancendo espressamente ora l'inapplicabilità della norma o delle norme violate con i fatti concreti cronologicamente antecedenti (antefatto non punibile), ora invece l'inapplicabilità della norma o delle norme violate con i fatti concreti cronologicamente posteriori (post-fatto non punibile). Previsioni espresse di un antefatto non punibile possono trovarsi nella sfera delle falsità in moneta: l'art. 461 c.p. punisce chiunque fabbrica filigrane (reclusione da uno a cinque anni più multa); l'art. 460 c.p. punisce punisce chi falsifica falsifica carta filigranata filigranata (reclusio (reclusione ne da due a sei sei anni più multa): multa): si tratta in entrambi entrambi i casi di attività preparatorie preparatorie di ulteriori ulteriori più gravi reati. Le due disposizioni disposizioni citate si applicano applicano soltanto "se il fatto non costituisce più grave reato". Quindi: se chi ha fabbricato le filigrane successivamente se ne avvale per commettere una contraffazione di carta filigranata, risponderà soltanto di quest'ultimo più grave delitto. Se poi, dopo avere contraffatto contraffatto la carta filigranata, adopera quella quella carta per contraffare contraffare monete, monete, integrando integrando così un più grave reato, anche la contraffazione di carta filigranata assumerà i connotati dell'antefatto non punibile. punibile. Previsioni espresse di post-fatto non punibile: si tratta in primo luogo dei casi in cui il legislatore sancisce la punibilità di questo o quel fatto "fuori dei casi di concorso in un fatto delittuoso antecedente". Es.: la norma sulla ricettazione (art. 648 c.p.) è applicabile " fuori " fuori dei casi casi di concorso nel nel reato antecedente" antecedente" .Ne .Ne segu seguee che che se, se, ad esem esempio pio,, tra l'uno l'uno real realizz izzaa come come autor autoree o parte partecip cipe, e, un furto furto,, o una una truffa truffa,, o un'estorsione... e successivamente occulta il denaro proveniente da quel delitto per metterlo al sicuro, risponderà solo del primo delitto, mentre la condotta di ricettazione (occultamento di denaro) avrà il ruolo di post-fatto non punibile. Altre volte il legislatore sancisce la punibilità di un determinato fatto "fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti o dall'articolo precedente" (altra precedente" (altra ipotesi di post-fatto non punibile). Comunque, le riserve "fuori dei casi di concorso nel reato antecedente" o "fuori dei casi preveduti nell'articolo nell'articolo o negli articoli precedenti" , che comportano la non punibilità del reato susseguente, operano tutte le volte in cui quest'ultimo reato rappresenta un normale sviluppo della condotta precedente, con il quale l'agente consegue o sfrutta i vantaggi derivanti dal primo reato. Le norme a più fattispecie. fattispecie.
Può essere che una sola disposizione di legge preveda una serie di fatti, ai quali ricollega la stessa pena: si tratta, in tal caso, di una norma che prevede un unico reato e che descrive i diversi gradi di offesa ad uno stesso bene giuridico, oppure modalità diverse di offesa a quel bene. 36
B) Il concorso concorso di reati.
Si ha quando un comportamento umano realizzi gli estremi di più figure legali di reato. Si ha una pluralità di reati quando manchi il requisito della contestualità delle azioni o il requisito della unicità della persona offesa. Constatato che ci si trova di fronte, nel caso concreto, non ad un unico reato, bensì ad una pluralità di reati, bisogna bisogna distingue distinguere re a seconda seconda che: - i reati siano stati commessi "con una sola azione od omissione" (concorso omissione" (concorso formale di reati); - i reati siano stati commessi "con più azioni od omissioni" (concorso omissioni" (concorso materiale di reati). - concorso formale di reati: trattamento sanzionatorio più mite; per esso l'ordinamento adotta il cumulo giuridico delle prime e in particolare prevede che si applichi la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave grave aument aumentata ata sino sino al triplo. triplo. - con concor corso so materi materiale ale di reati: reati: trattam trattament entoo sanzio sanzionat natorio orio più severo severo;; secon secondo do lo schema schema delle delle cumulo materiale delle pene, si applicano di regola le pene previste per ogni singolo reato sommate l'una all'altra (in ogni caso, la pena complessiva non può essere superiore al quintuplo della più grave delle pene concorrenti). (Il cumulo giuridico tra pene di genere diverso va operato non per assimilazione, bensì per addizione: per determinare la pena complessiva, il giudice deve cioè aggiungere alla pena detentiva quantificata per il reato più grave una pena pecuniaria per il reato satellite, la cui misura non potrà superare il limite del triplo della pena base). Il reato continuato. continuato.
Si ha quando taluno "con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge". Siamo quindi in presenza di un concorso materiale di reati, infatti sono più le azioni od omissioni commesse, unificati dal medesimo disegno criminoso che sta alla base della loro commissione. L'art. 81. 2 c.p. prevale per il reato continuato il cumulo giuridico delle pene: l'agente soggiace quindi alla "pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo". Disegno criminoso: programma che deve formarsi nella mente dell'agente prima dell'inizio dell'esecuzione del primo dei reati in concorso (l'unità del disegno criminoso non viene meno quando le modalità esecutive di uno dei reati programmati mutino a causa dell'evolversi degli aventi; viene invece esclusa l'unità del disegno criminoso per quei tipi di reato che, non essendo stati preventivati inizialmente, sono il risultato di decisioni assunte solo nel corso dell'esecuzione del programma). L'unità del disegno criminoso non viene interrotta dall'intervento di una sentenza definitiva di condanna in relazione ad una parte dei reati in concorso, dopo la quale l'agente realizza uno o più fra gli altri reati programmati. programmati. Le difficoltà della prova spiegano la tendenza dei giudici di merito a presumere l'esistenza di un medesimo disegno criminoso tutte le volte in cui si procede contro taluno per una pluralità di reati commessi in tempi diversi; tale tendenza si ribalta però quando si chiede l'applicazione della disciplina del reato continuato a reati commessi dopo che sia intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna relativa ad uno o più dei reati oggetto della programmazione. Le disposizioni di legge la cui violazione dà vita al reato continuato devono necessariamente prevedere reati dolosi: ciò perché il disegno criminoso ha come requisito una rappresentazione preventiva di tutti gli elem elemen enti ti costi costitu tutiv tivii dei dei vari vari reat reati, i, nonc nonché hé la delib deliber eraz azion ionee di comm commet ette terli rli (in quan quanto to frutt fruttoo di programmazio programmazione, ne, il reato continuato continuato risulta risulta quindi quindi incompatibile incompatibile sia con la colpa, colpa, sia con la respons responsabilità abilità oggettiva). 37
I reati legati dal vincolo della continuazione devono considerarsi unificati (cioè, come un solo reato) soltanto ai fini della determinazione della pena principale, ai fini della decorrenza del termine per la prescrizione prescrizione del reato (per il reato continuato, continuato, il termine della prescrizione prescrizione decorre decorre dal giorno in cui è cessata la continuazione, cioè dal giorno in cui è stato commesso l'ultimo dei reati abbracciati dal disegno criminoso), ai fini dell'applicabilità della sospensione condizionale della pena. Al di fuori di questi istituti, i reati uniti dal vincolo della continuazione conservano invece la loro autonomia (ciò vale, ad esempio, ai fini dell'amnistia, dell'indulto, delle pene accessorie, delle misure d'urgenza).
Sezione VI: il reato circostanziato.
Capitolo XII Le circostanze aggravanti ed attenuanti.
situazioni inerenti al reato o alla persona del colpevole che comportano soltanto una modificazione della pena, aggravandola o attenuandola. Non sono elementi costitutivi del reato. Quando concorrono circostanze eterogenee (cioè aggravanti ed attenuanti) il giudice deve procedere al loro bilanciamento: e tale giudizio può concludersi nel senso della prudenza delle une sulle altre, nel qual caso si applicheranno soltanto le circostanze prudenti, ovvero nel senso dell'equivalenza, nel qual caso non si applicheranno né le aggravanti né le attenuanti. Circostanze del reato:
spesso è controverso se l'evento aggravante debba essere considerato circostanza del reato ovvero elemento costitutivo di un'autonoma figura di reato: il sistema del codice sembra orientato in linea di principio nel senso dell'inquadramento dell'evento come elemento costitutivo di autonome figure delittuose.
Delitti aggravati dall'evento: dall'evento:
La classificazione classificazione delle circostanze. circostanze.
- circostanze comuni: sono quelle previste per un numero indeterminato di reati; - circostanze speciali: sono quelle previste per uno o più reati determinati. - circostanze aggravanti: sono quelle che comportano un inasprimento della pena comminata dal giudice per il reato reato semplice semplice;; circostanze attenuanti attenuanti: sono quelle che comportano una mitigazione della pena comminata dal giudice - circostanze per il reato reato semplice semplice.. (L'aumento o la diminuzione della pena possono essere quantitativi o qualitativi: sono di tipo quantitativo quando, ad es., alla pena inflitta per il reato semplice deve aggiungersi, per effetto della circostanza, un quantum di pena della stessa specie; la modificazione della pena è di tipo qualitativo quando per effetto della circostanza cambia la specie della pena. Quest'ultimo è il caso di quelle circostanze aggravanti che comportano il passaggio dalla reclusione all'ergastolo, es. le circostanze aggravanti dell'omicidio doloso). - circostanze a efficacia comune: sono quelle che comportano un aumento o una diminuzione fino ad 1/3 della pena che dovrebbe essere inflitta per il reato semplice. Quando la legge non precisa l'ammontare dell'aumento di pena per una circostanza aggravante o quello della diminuzione per una circostanza attenuante: la pena deve essere aumentata o diminuita fino a 1/3; - circostanze a efficacia speciale: . sono quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa rispetto a quella prevista per il reato semplice (es.: le circostanze aggravanti dell'omicidio doloso che comportano la pena dell'ergastolo in luogo di quella della reclusione) ("circostanze autonome"); . sono quelle per le quali la legge prevede una cornice di pena diversa da quella prevista per il reato semplice ("circostanze indipendenti"); 38
. sono quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad 1/3 ("circostanze a effetto speciale"). - circostanze definite: sono quelle già individuate dalla legge; circostanze indefinite indefinite: sono quelle la cui individuazione è rimessa alla discrezionalità del giudice - circostanze (generiche). circostanze oggettive: sono quelle che "concernono la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il - circostanze luogo e ogni altra modalità dell'azione, la gravità del danno o del pericolo, ovvero le condizioni o le qualità personali dell'offeso"; - circostanze soggettive: sono quelle che "concernono l'intensità del dolo o il grado della colpa, o le condizioni e le qualità personali del colpevole, o i rapporti fra il colpevole e l'offeso, ovvero che sono inerenti alla persona del colpevole ".
L'imputazione delle circostanze. circostanze. Art. 59 c.p.
comma 1 "Le circostanze che attenuano o escludono (scriminanti) la pena sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti"; comma 2 " le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa"; comma 3 "se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui"; comma 4 "se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena (scriminanti) , queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità punibilità non è esclusa, esclusa, quando quando il fatto fatto è previsto previsto dalla dalla legge legge come come delitto colpos colposo". o". Art. 82 c.p. (aberra (aberratio tio ictus). ictus).
Quando per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, è cagionata offesa a persona persona diversa diversa da quella alla quale quale l'offesa era diretta, diretta, il colpevole colpevole risponde come come se avesse avesse commesso commesso il reato in danno della persona che voleva offendere (Art. 60 c.p.). Qualora, oltre alla persona diversa, sia offesa anche quella alla quale l'offesa era diretta, il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato più grave, aumentata fino alla metà. L'errore sulla sulla persona dell'offeso dell'offeso (art. 60 c.p.).
L'errore può consistere: - nell'identità della persona offesa (es.: l'agente crede di uccidere il tizio, mentre in realtà si tratta di Caio); - in un errore sui mezzi di esecuzione del reato (ex art. 82 c.p. aberratio ictus) ictus) (es. l'agente vuole uccidere Tizio ma per errore di mira uccide Caio); - l'art. 60 c.p. è applicabile anche nei casi in cui l'agente si rappresenti esattamente l'identità della persona offesa, ma ignori i rapporti che intercorrono tra lui e la vittima (es. Tizio vuole uccidere e uccide Caio, e solo successivamente viene a sapere che Caio era suo padre). Art. 60 c.p. " Nel caso di errore sulla persona offesa da un reato, non sono poste a carico dell'agente dell'agente le circostanze aggravanti, che riguardano le condizioni o qualità della persona offesa, o i rapporti tra offeso e colpevole. Sono invece valutate a suo favore le circostanze attenuanti, erroneamente supposte, che concernono concernono le condizioni, condizioni, le qualità o i rapporti rapporti predetti. Le disposizioni disposizioni di questo art. non si applicano, se si tratta di circostanza circostanza che riguardano riguardano l'età o altre condizioni condizioni o qualità fisiche o psichiche, psichiche, della persona offesa". L'errore L'errore sulla persona persona dell'offeso, dell'offeso, in tutti i casi riconducibil riconducibilii sotto l'art. 60 c.p., rileva anche se si tratta di errore o ignoranza dovuti a colpa, che potevano cioè essere evitati con la dovuta diligenza. 39
Art. 83 (aberratio (aberratio delicti ). ).
Quando per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, si cagiona un evento (reato) diverso da quello voluto il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell'evento non voluto, quando il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo. Se il colpevole ha cagionato altresì l'evento voluto, si applicano le regole sul concorso dei reati. ictus: si realizza quando dell'agente, per errore... cagiona un offesa a persona diversa da quella - aberratio ictus: voluta; - aberratio delicti: delicti: l'agente, per errore... commette un reato diverso da quello voluto; - aberratio causae: causae: si realizza quando l'evento che l'agente vuole realizzare si produce, ma attraverso un processo processo causale causale svoltosi svoltosi in modo modo diverso diverso da quello quello previsto. previsto.Nei Nei reati reati a forma vincolat vincolata, a, se l'evento l'evento non si verifica a seguito di quella quella condotta, l'agente non è punibile.Ne punibile.Neii reati a forma libera è irrilevante, irrilevante, per cui l'agente è responsabile del fatto commesso.
L'applicazione degli degli aumenti o delle diminuzione diminuzione di pena.
se è presente nel caso concreto una sola circostanza aggravante o attenuante, la determinazione della pena avviene con un giudizio bifasico: nella prima fase il giudice quantificherà la pena per il reato semplice (secondo (secondo i criteri di commisura commisurazione zione indicati dall'art. 133 c.p.), nella seconda fase procederà all'aumento o alla diminuzione di pena conseguente alla circostanza. (La circostanza aggravante o attenuante, in ragione del rapporto di specialità che intercorre con il corrispondente criterio di commisurazione della pena ex art. 133 c.p., mette "fuori gioco" tale criterio: nel senso che quel criterio potrà essere applicato solo per aspetti diversi da quelli isolati dal legislatore e assunti ad oggetto della circostanza. Quindi, il giudice non potrà dunque fare una doppia valutazione dello stesso elemento, sia nella determinazione della pena-base, cioè della pena che applicherebbe per il reato semplice, sia ai fini dell'aumento o della diminuzione di quella pena). (La pena della reclusione da applicarsi per effetto dell'aumento determinato da una sola circostanza aggravante non può superare gli anni 30; nel caso di una sola circostanza attenuante, alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione da 20 a 24 anni). a) una sola circostanza:
b) il concorso omogeneo omogeneo di circostanze: circostanze: se concorrono più circostanze tutte aggravanti o tutte attenuanti,
e per ciascuna di esse è previsto un aumento o, rispettivamente, una diminuzione di pena fino ad 1/3, l'aumento o la diminuzione di pena si opera nella quantità di essa risultante dall'aumento, o dalla diminuzione precedente. (Una volta calcolato l'aumento, o la diminuzione di pena per una sola circostanza, sulla pena così determinata il giudice e effettuerà l'ulteriore aumento o l'ulteriore diminuzione, e così via...). c) il concorso eterogeneo di circostanze: si ha quando un reato sia corredato, in concreto, da due o più
circostanze, una o alcune delle quali aggravanti e l'altra, o le altre attenuanti. In tal caso il giudice deve procedere procedere al bilanciame bilanciamento nto delle circostanze circostanze concorrent concorrenti,i, che può avere un triplice esito: la prevalenza prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti (in tal caso il giudice applica soltanto le relative diminuzione di pena, non tenendo conto delle aggravanti), la prevalenza delle aggravanti sulle attenuanti (idem), l'equivalenza delle une con le altre (in tal caso il giudice applicherà la pena che avrebbe inflitto se non fosse stata presente alcuna circostanza). Il giudizio di bilanciamento risulta affidato alla libera e incontrollata discrezionalità del giudice ("alla sua capacità di intuizione"). Il concorso apparente apparente di circostanze. circostanze.
Si profila quando una determinata situazione (circostanza) è riconducibile sotto più norme che prevedono (quelle) circostanze del reato, con la conseguenza che applicabile sarà una sola di tali norme. Vi sono due ipotesi di concorso apparente di circostanze: 40
1) la prima è quella in cui una data circostanza è in rapporto di specialità rispetto ad un'altra: in tal caso, il giudice applicherà la sola circostanza speciale (art. 15 c.p.); 2) la seconda ipotesi è quella in cui, non sussistendo tra le due norme un rapporto di specialità, una circostanza aggravante o attenuante "comprende in sé" un'altra aggravante o un'altra attenuante: in casi di questo tipo si applica soltanto la circostanza che importa il maggior aumento di pena (se si tratta di circostanza aggravante), o soltanto la circostanza che importa la maggiore diminuzione di pena (se si tratta di circostanza attenuante). Le circostanze circostanze aggravanti aggravanti comuni (art. 61 c.p.).
Sono quelle che possono accompagnarsi ad un numero indeterminato di reati 1) l'aver agito per motivi abietti (ignobili) o futili (sproporzionati rispetto al reato al quale ha dato origine); 2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro; 3) l'aver, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento ("colpa cosciente "); 4) l'aver adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone; 5) l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o la privata difesa; 6) l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un un preceden precedente te reato; 7) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendano il patrimonio, ovvero nei delitti determinati determinati da motivi motivi di lucro, cagionato alla persona offesa del reato un danno patrimoniale patrimoniale di rilevante rilevante gravità; 8) l'aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso; 9) l'aver commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto; 10) l'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cittadino o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio; 11) l'aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni d'ufficio, di prestazioni d'opera, di coabitazione o di ospitalità. Vi sono poi circostanze aggravanti comuni previste in leggi speciali: es. legge 15/1980 stabilisce che "per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale punibili con pena diversa diversa dall'ergasto dall'ergastolo, lo, la pena pena è aumenta aumentata ta della metà... ". (art. 62 c.p.). Le circostanze circostanze attenuanti comuni comuni (art.
1) l'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale; 2) l'avere agito in stato d'ira, determinato da un fatto ingiusto altrui; 3) l'avere, nei delitti contro il patrimonio cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità; 4) l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno; Le circostanze circostanze attenuanti generiche. generiche.
Sono quelle la cui individuazione è rimessa alla discrezionalità del giudice; si tratta di "circostanze diverse" da quelle "previste dall'art. 62 c.p.", che il giudice ritiene tali da giustificare una diminuzione della della pena. pena. Il giudic giudice, e, però, però, non potrà potrà con consid sidera erare re come come attenu attenuant antii gen generi eriche che situazi situazioni oni che siano siano incompatibili con il tenore di una norma che prevede una circostanza attenuante tipica. 41
Le attenuanti generiche dovranno essere applicate secondo lo schema del giudizio bifasico. Inoltre, le atte attenu nuan anti ti gene generic riche he,, in caso caso di conc concor orso so con con circo circosta stanz nzee aggr aggrav avan anti, ti, entra entrano no nel nel giud giudiz izio io di bilanciamen bilanciamento. to. Le circostanze circostanze aggravanti aggravanti e attenuanti inerenti alla persona persona del colpevole. colpevole. a) la recidiva consta di due elementi:
- commissione di un reato dopo che il soggetto è stato condannato con sentenza definitiva per un precedente precedente reato; reato; - il nuovo reato deve inoltre denotare insensibilità all'ammonimento derivante dalla precedente condanna e una accentuata capacità a delinquere (il che non si verifica, secondo la Corte di Cassazione, quando il nuovo reato tragga origine da situazioni contingenti ed eccezionali, ovvero sia stato commesso dopo un lungo intervallo di tempo dal reato precedente, o abbia natura radicalmente diversa da quest'ultimo). L'accertamento del secondo elemento della recidiva è affidato alla discrezionalità del giudice. La recidiva è una circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole (soggettiva). Al pari di ogni altra circostanza, la recidiva partecipa al giudizio di bilanciamento. Dobbiamo comunque distinguere: recidiva semplice, aggravata, reiterata. - recidiva semplice: si ha quando, dopo aver riportato condanna per un reato, l'agente ne commette un altro, di qualsiasi specie e gravità, a oltre 5 anni dalla condanna precedente. In tal caso il giudice, qualora ravvisi nel caso concreto il secondo requisito della recidiva, sulla pena che infliggerebbe per il reato semplice opera un aumento fino ad 1/6. - recidiva aggravata: comporta l'aumento fino ad 1/3 della pena che il giudice infliggerebbe per il reato semplice, in tre ipotesi: . se il nuovo reato è della stessa indole (caratteri fondamentali comuni) di quello precedente; . se il nuovo reato è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente; . se il nuovo reato è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente alla esecuzione della pena. Ove concorrano più circostanze di quelle ora esaminate, l'aumento di pena può essere fino alla metà. - recidiva reiterata: si ha quando chi è già recidivo, commette un nuovo reato. L'aumento di pena (per la recidiva) è sottoposto ad un limite massimo, segnato dal "cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo reato". In caso di recidiva aggravata o reiterata non si applicano l'amnistia e l'indulto; in caso di recidiva reiterata non è ammessa l'oblazione discrezionale. anche esse sono circostanze inerenti alla persona del colpev colpevole ole:: si tratta tratta sia di circost circostanz anzee attenu attenuant anti,i, sia di circos circostanz tanzee aggra aggravan vanti ti che comport comportano ano una diminuzione o un aumento fino a 1/3 della pena che dovrebbe essere inflitta per il reato semplice. Anche esse partecipano al giudizio di bilanciamento. . è prevista una circostanza attenuante per chi, nel momento in cui ha commesso il fatto: - era affetto da vizio parziale di mente; - era affetto da sordomutismo, quando il sordomutismo comporti una capacità di intendere o di volere grandemente scemata; - aveva un'età compresa tra i 14 e 18 anni, ed è stato riconosciuto imputabile; - si trovava in stato di ubriachezza o sotto l'azione di sostanze stupefacenti derivante da caso fortuito o da forza maggiore, e tali da scemare grandemente la capacità di intendere o di volere; - era affetto da cronica intossicazione da alcol o da sostanze stupefacenti tali da scemare grandemente la capacità di intendere o di volere; . è prevista una circostanza aggravante per chi, nel momento in cui ha commesso il fatto: b) le circostanze che riguardano l'imputabilità:
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- si trovava in stato di ubriachezza ovvero sotto l'azione di stupefacenti preordinate al fine di commettere il reato o di prepararsi una scusa; - si trovava in stato di ubriachezza abituale o era dedito all'uso di sostanze stupefacenti.
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